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Da DDL Gelli a norma dello Stato: approvata la responsabilità sanitaria con 225 favorevoli e 113 contrari

Da DDL Gelli a norma dello Stato: approvata la responsabilità sanitaria con 225 favorevoli e 113 contrari

La Responsabilità medica è legge, con 255 voti favorevoli e 113 contrari. Il Ddl Gelli recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, è stato approvato.

Il Ddl Gelli si configura come strumento atto a semplificare il rapporto medico-paziente, introducendo forme più agevoli di risarcimento del danno da malasanità, ma anche prevedendo nuove tutele per il medico. Vediamo insieme in cosa consisterà la nuova legge.

La più incisiva modifica introdotta dal ddl è quella inerente la nuova forma di responsabilità civile del medico. Il professionista, infatti, se accusato di aver provocato un danno, in via generale potrà rispondere solo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., senza che possa più profilarsi in modo automatico quella strettamente contrattuale ex art. 1218 c.c.

La differenza risiede nel fatto che è ora invertito l’onere della prova, addossato al paziente che si ritiene danneggiato, che dovrà dimostrare per primo la colpa del medico in questione. Lo stesso dovrà provare l’evento (la lesione), la causa (colpa del medico), ed il nesso di causalità tra condotta ed evento.

Ddl Gelli: accantonato il c.d. contatto sociale

La responsabilità contrattuale rimane per la struttura ospedaliera che, in quanto soggetto economicamente più solido, assicura un risarcimento più celere al paziente danneggiato. Resta anche per il medico specialista privato, e in ogni caso in cui sia possibile allegare un contratto da parte del professionista. Ciò ha già destato, tra l’altro, dubbi di legittimità costituzionale, in quanto sembrerebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. e il principio di uguaglianza.

Responsabilità Penale del medico: cosa cambia

L’altra novità risiede nell’introduzione nel codice penale dell’ art. 590-sexies (responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario). L’imperizia a causa della quale un paziente subisca un danno è punibile solo se frutto di colpa grave. Tuttavia, il medico è sollevato da responsabilità penale se dimostrerà di aver rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

Sul versante penalistico, quindi, il medico potrà essere accusato solo di omicidio colposo o lesioni personali: al di fuori di queste due casistiche, sarà sollevato da qualsiasi responsabilità penale qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Superata la distinzione giurisprudenziale tra colpa lieve e colpa grave.

Garante per il diritto alla salute

Introdotto per sorvegliare l’andamento qualitativo del Sistema Sanitario Nazionale è il c.d. Garante per il diritto alla salute, cui i cittadini potranno segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema, soprattutto in merito alla mancata osservanza dei Lea, Livelli essenziali di assistenza.

Istituito anche a livello regionale il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente. Da ultimo, l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

Conciliazione stragiudiziale e obbligo assicurativo

Come strumento deflattivo del contenzioso, il ddl Gelli ha introdotto l’obbligo del tentativo di conciliazione stragiudiziale, a pena di improcedibilità dell’azione processuale.

Inoltre, ogni struttura ospedaliera è obbligata a dotarsi di una assicurazione, nonché ogni medico, che sia un dipendente privato o un libero professionista.

Il Fondo di Garanzia, poi, provvederà a risarcire i danni ai pazienti nel caso in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze assicurative delle strutture o dei professionisti, nonché in caso di insolvenza delle stesse. Il fondo è alimentato con i contributi obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria.