CERTIFICAZIONI MEDICHE NON IDONEE AD EVITARE PROCEDURE SOSPENSIVE
Prot. 130 del 2 febbraio 2022
Gentili colleghi, pervengono all’Ordine certificazioni anche mediche non conformi a sostenere che un iscritto il cui nominativo sia presente nella piattaforma ministeriale “inadempienti ciclo vaccinale”, sia invece in regola con il ciclo vaccinale stesso compresa la dose booster. Si rende necessario un ulteriore excursus alla vostra attenzione.
il 4 agosto 2021 il Ministero della Salute emette una circolare per dirimere la questione di “variopinte e creative”
certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, che comunque prorogava la validità dei certificati di esclusione vaccinale Sars-CoV-2 già emessi dai Servizi sanitari regionali al 30 settembre 2021.
Con la Legge 76/2021 il legislatore ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private e negli studi professionali.
Con il Decreto Legge 172 del 26 novembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/11/2021 il Governo disponeva l’obbligo per le professioni sanitarie della vaccinazione antiSARS – COV-2, compresa l somministrazione della terza dose di richiamo successiva al ciclo vaccina primario.
I “presunti” inadempienti iscritti all’albo e inseriti nella piattaforma DGC Ministeriale devono quindi produrre copia, se da noi richiesto:
– *l’effettuazione della vaccinazione;*
– *l’attestazione del Medico MG relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione;*
– *la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi comunque entro il termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito* ;
– *l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale* .
Senza produzione della documentazione utile ad evitare la sospensione, L’Ordine non ha nessuna possibilità di eludere l’adozione degli atti di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale con natura dichiarativa e non disciplinare, determinando quindi l’avvio del procedimento di sospensione dall’esercizio della professione infermieristica sino al 15 giugno 2022, annotandola nel relativo Albo professionale e comunicando ai datori di lavoro la condizione di inadempienza.
Dal 14 gennaio ad oggi, chi non ha prodotto all’Opi certificazione idonea nonostante PEC, raccomandate Ar e solleciti e chiarimenti per le vie brevi, è da considerarsi inadempiente e suscettibile del provvedimento sospensivo che sarà comunicato tramite PEC o Raccomandata AR.
La sospensione resta efficace fino alla comunicazione da parte dell’iscritto dell’avvenuta vaccinazione .
Il Decreto Legge 172/2021 è diventato Legge 3/2022, confermando che il requisito del completamento del ciclo vaccinale quindi compresa la dose booster deve essere posseduto anche dagli iscritti all’albo Opi Carbonia Iglesias al 15 dicembre 2021.
Tutte le certificazioni che vengono prodotte non conformemente alla Legge 3/2022 sono da ritenersi non idonee ad evitare il provvedimento sospensivo.
Restiamo proattivamente disponibili ad ogni ulteriore chiarimento, nonostante il tanto tempo trascorso e la chiarezza di tutte le comunicazioni condivise.
Per il Consiglio Direttivo dell’Ordine, firmato il Presidente Graziano Lebiu