Il quadro delle responsabilità professionali nella “LEGGELLI“
Fino all’entrata in vigore della nuova Legge Gelli, chi lavorava alle dipendenze di un’azienda pubblica o privata non doveva rispondere direttamente al cliente/utente/paziente che invece aveva un “contratto” di prestazione con l’azienda, pubblica o privata, che se ne assumeva oneri ed onori (a norma di Codice Civile e Leggi specifiche).
I lavoratori dipendenti non erano obbligati ad avere una propria polizza assicurativa.
I CCNL della sanità pubblica, della sanità privata e del SSAEP, con specificità diverse, hanno posto in carico all’azienda l’obbligo di fornire adeguata copertura assicurativa e idoneo patrocinio legale ai propri dipendenti.
Se le aziende/enti soccombevano nelle cause derivante da eventuali contenziosi, rispondevano direttamente al cliente/utente/paziente (tramite le polizze di assicurazione aziendali o in auto assicurazione) e, in caso di dolo o colpa grave, potevano successivamente intentare procedimenti di rivalsa, presso la Corte dei Conti (enti pubblici) o la magistratura ordinaria (enti privati), a carico dei propri dipendenti che avevano effettuato le prestazioni professionali.