Legislazione e diritto del lavoro

Il sistema tradizionale di abilitazione all’esercizio professionale infermieristico era stabilito dal D.P.R. n° 225 del 14/03/1974  e che conteneva un insieme di funzioni e mansioni di carattere rigido ed esaustivo e tutto ciò non specificatamente compreso era da considerarsi di competenza medica.

Con le attese, rilevanti ed epocali innovazioni apportate con la legge n° 42 del 26/02/1999, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, per la prima volta si delinea un esercizio professionale senza mansionario e vengono indicati tre criteri guida e due limiti. I criteri guida sono dati dal contenuto dei profili professionali, dalla formazione di base e post-base ricevuta e dal codice deontologico, revisionato nel 1999 e nel 2009.

 

E’ da chiedersi se sia semplice individuare “il campo proprio di attività e di responsabilità” nell’esercizio professionale infermieristico previsto dal DM 739/94 e resta da approfondire a livello interpretativo la questione della non esaustività del profilo professionale stesso, delle declaratorie contrattuali e del Codice di Deontologia Infermieristica, che non ricomprendono la ricchezza delle situazioni operative e cognitive in cui si trovano a operare gli infermieri.

 

La legge pone i professionisti infermieri di fronte a due limiti: 1) il limite delle competenze previste per i medici; 2) il limite delle competenze previste per gli altri professionisti sanitari laureati. Il limite dell’atto medico si connota per la sua difficile individuazione per motivi che potremmo definire storici, in quanto nel nostro ordinamento da sempre vi è una sorta di equivalenza tra l’atto sanitario e l’atto medico, che ha trovato recentemente anche l’avallo della giurisprudenza della Corte di Cassazione che precisa che “solo una fonte normativa può consentire a soggetti da quelli esercitanti la professione di medico interventi invasivi sulla sfera corporale, sulla base di un ragionevole riconoscimento di competenze tecniche e professionali”.

 

La dottrina si è divisa sul significato di competenza avendo notato che il termine assume una duplice valenza: competenza come “ciò che compete”, “ciò che è di pertinenza”, ma anche competenza come “capacità”, come “insieme di conoscenze”. Con una riflessione che cercheremo di sviluppare e favorire nelle sessioni di lavoro delle giornate di formazione,  potremmo arrivare alla conclusione che entrambe le interpretazioni avrebbero diritto di cittadinanza, senza però offrire spunti decisivi per la risoluzione di alcune contraddizioni che sono da far risalire al dato testuale della legge.

 

Questa sezione si pone quindi la finalità di affrontare dal punto di vista giuridico ed infermieristico le dinamiche, le logiche, le fattispecie, le competenze e le responsabilità dell’infermiere nell’esercizio professionale in regime di lavoro subordinato pubblico e privato e libero professionale, analizzando singole voci, raggruppandole per argomento e tematiche. Termini di uso corrente adeguatamente e comunemente utilizzati possono migliorare le performance del singolo professionista, la qualità delle risposte assistenziali, l’assunzione di responsabilità, la consapevolezza del ruolo e dei diritti e doveri.