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Le voci per l’agire della professione dalla A alla Z

Le voci per l’agire della professione dalla A alla Z

 

I luoghi comuni, i pregiudizi, il pressapochismo e l’immaginario collettivo assegnano agli attori della vita politica, amministrativa e professionale dei Collegi scarsa correlazione tra l’agire e il sapere, tra il fare e il conoscere, tra la competenza e l’autorevolezza necessari per svolgere al meglio e nell’interesse della collettività le funzioni e le prerogative assegnate all’Ente di Diritto Pubblico non Economico IPASVI dalle leggi: è più semplice liquidare l’impegno istituzionale con “non hanno mai fatto niente per me” piuttosto che “sono seduti li per seguire solo i loro comodi” oppure “la quota annuale serve unicamente a pagare i gettoni di presenza” e ancora “quando ho avuto bisogno di aiuto mi sono dovuto rivolgere ad altri o fare da solo”, concludendo con il classico “a cosa serve il Collegio?”.

Tra le voci che compongono l’universo mondo della massima rappresentanza istituzionale infermieristica, dalla A di Abbandono di Incapace alla Z di Zona pericolosa, ne abbiamo selezionato una parte non esaustiva a testimonianza degli ambiti, delle responsabilità, dei contesti, delle fattispecie, delle problematiche, dei diritti e dei doveri che i Direttivi dei Collegi IPASVI devono in ogni momento saper cogliere e valutare per poi eventualmente farli propri, ve ne fossero i presupposti formali, sostanziali e documentali per la tutela del decoro, dell’immagine, della dignità e dell’autonomia della professione nel pubblico, nel privato, nell’università.
A

ABBANDONO DI INCAPACE, Art. 591 del Codice Penale: “Chiunque abbandona (una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa , e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.” La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato. Per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità, mentre per gli altri soggetti la capacità deve essere accertata e provata. La custodia è un dovere di sorveglianza ch esi riferisce ad un complesso di cautele e prestazioni di cui necessita una persona che non riesce a provvedere a se stessa.

ABBANDONO DESISTENZA/TERAPEUTICA: La decisione, da parte dei curanti, di interrompere ogni cura, prestazione, trattamento.

ABILITAZIONE: provvedimento amministrativo che rientra nella categoria dell’autorizzazione  e che richiede una valutazione tecnica di idoneità dell’individuo o della cosa oggetto dell’abilitazione, nel primo caso non è trasferibile, nel secondo caso segue la cosa.

ABILITIES: Capacità prestazionali generiche e totale del professionista o del gruppo interdisciplinare.

ABNORME: Si dice di un atto o di un provvedimento che, per la sua singolarità, si pone fuori da qualsiasi regola giuridica e/o amministrativa.

ABROGAZIONE: Perdita di efficacia di una norma giuridica.

ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONE: Delitto commesso da chiunque eserciti una professione senza avere la speciale abilitazione richiesta dallo Stato ( art. 348 c.p.).

ABUSO: Uso arbitrario, illecito o eccessivo di cose, di autorità, di cariche o titoli.

ACCANIMENTO TERAPEUTICO: Irragionevole ostinazione in trattamenti da cui non si possa attendere un beneficio per il paziente od un miglioramento della qualità di vita. Si configura come eccesso diagnostico e/o terapeutico. E’ l’insieme della cure praticate su una persona, che prevedono l’uso di macchinari e farmaci allo scopo di sostenere artificialmente le funzioni vitali di individui affetti da patologie inguaribili. E’ vietato dell’art. 20 del codice medico deontologico italiano (2006) e, attualmente (2014), dall’articolo 16.

ACCERTAMENTO: Azione o negozio il cui scopo è di chiarire e rendere certa una situazione sotto il profilo giuridico, eliminando i motivi di contestazione.

ACCESSIBILITÀ: La possibilità per gli utenti di accedere e/o utilizzare i servizi, nel luogo e nei  tempi appropriati, in funzione dei bisogni e indipendentemente dalle caratteristiche individuali, sociali ed economiche.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: Diritto riconosciuto ai privati di prendere conoscenza di documenti della pubblica amministrazione, in omaggio al principio della trasparenza amministrativa. E’ titolare qualunque cittadino purché abbia un interesse giuridico da tutelare.

ACCESSORIETÀ: Caratteristica delle cose congiunte con altre in un rapporto di dipendenza che la rende parte integrante di un tutto.

ACCOUNTABILITY: Capacità del professionista di rispondere di ogni atto e azione effettuati durante l’esercizio della professione in stretta relazione con la tenuta di risponderne.

ACCORDO CONFEDERALE: Accordo tra le confederazioni sindacali  e associazione nazionale che rappresenta datori di lavoro su materie che interessano i lavoratori dipendenti.

ACCREDITAMENTO DI PROVIDER: L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di una istituzione pubblica (Ministero della Salute e Regioni) di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità che lo abilita a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti. L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative per l’ECM.

ACCREDITAMENTO: 1) Processo adottato da un organismo autorevole per valutare e riconoscere formalmente che una organizzazione sia capace di svolgere determinati compiti. 2) Processo formale attraverso il quale un ente o un organismo valuta, riconosce ed  attesta che un servizio o un’istituzione corrispondano a standard predefiniti.

ACCUSA: Termine è usato nel processo penale come sinonimo di Pubblico Ministero ; nella forma capo di accusa è sinonimo di imputazione penale ed indica il momento in cui il Pubblico Ministero rinvia a giudizio colui che ha commesso un fatto configurabile come reato.

ACQUIESCENZA: Accettazione della sentenza manifestata dalla parte alla quale spetterebbe il diritto all’impugnazione. Istituto consistente, in sostanza, nella volontà di non impugnare un provvedimento amministrativo.

ACQUISIZIONE DEI DATI: In un’indagine o in un esperimento statistico, l’acquisizione dei dati equivale alla loro rilevazione. In senso più generale, acquisizione dei dati indica l’operazione in base alla quale le informazioni vengono trasferite dal possessore all’ente incaricato della loro elaborazione.

ADDESTRAMENTO (art. 2 D.Lgs. 81/08): Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

ADEMPIMENTO: Realizzazione della prestazione alla quale è tenuto il debitore in ogni rapporto derivante da obbligazione.

ADVOCACY: Significa, tutelare, farsi promotore e patrocinare attivamente la causa di qualcun altro. In letteratura l’advocacy è spesso indicata come  l’essenza della relazione infermiere-paziente.

AFFIDABILITÀ – AFFIDABILE, strumento: Nel linguaggio tecnico, è “affidabile” lo strumento che dà garanzia di buon funzionamento. Nell’indagine statistica, il termine si riferisce alla fonte dei dati, e quindi al metodo o alla procedura di produzione, all’addetto che esegue un’operazione etc. E’, quindi, affidabile una procedura o un intervistatore dal quale si ottengono dati di qualità costante o poco variabile in (idealmente) ripetute applicazioni sotto identiche condizioni.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 1: E’ l’impulso strategico fondamentale a carattere obbligatorio o facoltativo per la valorizzazione delle risorse umane e per la realizzazione degli obiettivi programmati aziendali tenendo conto dei cambiamenti organizzativi. Per la sanità privata, gli adempimenti formativi da parte del personale costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del ssn.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2: Acquisizione di conoscenze ed abilità coerenti con l’evoluzione tecnica, scientifica ed organizzativa, e pertanto si caratterizza come strumento di sviluppo professionale Attraverso l’aggiornamento il professionista adegua le proprie competenze, in genere sviluppando la dimensione tecnica della professione. L’aggiornamento si caratterizza come fatto prevalentemente individuale. Gli strumenti sono: la letteratura e la documentazione scientifica (p.e. riviste e biblioteche, nonchè strumenti informatici e telematici come banche dati bibliografiche) il benchmarking strutturato, i confronti nei convegni e congressi, le frequenze mirate presso centri specializzati.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  3: Presupposto fondamentale per un corretto esercizio professionale per l’incessante progredire delle conoscenze, dell’avvento di nuove tecniche mediche e biomediche, di continue revisioni normative in materia di esercizio professionale e ordinamenti didattici.

AGGRAVANTI: propriamente le circostanze del reato, che aggravano lo stesso e comportano un aumento della pena relativa.

AGIRE PROFESSIONALE: Capacità di esercitare personalmente i propri diritti, applicare il proprio sapere, erogare corrette prestazioni professionali e di assumere obblighi giuridici.

ALBO PROFESSIONALE IPASVI: L’Albo è un pubblico registro e può essere definito come l’espressione “viva” della professione. L’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo è definitivamente sancita dal DM N° 739/94 “Profilo dell’Infermiere Professionale responsabile dell’assistenza generale” e con la L. 26 febbraio 1999 N° 42. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti sia dai cittadini italiani che della Comunità Economica Europea, sia dai cittadini stranieri. L’appartenenza all’Albo professionale IPASVI, oltre ad un adempimento normativo, rappresenta per l’Infermiere la conferma della identità professionale.

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE: Decisioni istituzionali o organizzative in merito alla distribuzione delle risorse umane disponibili.

AMBIENTE DI LAVORO: Spazio in cui si svolge l’attività lavorativa, in cui sono presenti uomini, attrezzature di servizio accessorie, macchine e strutture produttive. La Costituzione si occupa dell’ambiente di lavoro stabilendo che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» ( art. 32 Cost.) e che tutela inoltre «il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni» ( art. 35 Cost.).

AMMONIMENTO: invito formale del giudice a rispettare nel processo gli obblighi che per legge incombono a determinate persone.

AMMONIZIONE (O FORMALE RICHIAMO): sanzione disciplinare tipica del rapporto di pubblico impiego, in genere, per la sua applicazione non è previsto il ricorso al procedimento disciplinare.

ANALISI DELLE CAUSE PROFONDE (ROOT CAUSE ANALYSIS): Metodologia di indagine sistematica per la ricerca ed identificazione dei fattori primari che causano variazioni della performance o che contribuiscono al verificarsi di un evento avverso. Serve ad indagare le radici di un problema, al fine di identificare le soluzioni più  appropriate.

ANALISI DI PROCESSO: Descrizione e valutazione sistematica della sequenza di attività di un processo, nella loro successione logico-temporale, identificando eventuali scostamenti rispetto al modello di riferimento.

ANALISI PROATTIVA: Approccio preventivo ai sistemi per evitare che si verifichino eventi avversi,  attraverso l’applicazione di metodi e strumenti per identificarne ed eliminarne le  criticità.

ANALISI REATTIVA: Studio a posteriori degli eventi avversi, mirato ad individuare le cause che hanno  permesso il loro verificarsi.

ANDRAGOGIA: Il corpo delle conoscenze riguardante i discenti adulti in modo parallelo e distinto rispetto al modello pedagogico dell’apprendimento infantile. Obiettivo dell’insegnamento-apprendimento viene definito come progressiva acquisizione di autonomia da parte degli individui, sia per svolgere i ruoli propri delle diverse fasi della vita.

ANNULLABILE: Che presenta degli elementi i quali, se rilevati, possono renderlo nullo.

APPALTO – pubblico: contratto stipulato da un committente che riveste la qualifica di ente pubblico, a favore del quale deve essere diretto il risultato previsto, tanto nel senso che, se si tratta di un bene prodotto, questo divenga di proprietà dell’ente, quanto in quello che, se si tratta di un servizio, questo sia esercitato a vantaggio dell’ente e per il soddisfacimento di un interesse pubblico.

APPELLO: nel diritto processuale, mezzo concesso alla parte insoddisfatta della decisione del giudice di primo grado, per ottenere che un giudice di secondo grado riesamini la causa ed emetta un nuovo provvedimento.

APPORTO: Contributo di un singolo professionista o di una èquipe al raggiungimento di un fine istituzionale, al perfezionamento di un procedimento amministrativo, allo sviluppo di un processo assistenziale. Può essere di carattere tecnico, culturale, scientifico. Il contributo dell’organizzazione si misura in termini di risorse umane, tecnologiche ed economiche.

APPRENDIMENTO: prendere, comprendere, afferrare con la mente. Applicazione di istruzioni e procedure, attraverso la quale si acquisiscono nuove conoscenze, abilità non possedute in precedenza e necessarie all’esecuzione di nuovi comportamenti attinenti ad attività specifiche, all’utilizzo di tecnologie e strumenti o al miglioramento di aspetti relazionali. Il processo comporta una modificazione relativamente stabile nel modo di pensare, sentire, agire.

APPROCCIO SISTEMICO: L’approccio alla gestione del rischio prevede una visione sistemica che prende in considerazione tutte le componenti dell’organizzazione sanitaria. Parte dal presupposto che l’organizzazione sanitaria è un sistema complesso e adattativi in cui interagiscono un insieme di elementi interdipendenti (persone, processi, attrezzature) per raggiungere un obiettivo comune.

APPROPRIATEZZA: Adeguato agire professionale nel complesso del processo di cura  (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie in risposta ai bisogno dell’utente, fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi.

ARAN: Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

ARBITRATO: mezzo di risoluzione delle controversie fra privati, la cui peculiarità consiste nell’accordo fra le parti di demandare la decisione a terze persone di loro fiducia, dette arbitri, anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria.

ARCHIVIAZIONE: Sorta di “assoluzione” dichiarata al termine delle indagini preliminari.

ASSENTEISMO: particolare comportamento del lavoratore che si assenta ripetutamente dal posto di lavoro valendosi della produzione di certificati medici o di altra documentazione comprovante un perdurante stato di malattia o di infortunio, o altra situazione che impedisca la sua attività lavorativa. Viene calcolato in valori percentuali in rapporto alle giornate lavorative effettive.

ASSETTI CONTRATTUALI: Con questa espressione si indica il sistema della contrattazione collettiva, in particolare sotto il profilo delle titolarità negoziali (confederali o categoriali) e del rapporto tra i livelli di contrattazione (nazionale e di secondo livello , aziendale o territoriale).

ASSISTENZA INFERMIERISTICA: comportamento osservabile che si attua mediante lo svolgimento di un  complesso di azioni fra loro  coordinate per risolvere un bisogno specifico manifestatosi in un cittadino/malato. (M. Cantarelli, 2003)

 

ASSISTENTE SANITARIO:  secondo il Dm 69/97 è un operatore sanitario addetto alla prevenzione, alla promozione e all’educazione per la salute. Gli assistenti sanitari sono in possesso della laurea triennale in Assistenza sanitaria, e devono essere iscritti all’albo professionale.

ASSISTENZA SANITARIA: Attività dello Stato avente ad oggetto la salute dei cittadini, la salute è, infatti, secondo la Costituzione, «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» ( art. 32 Cost.). Si realizza con un sistema di promozione e tutela della salute, con servizi erogati da strutture pubbliche, private  private convenzionate.

ASSOCIAZIONE: insieme organizzato di persone o enti che si prefiggono uno scopo comune.

ASSOLUZIONE: Riconoscimento di innocenza.

ATTEGGIAMENTO: Dal latino actitudo, indica una disposizione.

ATTENUANTI COMUNI: Beneficio concesso con la sentenza di condanna dal giudice all’imputato. Tale beneficio consiste in alcune circostanze esplicitamente indicate dal codice penale, che attenuano il reato, quando non vi sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, diminuendone la pena.

ATTENUANTI GENERICHE: beneficio concesso dal giudice all’imputato nella sentenza di condanna, consistente in un insieme di circostanze “supplementari”, al fine di diminuire ulteriormente la pena. Esse sono considerate in ogni caso come una sola circostanza

ATTI – GIURIDICI: tutti i comportamenti posti in essere da un soggetto, che rivestono rilevanza giuridica. Si distinguono in due grandi categorie: gli atti leciti, cioè consentiti dal nostro ordinamento; gli atti illeciti, cioè contrari a una norma giuridica, e in quanto tali sanzionati dalla legge.

ATTI –  D’UFFICIO: atti emanati dai soggetti preposti a un ufficio.

ATTITUDINE: Insieme di capacità innate o acquisite, conosciute o considerate come indicatrici della capacità propria di un individuo di apprendere in un dato campo.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: azione che gli organi statali svolgono per la cura degli interessi pubblici a essi affidati.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Indica ciò di cui il professionista della salute si deve occupare in ragione del suo ruolo professionale, delle funzioni professionali in esso contenute e in relazione alla tipologia di problemi che il contesto epidemiologico gli propone. Le attività professionali possono quindi variare in relazione ai vari contesti in cui il professionista opera.

ATTO DI CITAZIONE – APERTURA DEL CONTENZIOSO: “Citazione” è essenzialmente la chiamata in giudizio della parte contro la quale  la domanda di risarcimento viene proposta affinchè il giudice decida sulla domanda stessa in contraddittorio tra le parti.

ATTO INFERMIERISTICO: Analizzando i vari riferimenti normativi (DM 739/94; legge n° 42/19991; legge 251/20002 e i codici deontologici 1999 e 2009) si può definire atto infermieristico, quel “complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività, delle competenze e delle responsabilità dell’infermiere in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse situazioni assistenziali”. (Annalisa Silvestro, Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI). Definizione sostenuta e supportata dalle normative sopra richiamate, da un costrutto teorico di riferimento, dalla consolidata declinazione operativa nel quotidiano.

 

ATTO MEDICO secondo la giurisprudenza: “…l’attività medica consiste nella formulazione di diagnosi, nella indicazione di prognosi in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, nella prescrizione o applicazione di protesi o nella utilizzazione di qualsiasi altro diverso strumento curativo e preventivo, idoneo ad attivare o ad arrestare processi evolutivi o involutivi fisici e psichici”. (sentenza n. 3403/1996 della Cassazione Sezione Penale sez. IV)

ATTO MEDICO secondo i medici legali:  “L’atto medico è tale da individuare i caratteri della patologia, le modalità utili a curarla e/o prevenirla, le differenze fra lo specifico quadro morboso ed altri che abbiano sintomatologia simile, le caratteristiche del trattamento necessario ed eventualmente le professionalità (diverse da quella medica) preposte e competenti ad erogarlo, sostanzialmente individuando la nozione di atto medico con quella di atto diagnostico e segnatamente teso alla diagnosi differenziale” (G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Finschi, Medicina legale e delle assicurazioni – 2009)

ATTO MEDICO secondo le Associazioni di categoria Mediche: “L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”. (Union Europèenne des Mèdicins Specialist – UEMS – 2006)

ATTO SANITARIO: l’insieme di attività poste in essere dall’operatore sanitario, nell’ambito delle specifiche competenze e con gli strumenti propri, orientate a sostenere/garantire/potenziare la realizzazione del processo di salute di un individuo o a trattare le conseguenze derivanti dal processo di malattia. Rispetto alla responsabilità giuridica dell’operatore sanitario, nei confronti dell’utente, nel frattempo si è espressa anche la corte di cassazione, sottolineando e richiamando tutti ad una elevatura sotto il profilo etico: “Gli operatori sanitari sono tutti, ex lege, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, la posizione che va sotto il nome di “posizione di protezione”, la quale è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsiasi pericolo atto a minacciarne l’integrità.” (Corte Cassazione, IV sez. pen. – sent. 2/3/2000, n. 447)

AUDIT CLINICO: Metodologia di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei  servizi sanitari, applicata dai professionisti attraverso il confronto sistematico dell’assistenza prestata con criteri espliciti, per identificare scostamenti rispetto a standard conosciuti o di best practice, attuare le opportunità di cambiamento individuato ed il monitoraggio dell’impatto delle misure correttive introdotte.

AUTENTICITÀ: dell’operatore di rapportarsi al paziente, instaurare un rapporto   di scambio verbale e non verbale che permetta la nascita di un clima di fiducia, di rispetto reciproci, necessari al malato per soddisfare i suoi bisogni fondamentali, per rapportarsi meglio alla sua realtà, alle sue emozioni, ai suoi conflitti, ai suoi valori, ai suoi limiti, alle sue aspettative.

AUTOCERTIFICAZIONE (O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE): facoltà riconosciuta a ogni cittadino di comprovare con una propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, i seguenti fatti, stati o qualità personali: la data e il luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti politici; lo stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia; l’esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; la posizione agli effetti degli obblighi militari; l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione (L. 4 gennaio 1968, n. 15 , art. 2).

AUTODIREZIONE: spinta all’indipendenza di pensiero, di scelta, di creazione, di scoperta.

AUTONOMIA PROFESSIONALE: essere indipendenti, da controlli e fattori esterni  inerenti le specifiche competenze professionali, durante lo svolgimento delle proprie attività.

AUTONOMIA: (principio): Principio della bioetica elaborato teoricamente da Beauchamp TL., Childress J (Beauchamp TL., Childress J. (1983) Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford University Press). Prevede il rispetto, da parte dei sanitari, delle libere preferenze del paziente, formulate da esso in modo libero e informato, il rispetto dei valori personali e soggettivi dell’altro, il rispetto dell’autodeterminazione. Il paziente deve essere considerato, in linea di principio, come ‘capace’ di intendere, volere, esprimere le proprie scelte pur tenendo conto delle reali condizioni cliniche limitanti (dolore, depressione, afasia etc).

AUTOREGOLAMENTAZIONE: Dichiarazione unilaterale con la quale il soggetto sindacale detta a se stesso le regole che intende osservare nell’esercizio del diritto di sciopero. I codici di autoregolamentazione hanno rappresentato la prima esperienza di limitazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Nella l.n.146/90 tali codici costituiscono una delle fonti di individuazione dei servizi minimi da garantire in occasione di sciopero.

AUTORITÀ COMPETENTE: Organismo o persona abilitato a rilasciare un provvedimento, a elaborare una interpretazione, ad avviare un procedimento amministrativo, a condurre un confronto a superamento di un problema a tutela di un interesse collettivo. L’effetto delle determinazioni dell’autorità competente (in sanità in via gerarchica il coordinatore infermieristico, il responsabile dell’unità operativa, il direttore di dipartimento o presidio, il direttore infermieristico sanitario amministrativo o generale, il difensore civico, il collegio ipasvi, ect ect)

AUTORITÀ GIUDIZIARIA: Autorità preposta alla organizzazione, tutela ed esecuzione del dettato legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

AUTORITÀ: esercizio, previsto dalla legge, di un potere pubblico. L’autorità privata è ammessa soltanto nell’ipotesi in cui essa venga esercitata esclusivamente per il vantaggio di un incapace.

AUTORIZZAZIONE: provvedimento con il quale l’autorità amministrativa, previo accertamento del mancato contrasto con esigenze di interesse pubblico, permette a un soggetto di esercitare una data attività.

AUTOSTIMA: valore globale (positivo o negativo) che la persona attribuisce a se stessa.

AUTOTUTELA: facoltà che la legge riconosce alla pubblica amministrazione di risolvere al suo interno, facendo ricorso a sistemi amministrativi, gli eventuali conflitti insorti tra sé e altri soggetti.

AVVERTIMENTO: Sanzione disciplinare di cui all’art. 40 del DPR 221/50: consiste nella diffida a non ripetere una mancanza commessa. Si tratta di una norma che intende soprattutto intimorire ed ha conseguenze di ordine soprattutto morale. Di solito ricorre nei casi in cui l’infrazione riguarda mancanze di modesta entità.

AZIONE: Comportamento di chi causa determinati effetti compiendo intenzionalmente atti che li realizzano

AZIONI POSITIVE: Azioni finalizzate a favorire l’occupazione femminile e a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità.

B

BANCA DATI: Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità, dislocate in uno o più siti. qualsiasi complesso organizzato di dati, in forma elettronica o cartacea, ripartito in una o più unità di archiviazione e dislocate in uno o più uffici o sedi;

BANCA DELLE ORE: istituto contrattuale introdotto dall’articolo 40 del CCNL 20 settembre 2001. Il suo obiettivo è quello di favorire un certo accantonamento di ore lavorative straordinarie da consumarsi in un periodo di tempo differito rispetto alla loro maturazione. In pratica viene determinato un “Conto corrente” orario al quale il dipendente, se lo desidera, può attingere per incrementare il suo tempo libero. Quantità delle ore, modalità di funzionamento della banca e condizioni per l’utilizzo dei riposi sono definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

BARRIERE ARCHITETTONICHE: Ostacoli presenti negli edifici pubblici e privati che impediscono o rendono difficile il movimento dei disabili, compromettendo la loro possibilità di accedervi. Ne è prevista l’eliminazione progressiva mentre è stabilito che negli edifici di nuova costruzione non siano presenti.

BENCHMARKING: Tecnica manageriale che consiste nel confrontare il vissuto della propria azienda con quello delle aziende migliori al fine di razionalizzare obiettivi, strategie e processi e raggiungere l’eccellenza individuando i fattori critici di successo ed elementi guida (enabler). Il confronto avviene alla pari su risultati e processi di produzione

 

BENEFICIENZA (PRINCIPIO ETICO): Principio della bioetica elaborato teoricamente da Beauchamp &. Childress (Beauchamp TL., Childress J. (1983) Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford University Press). Prevede che i sanitari agiscano per il bene del paziente, ovvero per il suo best interest.

 

BENEFICIO: Vantaggio che si può trarre da certe circostanze.

BILANCIO PREVENTIVO: Documento contabile che riporta le entrate e le spese che si prevede di fare in un anno finanziario.

 

BIOETICA: (Dal greco: bios, ‘vita’ ed ethos, ‘comportamento’). E’ lo studio sistematico del comportamento umano nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute, in quanto tale comportamento è esaminato alla luce dei

valori e dei principi morali (W. R. Potter, 1970). La bioetica si distingue dall’etica tradizionale perché tiene conto di pareri multidisciplinari e soprattutto perché i professionisti sanitari sono una figura centrale nel prendere decisioni inerenti la salute.

BIOMECCANICA: Scienza interdisciplinare che applica le nozioni meccaniche alla biologia per la realizzazione di apparecchiature da impiegare nel campo biomedico come i respiratori,le macchine per l’assistenza alla circolazione e i reni artificiali che,per la loro interazione con i fluidi biologici,spesso estremamente delicati,hanno richiesto criteri di impostazione progettativa derivanti da due considerazioni:il comportamento fisico e organico del fluido biologico trattato e il livello tecnologico acquisito nel campo dei materiali biocompatibili.

 

BISOGNI: ciò che è necessario. La definizione di bisogno in area infermieristica è stata formulata da V. Henderson ed è ancor oggi condivisa: «Il bisogno è la manifestazione di uno squilibrio, uno stato di necessità in cui l’equilibrio ha subìto una rottura, è inteso anche come una lacuna che se non colmata fa scaturire un problema o uno stato di disagio». La teoria del nursing formulata dalla Henderson è (tra l’altro) influenzata dalla teoria dei bisogni di A. Maslow.

 

BISOGNO DI ASSISTENZA (BA): necessità, esigenza da parte dell’uomo di ricevere assistenza, qualora si verifichino particolari condizioni fisiche o psichiche  che lo richiedano (M Cantarelli, 2003)

 

BISOGNO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA (BAI): può essere soddisfatto unicamente dal  professionista infermiere, in quanto egli  possiede le conoscenze, la competenza  tecnica e l’ indirizzo deontologico che possono portare alla risoluzione del bisogno (M. Cantarelli, 2003)

 

BISOGNO FORMATIVO: Esprime una differenza significativa tra ciò che si è in grado di fare e un modello di riferimento considerato ottimale (ciò che si dovrebbe fare). Un bisogno formativo nasce come conseguenza del progresso degli strumenti e delle tecniche della medicina (nuovi farmaci, nuovi modelli di trattamento, nuove procedure diagnostiche, nuove tecniche chirurgiche, ecc.), oppure da un cambiamento nel contesto epidemiologico (comparsa di nuove patologie in un determinato ambito territoriale), talvolta da un cambiamento nelle richieste di salute da parte della popolazione o dal cambiamento nella definizione di un ruolo professionale per effetto della riorganizzazione del modello sanitario.

 

BLENDED LEARNING: Modello di formazione mista basata sull’insieme di momenti formativi in presenza e a distanza. Un tipico programma di corso in blended learning prevede l’alternanza o la sequenza di incontri in aula (lezioni, seminari) e di fasi di studio, realizzato mediante gli strumenti della Formazione a Distanza.

 

BOICOTTAGGIO: é il delitto commesso da chi, avvalendosi di mezzi di propaganda o sfruttando la forza o l’autorità di partiti, leghe o associazioni, convince una o più persone: a) a non stipulare patti di lavoro; b) a non fornire materie o strumenti necessari al lavoro; c) a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali. si sostanzia nell’esercizio di attività che ostacolino o rendano difficili la gestione delle relazioni sociali ed economiche

 

BRAINSTORMING: Attività di gruppo finalizzata a facilitare la libera espressione delle idee. Si tratta di una tecnica induttiva il cui scopo è far emergere in modo spontaneo le idee senza compiere interventi di valutazione o di critica. Ogni proposta viene accolta e registrata e il conduttore, in genere un animatore esperto, dove prestare la massima attenzione a mantenere il clima favorevole alla libera espressione del pensiero, senza alcun tipo di condizionamento. Alla fase di raccolta delle idee segue, meglio in seduta separata, una sintesi di quanto è emerso. Il brainstorming è particolarmente adatto alla produzione di un progetto, principalmente nella fase di pianificazione, quando è utile per raccogliere idee e proposte.

BUON PADRE DI FAMIGLIA: Espressione usata dal legislatore in tema di obbligazione secondo cui il debitore nell’adempiere la propria «deve usare la diligenza del buon padre di famiglia» ( art. 1176 c.c.). L’espressione indica l’uomo medio, normale, in senso non statistico, ma deontologico, cioè relativo al dovere morale.

BUONA FEDE: Situazione psicologica rilevante ìn quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Può essere intesa soggettivamente quale ignoranza incolpevole di ledere una situazione giuridica altrui, oggettivamente quale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra le parti.

 

BUONE PRASSI (art. 2 D.Lgs. 81/08): Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione

 

C

CALUNNIA: Reato commesso da chi, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato una persona che egli sa innocente, ovvero simula a carico di questi le tracce di un reato

 

CAPACITÀ LAVORATIVA: attitudine ad essere titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal ccnl

CAPACITÀ: idoneità di un individuo a compire atti o a essere soggetto di diritti e doveri. Capacità giuridica: qualità, spettante, in linea di massima, ad ogni individuo, di essere titolare di diritti e di obblighi giuridici.

CAPITOLATO: documento contenente l’indicazione analitica delle prestazioni assunte verso lo Stato o dallo Stato, in un rapporto contrattuale in quest’ultimo è parte.

CAPO DI IMPUTAZIONE: Descrizione dettagliata di un fatto, con l’indicazione precisa degli articoli di legge che si presumono violati. Esso, che è sempre scritto, è redatto dall’ufficio del Pubblico Ministero.

 

CAREGIVER:  persona che presta le cure. L’assistenza del caregiver alla persona non autosufficiente è costituita da un’infinità di comportamenti sinergici in un unicum nel loro declinarsi alla cura (care), e cioè a coadiuvare (o anche a sostituire) opportunamente la persona assistita, per assicurarne la vita, il benessere, la massima  autodeterminazione possibile. Il caregiving può consistere – e sostanziarsi – in comportamenti diversissimi tra loro. Nell’ambito neurologico, il caregiver di un anziano con demenza molto indebolito, fisicamente e mentalmente, dovrà provvedere all’alimentazione, ai bisogni fisiologici, all’igiene  ad organizzare ed accompagnare eventuali spostamenti, a coordinare/organizzare le visite mediche, in una dimensione di presa in cura globale particolarmente intensa e vigile. Il caregiver di una persona afasica ma fisicamente autosufficiente cercherà soltanto di interpretarne la volontà e le determinazioni, facilitandone i rapporti più complessi, sostenendolo nella lettura, nella scrittura, nella conversazione e imparando ad usare con lui una modalità comunicativa adatta, sostituendosi a lui il meno possibile.

 

CARENZA DI ORGANICO:  In funzione del raggiungimento degli obiettivi assistenziali e istituzionali, è l’insufficienza quanti qualitativa della copertura dei posti numericamente previsti in dotazione organica.

CARENZE: Mancanza quanti qualitativa di fattori indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali e istituzionali.

CARICO DI LAVORO: volume quali quantitativo di attività lavorativa richiesta da un particolare contesto organizzativo per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali previsti per una determinata figura.

CARING – TO CARE:  È una pratica che i realizza attraverso azioni competenti e disponibilità ad occuparsi intenzionalmente e  preoccuparsi della persona assistita (Corbin, 2008). Quattro approcci gli teorici al caring: come “valore morale”, tensione etica che precede e connota l’azione di cura (Watson,2008); come “tratto umano attitudine soggettiva”, che si manifesta  attraverso modi di essere del professionista  (Morse,1991); come “azione pratica” , che coincide con l’assistenza  effettuata dall’infermiere quotidianamente  (Maben,2007); come “relazione interpersonale “ tra l’infermiere e il  paziente  (Finfgeld Connett,2008)

CARTA DEI SERVIZI (PUBBLICI): documento con il quale la pubblica amministrazione enuncia la sua mission, la sua vision, i criteri che regolano i suoi rapporti con i cittadini, i livelli e le modalità di funzionalità dei servizi pubblici (accessibilità e trasparenza), gli standard di qualità. Vi sono descritti finalità, modi, criteri e strutture nelle quali il servizio è svolto, con l’indicazione delle modalità, dei tempi di erogazione delle prestazioni, nonché dei diritti, dei doveri e delle procedure di controllo a disposizione degli Iscritti. Tutte le attività, infatti, devono essere considerate nell’ambito di una missione istituzionale che ha, come scopo prioritario, quello di percepire i bisogni della popolazione rappresentata e, attraverso le deliberazioni degli Organi, ricercare le più adeguate soluzioni.

CARTELLA SANITARIA DEL LAVORATORE: Documento del medico competente in cui sono segnati, oltre ai rischi a cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità

CASE MANAGEMENT: letteralmente significa “gestione del caso”. Una delle ultime definizioni approvate dalla CMSA (Case Management Society of America) è la seguente: «è un processo collaborativo di accertamento, pianificazione, facilitazione, coordinamento delle cure, valutazione ed advocacy delle scelte e dei servizi, che agevolino i bisogni sanitari generali dell’individuo e della famiglia, attraverso la comunicazione e le risorse disponibili.

CASO FORTUITO: nel diritto civile evento indipendente dalla volontà dell’individuo, che interviene a modificare una situazione. Insieme con l’espressione forza maggiore indica l’assenza di colpa, per cui rientrano in questo concetto gli eventi naturali, il fatto altrui, il cosiddetto factum principis, cioè l’ordine della pubblica autorità; nel diritto penale, si verifica quando l’agente ha commesso il reato senza che a lui si possa imputare alcun comportamento doloso o colposo, quando cioè dipenda da una causa assolutamente estranea alla volontà dell’agente.

CASSE PROFESSIONALI: costituite da enti pubblici per determinate categorie, per gli infermieri ENPAPI.

CATEGORIA D, DECLARATORIE: Categoria di inquadramento retributivo dei professionisti infermieri, tra gli altri, che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale- Appartengono altresì a questa categoria – nel livello economico D super (Ds) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta.

 

CAUSA 1: Fattore antecedente necessario e sufficiente per il determinarsi di un evento, effetto, risultato od esito.

CAUSA 2: indica il tema che verrà trattato nel corso del processo, cioè l’oggetto sul quale verterà la decisione del giudice.

CAUSALITÀ: Definisce la relazione causale fra una azione ed un effetto.  Giuridicamente si parla di rapporto causa-effetto come il principio per cui ogni fenomeno ha una causa che lo provoca; in diritto è il rapporto tra un fatto e le sue cause e tra queste e l’agente che le ha provocate.

CENSURA: Sanzione disciplinare di cui all’art. 40 del DPR 221/50: consiste in una dichiarazione di biasimo. Ha carattere afflittivo, con ripercussioni di ordine morale e talvolta materiale. Ricorre quando l’infrazione è di una certa gravità, in rapporto al comportamento professionale o alla violazione di leggi ordinarie.

CERTEZZA DEL DIRITTO: è uno dei princìpi cardini del nostro ordinamento in omaggio all’esigenza secondo cui i destinatari della norma devono poter contare sulla disciplina legale in vigore per sapere quali sono gli effetti giuridici dei loro atti.

CERTIFICATO: documento con il quale l’organo amministrativo competente dichiara circostanze di fatto o di diritto di cui ha diretta conoscenza.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ: Attestazione formale delle conformità rispetto a standard stabiliti a livello internazionale per la garanzia della qualità dei prodotti e dei processi. La certificazione di qualità viene rilasciata da un ente di certificazione accreditato, una volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa ISO e adottata dall’UNI. La certificazione serve per accreditarsi nelle gare pubbliche (dove spesso costituisce un requisito indispensabile) e favorisce l’export perché è riconosciuta ovunque nel mondo.

CERTIFICAZIONE: dichiarazione scritta rilasciata da un’autorità pubblica (eccezionalmente, anche da privati), attestante quanto a conoscenza dell’autorità stessa, perché risulta dalla consultazione dei propri registri, ovvero avvenuto al suo cospetto.

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE: nel processo civile, indica la fine del disaccordo fra due o più soggetti si trovano in disaccordo su una determinata materia; fa venir meno la necessità che il giudice si pronunci.

CHIAMATA DI CÒRREO:  nel processo penale: quando ammettendo la propria responsabilità si affermi anche la colpevolezza di un’altra persona in merito allo stesso fatto delittuoso. Si differenzia dalla testimonianza perché è resa spontaneamente e senza l’obbligo di dire la verità. È considerata con sospetto dall’ordinamento perché il correo è interessato, a differenza del testimone e, quindi ha necessità di riscontri esterni più rigorosi.

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI: abusare, cioè sfruttare e/o approfittare delle condizioni di inferiorità di un minore o di un individuo infermo o deficiente psichico (non è richiesto che si verifichi un effettivo danno patrimoniale, essendo sufficiente che l’atto sia potenzialmente pregiudizievole per il patrimonio).

CIRCOSTANZE DEL REATO: elementi che, pur non essendo essenziali, comportano un aumento o una diminuzione della gravità del reato, e quindi della pena. Le circostanze possono essere distinte in aggravanti, attenuanti, comuni, speciali.

CIRCOSTANZE: Elementi eventuali, nel senso che la loro presenza non è indispensabile alla configurazione di un determinato processo assistenziale o procedimento amministrativo

CITAZIONE A GIUDIZIO:  civile, atto di chiamata in giudizio di una persona da parte di un’altra perché venga risolta una controversia;penale, atto con il quale le parti del processo penale vengono ufficialmente informate del fatto costituente reato di cui l’imputato è chiamato a rispondere, del giudice davanti al quale esse devono comparire per il dibattimento, del luogo e della data di comparizione.

CLAUSOLA DI COSCIENZA: Il termine clausola di coscienza é stato introdotto per la prima volta dal Comitato Nazionale di Bioetica, in una nota del 28 maggio 2004 che si riferiva alla cosiddetta ‘pillola del giorno dopo’, pratica della contraccezione d’emergenza. La clausola di coscienza fa riferimento al rifiuto di prestazioni professionali motivato da valori etici ritenuti superiori a quelli di chi richiede tali prestazioni, quando non esiste una legislazione che ne autorizzi il rifiuto con obiezione di coscienza  (come invece è previsto in relazione all’interruzione volontaria di gravidanza, legge 194/78, alla sperimentazione animale, legge 413/93, e alla procreazione medicalmente assistita, legge 40/04) . In questo caso, l’operatore sanitario che si avvale della clausola di coscienza, dovrà accettare eventuali sanzioni previste dalla legge che prescrive la prestazione rifiutata. La clausola di coscienza è prevista dall’articolo 22 del Codice di Deontologia Medica (2014): “Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione. Come pure dal Codice deontologico dell’Infermiere (2009) all’articolo 8:  “L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito. Il limite fondamentale all’esercizio della clausola di coscienza, in ogni ambito dell’esercizio professionale e non solo limitatamente alle questioni bioetiche, è quindi  l’evitare che tale comportamento possa nuocere al cittadino.

 

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE: Con il D.P.R. 24 novembre 1981, n°927 era precisata la classificazione delle sostanze pericolose per quanto concerne la natura specifica delle sostanze, suddividendole in classi ben definite, come: altamente infiammabili (o estremamente infiammabili, altamente tossici, pericolosi per l’ambiente, cancerogeni. Inoltre, all’Art.4, si indicavano i simboli dei pericoli insiti nell’utilizzazione delle sostanze o del preparato, come esplosivo (E), carburante (O), facilmente infiammabile (F), tossico (T), nocivo (Xn), corrosivo (C), irritante (Xi), altamente infiammabile (F+), altamente tossico (T+). Nella seconda parte del citato D.P.R. sono altresì forniti i criteri per la scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frasi R) ed i consigli di prudenza (frasi S) oltre i criteri supplementari relativi ad effetti particolari di alcune sostanze sulla salute.

 

CODICE DEONTOLOGICO: Rappresenta un insieme di regole e standard che orientano una professione, un patto tra professione e collettività che definisce il comportamento, le linee guida dei singoli professionisti. Un codice deontologico veicola sempre, in maniera più o meno esplicita, l’insieme dei principi in cui un determinato gruppo professionale si riconosce. Il Codice deontologico – oltre al processo di evoluzione professionale e alle disposizioni legislative relative al sistema sanitario – rappresenta una coordinata fondamentale che può orientare l’attività di assistenza infermieristica in maniera da risultare non solo tecnicamente avanzata, ma anche  consapevole, responsabile, etica.

 

CODICE DI COMPORTAMENTO: Insieme di regole che disciplinano il comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per quanto concerne agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità che qualificano il corretto adempimento della loro prestazione lavorativa.

 

CODICE DISCIPLINARE: Regolamento aziendale contenente la tipologia delle infrazioni punibili e le sanzioni applicabili da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che non osserva i doveri di comportamento contenuti nei ccnl. Il Codice disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso all’interno dei locali dell’azienda per permetterne a tutti i lavoratori la conoscenza.

CODICE: legge che disciplina in modo sistematico una materia. Il nostro ordinamento conosce il codice civile, di procedura civile, penale di procedura penale, della navigazione, penale militare di guerra, penale militare di pace e della strada.

COERCIZIONE: Un’azione compiuta da un individuo per costringerne un altro ad adottare un determinato comportamento.

COERENZA DATI: In senso lato, vi è coerenza tra dati statistici quando tra di essi non esiste contraddittorietà, o incompatibilità. Nell’indagine statistica, si parla di controllo di coerenza sia in rapporto al dato relativo alla singola unità, sia in rapporto ai risultati complessivi. La coerenza tra i dati non implica assenza di errore nei dati.

COERENZA OBIETTIVI E METODI DIDATTICI: Aspetto valutato nell’accreditamento di un evento formativo. Si incrociano gli obiettivi didattici dell’attività con i metodi didattici per controllare la coerenza tra gli obiettivi dichiarati e le tecniche didattiche adottate.

 

COERENZA: l’agire professionale, etico, deontologico, conformemente al proprio pensiero e cultura e  senza esprimere contraddizioni dal dire e il fare

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO LIVELLO ECONOMICO SUPER (Ds): Programma, nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari – quali, ad esempio, quelli infermieristici – la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell’ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli.

 

COLLABORAZIONE: Mettere positivamente a disposizione dei colleghi e dell’organizzazione le proprie competenze e conoscenze per il raggiungimento di un fine comune nell’interesse di tutti.

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI: Ente di diritto pubblico non economico, istituito e regolamentato da apposite leggi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50). La norma affida ai Collegi una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che il Collegio è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

COLLEGIO IPASVI CONSIGLIO DIRETTIVO: L’organo di governo del Collegio è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. Le cariche di presidente, vice presidente, tesoriere e segretario vengono decise all’interno del consiglio direttivo. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio provinciale ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COLLEGIO IPASVI: Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e uno supplente che vengono eletti dall’assemblea provinciale e hanno il compito di vigilare sulla corretta gestione finanziaria dei bilanci del Collegio.

COLLETTIVITÀ: Gruppo sociale verso il quale si agisce collegialmente e solidalmente.

COLPA (definizione giuridica): Nel Diritto civile è, oltre al dolo, l’elemento soggettivo che integra la fattispecie dell’atto illecito. Essa deriva dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia o prudenza ovvero dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline nell’esercizio di un’attività. La colpa si sostanzia nella non volontarietà dell’evento che è cagionato da un comportamento negligente, imprudente o imperito. In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra: colpa lievissima, che si ha quando per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media; colpa lieve, determinata dalla violazione della diligenza media ;colpa grave, che deriva dalla inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere, Il danno cagionato da comportamento colposo è fonte di responsabilità.  Nel Diritto penale, l’art. 43 c.p. prevede che il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

COLPA NEL DIRITTO CIVILE: presupposto della responsabilità civile che qualifica il comportamento del soggetto agente, allorché questi danneggi altri ingiustamente per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

COLPA NEL DIRITTO PENALE: atteggiamento mentale dell’agente che commette un reato: è una delle tre forme che può assumere l’elemento soggettivo dello stesso.

COLPA PROFESSIONALE: Comportamento da parte del datore di lavoro che si sostanzia con negligenza, imperizia, imprudenza, violando leggi, regolamenti e discipline e dalla cui violazione e manifestazione derivi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

 

COMITATI DI BIOETICA: Gruppi di esperti scelti per analizzare, giudicare e prendere decisioni in merito questioni relativa alla bioetica. In sempre più nazioni, tali comitati sono scelti per via giuridica e hanno responsabilità legali, in particolare in merito al rispetto delle regole per la ricerca scientifica e alle pratiche cliniche, sia a livello locale che nazionale.
COMITATI DI ETICA CLINICA: Comitati istituzionali scelti per proteggere i diritti dei pazienti. Il decreto 12 maggio 2006 – GU n.195 del 22 agosto 2006 “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche” definisce il Comitato Etico come un organismo indipendente, istituito nell’ambito di una struttura sanitaria o di ricerca scientifica e composto secondo criteri di interdisciplinarità. Il nucleo di esperti è composto da: due clinici, biostatistico, farmacologo, farmacista (ex officio), giurista, bioeticista, infermiere,medico di medicina generale territoriale e/o pediatra di libera scelta, rappresentante del volontariato,il direttore sanitario (ex officio).

COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE: Organo di giurisdizione speciale con competenza a decidere sui nricorsi degli esercenti le professioni sanitarie avverso i provvedimenti relativi all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo, avverso i provvedimenti disciplinari dei consigli direttivi dei relativi Ordini e Collegi, nonché in materia di operazioni elettorali.

COMMENTO DIDATTICO: Nota redatta dai docenti e allegata alla correzione di un questionario, utile per amplificarne il valore didattico. Esso analizza le risposte e illustra il motivo per cui ogni risposta E’ da ritenersi corretta o non corretta, fornendo eventualmente una precisa indicazione bibliografica utile al discente per approfondire o rivedere la sua preparazione in merito al quesito proposto.

COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI, 443 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: l’infermiere che somministra un farmaco scaduto.

COMPENSAZIONE: Controbilanciare una mancanza o il venir meno di una funzione, un ruolo, una struttura. Nell’organizzazione del lavoro, compensare la carenza di personale anche di qualifiche inferiori.

COMPETENZA 1: a) cio’ che compete è di pertinenza; b) cio’ di cui si è competenti.

COMPETENZA 2: Capacita di orientarsi in determinati campi, potestà di azione autorità legittima per attinenza e spettanza  una virtualità la cui attualizzazione costituisce la performance la capacita di cogliere le condizioni che consentono di fronte a particolari problemi di rivedere i propri modi di pensare e di rappresentarsi i percorsi di azione.

 

COMPETENZA 3: È la “messa in atto” di comportamenti che consentono di eseguire con sicurezza ed efficacia le specifiche attività professionali, ottenendo esiti compatibili con best practice o standard di qualità definiti. Ciò richiede conoscenze, attitudini, appropriati atteggiamenti e abilità intellettuali e psicomotorie. Competenza del personale: capacità di eseguire una prestazione secondo gli standard di qualità richiesti dal sistema. Il giudizio di competenza include: conoscenza ed abilità clinica, capacità di giudizio, unitamente a capacità di comunicazione, condotta personale ed etica professionale. Competenza del paziente: capacità di affrontare le situazioni che riguardano il suo processo assistenziale, ad es. prendere decisioni, fornire o rifiutare il consenso.

COMPETENZA 4: Insieme di risorse (conoscenze, attitudini, abilità) di cui un soggetto deve essere dotato per affrontare adeguatamente l’inserimento in un contesto lavorativo, e più in generale, per contribuire al proprio sviluppo professionale e personale. Le competenze possono essere distinte in competenze di base, insieme di conoscenze e di abilità riconosciute necessarie per accedere a corsi di formazione professionale, e in competenze trasversali, abilità cognitive e relazionali comuni a più contesti lavorativi, che possono quindi essere trasferite agevolmente da una attività professionale a un’altra.

COMPORTAMENTO PROFESSIONALE: si realizza attraverso azioni, reazioni e attività in particolari circostanze e si manifesta con la capacità di ispirare fiducia nel singolo e nel gruppo interprofessionale cui afferisce. si connota per i principi di lealtà, rispetto, fedeltà, amicizia, disponibilità all’aiuto reciproco.

COMPORTO: Periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia. E’ regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

COMUNICAZIONE: scambio di messaggi, informazioni tra due o più persone. La comunicazione può essere verbale: lo scambio avviene con la parola, non verbale: la comunicazione avviene con gesti, espressioni, atteggiamenti, silenzi…..

CONCAUSA: Fattore antecedente necessario ma non sufficiente per il determinarsi di un evento, effetto, risultato od esito. Le concause possono essere preesistenti, simultanee o sopravvenute rispetto all’evento che viene analizzato.

CONCERTAZIONE: Metodo di confronto fra il Governo e le parti sociali (associazioni degli imprenditori e associazioni sindacali) finalizzato a concordare importanti politiche economiche e sociali. Un tipo di relazione sindacale che consiste nel confronto tra una amministrazione e il sindacato su materie non oggetto di contratto  che si conclude, in caso di accordo, con un’eventuale intesa.

 

CONCEZIONE: Elaborare un pensiero, un agire professionale, un comportamento, un concetto

CONCILIAZIONE: È un processo formale mediante il quale le parti tentano, con l’intervento di un terzo neutrale (il conciliatore) di comporre amichevolmente un conflitto tra loro intercorso. La soluzione della controversia non è deferita al conciliatore, tuttavia egli guida le parti orientandole verso la ricerca di un accordo e suggerisce loro possibili soluzioni

CONCORSO DI COLPA DI PERSONE NEL REATO: 1) partecipazione di più persone nella commissione di uno stesso reato. In base al codice penale, qualora due o più persone concorrano nella commissione di un reato, ciascuna di esse soggiace alla pena stabilita per esso, a prescindere sia dalla qualificazione soggettiva, sia dall’aver o non posto in essere il comportamento materiale; 2) quando la responsabilità di un danno deve essere attribuita non solo a chi lo ha provocato, ma anche a chi lo ha subito.

CONCUSSIONE: delitto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio che, abusando dei propri poteri o delle proprie funzioni, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad altri, denaro o altri vantaggi.

CONDANNA penale: pronuncia del giudice che dichiara la colpevolezza dell’imputato colpevole ed infligge la pena prevista. La colpevolezza dell’imputato viene dichiarata colpevole quando sussistono prove certe che: a) il fatto trattato nel processo è conforme a quello vietato, b) l’imputato ha realmente commesso il fatto, c) il fatto costituisce reato.

CONDIZIONE CLINICA: Stato del paziente conseguente alla patologia per la quale i sanitari effettuano l’esame obiettivo e l’osservazione dei relativi segni e sintomi.

CONDIZIONE: avvenimento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia o la risoluzione di un negozio considerato elemento accidentale del negozio giuridico, e in particolare del contratto. Le condizione non possono essere apposte a tutti i negozi (è escluso, ad esempio,  il matrimonio e gli altri negozi del diritto di famiglia), altre o rendono nullo l’intero negozio o una sua clausola (condizioni illecite o sospensiva impossibile ) ovvero (impossibile è risolutiva) si ha come non apposta.

CONDOTTA: azione o omissione tenuto dal colpevole nel commettere un reato che rappresenta uno degli elementi oggettivi del reato.

CONFERENZA: Riunione di più persone per relazionare e discutere su argomenti specifici; è un discorso tenuto in pubblico su tematiche di vario tipo.

 

CONFORMISMO: Contenimento di azioni, inclinazioni e impulsi suscettibili di disturbare o danneggiare gli altri e di violare aspettative e regole sociali. (dieci valori di Shwartz)

 

CONFLITTI DI INTERESSE: Conflitto di interesse è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell’uno sull’altro.

 

CONFRONTO: nell’equipe, capacità a mettere in discussione le proprie idee, i propri atteggiamenti.

 

CONGEDI PARENTALI: Congedi variamente retribuiti e non retribuiti introdotti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, per assicurare a entrambi i genitori la possibilità di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minori di 8 anni o per gravi motivi familiari, oltre che per migliorare la propria formazione (congedi formativi). Le norme relative all’intera materia (tutela della maternità, della paternità e congedi parentali) sono state raccolte nel Testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive integrazioni (decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 e circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2003).

 

CONOSCENZE VALIDATE: Cultura e sapere infermieristico conseguenza di un approccio all’assistenza infermieristica dove le decisioni del processo di nursing e le prestazioni che ne conseguono risultano dall’integrazione tra l’esperienza e l’utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili.

CONSAPEVOLE: comportamento responsabile conseguente alla attenta valutazione delle scelte e delle conseguenze di ogni singola decisione assunta nei confronti dell’assistito e del contesto organizzativo

CONSENSO (AL TRATTAMENTO DEI DATI): Qualsiasi trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici può essere effettuato solo con il consenso dichiarato dall’interessato, preventivamente informato da chi gestisce i dati. Il consenso deve essere manifestato liberamente e specificatamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato. Deve essere annotato dal titolare, dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o su un verbale. Può riguardare l’intero trattamento o una o più operazioni. Se i dati sono sensibili deve essere dato per iscritto.

CONSENSO INFORMATO: Processo con cui il paziente o chi lo rappresenta (genitori, tutore), sulla base delle informazioni ricevute rispetto ai rischi e benefici che derivano dal sottoporsi o meno ad un atto medico, fornisce il suo consenso alla esecuzione delle stesse. Per garantire il “consenso informato” gli operatori debbono fornire le sufficienti informazioni sul trattamento proposto e le alternative possibili per permettere al paziente di esercitare autonomamente e consapevolmente la scelta, che, se del caso, deve essere documentata (forma scritta o prova testimoniale). L’accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l’esistenza di valide alternative terapeutiche. L’obbligo del consenso informato è sancito dall’art. 32 della Costituzione.

CONSENSO INFORMATO (REQUISITI):  Il consenso deve essere manifestato liberamente e specificatamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato. è l’adesione (consenso) che il paziente dà a qualsiasi intervento sanitario che venga fatto sulla sua persona. Perché il consenso sia valido, il paziente deve conoscere e capire la proposta terapeutica, le sue conseguenze e le possibili alternative. Il consenso informato si concretizza in un documento scritto che viene firmato dal paziente. Si realizza quando, dopo adeguata informazione, è preventivamente richiesto agli assistiti di assentire a sottoporli ad accertamenti diagnostici, atti terapeutici, sperimentazione

CONSENSO INFORMATO (SIGNIFICATO):  Manifestazione di volontà liberamente espressa in riferimento a un trattamento chiaramente individuato. E’ l’adesione che il paziente dà a qualsiasi intervento sanitario che venga fatto sulla sua persona. Perché il consenso sia valido, il paziente deve conoscere e capire la proposta terapeutica, le sue conseguenze e le possibili alternative. Il consenso informato si concretizza in un documento scritto che viene firmato dal paziente. Si realizza quando, dopo adeguata informazione, è preventivamente richiesto agli assistiti di assentire a sottoporli ad accertamenti diagnostici, atti terapeutici, sperimentazione.

CONTENZIONE: Limitazione totale o parziale della libertà personale e delle azioni possibili per la sua fruizione, finalizzata a mantenere meccanicamente o farmacologicamente una persona e i suoi comportamenti in una zona di sicurezza e sotto assoluto controllo sanitari, spesso contro la volontà dell’assistito.

CONSENSUS MEETING: Incontro fra due o più persone avente l’obiettivo di suscitare consenso. Generalmente le parti ricercano il consenso su norme e/o attitudini condivise, relativamente alla loro applicazione a specifiche questioni.

CONSUETUDINE: fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche, consistente nella pratica generale, costante  e uniforme, di un dato comportamento in determinate circostanze.

CONSULENZA: Parere specifico nei riguardi di una diagnosi medica o infermieristica, di una pratica o di una tecnica, pur non avendo la diretta responsabilità per l’assistito o la tecnica per la quale si viene interpellati

CONSULTAZIONE: Un tipo di relazione sindacale che consiste in un incontro promosso dall’amministrazione per ricevere dai sindacati il parere (obbligatorio in taluni casi fissati dai contratti nazionali, ma non vincolante) su materie previste dalla Legge con la formula “sentite le organizzazioni sindacali”.

CONTENZIOSO: genericamente il termine si riferisce alla controversia giuridica fra due o più persone; più in particolare indica sia gli organi sia i procedimenti relativi a conflitti che possono sorgere tra cittadini e Stato in situazioni diverse.

CONTESTAZIONE DI ADDEBITO: Lettera in cui viene formalmente avviato, da chi competente, il procedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore. Deve contenere i fatti addebitati, le norme violate, l’invito a presentarsi per portare le proprie giustificazioni.

 

CONTINGENTE: Uno o più lavoratori esonerati dallo sciopero per garantire i servizi minimi indispensabili stabiliti dai contratti.

 

CONTO CONSUNTIVO: Documento contabile che riporta le entrate e le spese impegnate in un anno finanziario.

CONTRADDITTORIO, PRINCIPIO DEL: il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può deliberare in merito ad alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa in giudizio.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: Sistema di accordi tra le associazioni o enti che rappresentano i datori di lavoro e i sindacati che rappresentano i lavoratori, aventi validità generale. E’ composto da tre fondamentali livelli: contrattazione interconfederale, attuata a livello nazionale e valida per tutti i settori economici; contrattazione collettiva di categoria, anch’essa di livello nazionale e valida per i singoli settori; contrattazione di secondo livello o integrativa, attuata a livello aziendale o territoriale per integrare la contrattazione nazionale.

 

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO: Detta anche contrattazione decentrata o integrativa, è la contrattazione che integra il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni.

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CCNI: Accordo di natura privata stipulato, ad esempio, da un singolo Ministero e i sindacati firmatari del contratto nazionale. Realizza un secondo livello di contrattazione le cui materie sono devolute dal contratto di lavoro nazionale.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL): Accordi e contratti stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con valenza su tutto il territorio nazionale, in riferimento ai diversi comparti di attività economica. In particolare, le finalità del contratto sono: disciplinare i rapporti tra i soggetti collettivi e determinare il contenuto relativo agli aspetti normativi (disciplina dell’orario, qualifiche, inquadramento nei livelli, mansioni, eccetera) ed economici (minimi tabellari, scatti di anzianità, importi unitari delle indennità, eccetera).

CONTRAVVENZIONI. Tutti i reati per i quali è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda.

 

CONTROLLO A DISTANZA: il Codice ribadisce il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. In base allo Statuto dei lavoratori impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza sul lavoro dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la commissione interna. In difetto di accordo spetta all’Ispettorato del lavoro, su richiesta del datore, dettare le modalità di uso degli impianti di controllo.

CONTUMACE: Chi da libero e non è irreperibile, decide di non partecipare ad un processo che lo vede imputato o convenuto

CONVENUTO: nel processo di cognizione, il convenuto è la parte passiva, cioè colui contro il quale viene proposta la domanda. Chi subisce un processo civile

COORDINATORE INFERMIERISTICO: vedi Funzioni di Coordinamento

COPYRIGHT: termine inglese per indicare il diritto di autore su una determinata opera.

CORRUZIONE: reato che viene commesso quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve o accetta la promessa di una retribuzione non dovuta per compiere un atto attinente alle sue funzioni..

COSCIENZA: Il termine coscienza deriva dal latino Cum-scire (“sapere insieme”) ed indicava originariamente un determinato stato interiore. A seconda dell’ambito nel quale viene osservata, la coscienza può essere intesa nei seguenti modi: – Coscienza, in ambito etico, come capacità di distinguere il bene e il male per comportarsi di conseguenza, contrapposta all’incoscienza. – Coscienza, in ambito filosofico, ha assunto nel corso della storia della filosofia significati particolari e specifici distinguendosi dal termine generico di consapevolezza, attività con la quale il soggetto entra in possesso di un sapere. – Autocoscienza, come riflessione del pensiero su se stesso. Avere coscienza: essere consapevole, cioè sapere di conoscere o provare qualcosa. Prendere coscienza: diventare consapevole.

COSTI BENEFICI: Analisi volta a stabilire l’azione adeguata rispetto alla comparazione e al perseguimento di strategie diverse

CREDITI ECM: Dichiarazione del provider relativa al numero di crediti assegnato ad un evento ECM. E’ sottoposta a controllo da parte dell’Ente accreditante il Provider. I crediti ECM sono indicatori della quantità di insegnamento/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM. I crediti vengono assegnati ai partecipanti ai programmi educazionali accreditati ECM. Il sistema di crediti ECM è unico a livello nazionale e i crediti acquisiti hanno lo stesso valore. Non vi sono differenze tra crediti ECM acquisiti frequentando attività finalizzate ad obiettivi formativi nazionali o regionali.

 

CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ (just culture): La cultura della responsabilità è fondata su una distinzione chiara e condivisa fra ciò che può essere considerato un comportamento accettabile e non accettabile. Richiede che le organizzazioni creino un clima di fiducia in cui le persone si  sentano corresponsabili nel garantire la sicurezza dei pazienti e forniscano informazioni essenziali ad essa correlate. Una “cultura della responsabilità” riconosce che il singolo professionista non deve essere ritenuto responsabile per difetti del sistema, su cui non ha controllo, ma non ammette comportamenti coscientemente imprudenti, rischiosi per i pazienti o gravemente scorretti

CULTURA DELLA SICUREZZA: Impegno per la sicurezza che coinvolge tutti i livelli di un’organizzazione, dalla  direzione al personale in prima linea. Modello integrato di comportamenti individuali ed organizzativi basato su convinzioni e valori condivisi volto a promuovere la sicurezza dei pazienti. I fondamenti sono:

CULTURA: è l’insieme dei comportamenti, dei costumi, delle credenze, dei modi di vivere di una popolazione.

CURA PALLIATIVA: E’ l’insieme dei trattamenti per i pazienti affetti da malattie evolutive e irreversibili, che si propongono di controllare i sintomi , e in particolare il dolore, anche con l’uso di oppiacei. Lo scopo principale è quello di assicurare, attraverso un’assistenza continua al malato (e alla sua famiglia) una migliore qualità di vita più che la sopravvivenza.

CURRICULUM VITAE: Documento redatto da chi è alla ricerca di un’occupazione per essere inviato a un potenziale datore di lavoro. Sul curriculum vanno indicate le informazioni utili per un’adeguata valutazione da parte dei responsabili aziendali riguardo alle caratteristiche personali del candidato e alle sue capacità professionali.
D

DANNO BIOLOGICO: In via sperimentale viene definito lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona. Le prestazioni conseguenti al danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato

 

DANNO: Qualsiasi alterazione, transitoria o permanente, dell’organismo umano o di sue parti o funzioni. Il danno può essere fisico o psichico.

 

DATORE DI LAVORO (art. 2 D.Lgs. 81/08): Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

 

DECLARATORIA CONTRATTUALE: La descrizione delle caratteristiche professionali dalle quali dipende l’attribuzione al lavoratore di una delle categorie d’inquadramento previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Per le professioni infermieristiche del Comparto Sanità è la categoria D: inquadramento retributivo dei professionisti infermieri, tra gli altri, che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale- Appartengono altresì a questa categoria – nel livello economico D super (Ds) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta.

 

DECORO: comportamento ineccepibile e positivo sotto il profilo deontologico e sociale a tutto vantaggio della migliore immagine professionale di se stessi e della categoria tra i mass media e la società

DELIBERA: Decisione di un organo amministrativo collegiale.

 

DEMANSIONAMENTO: E’ fatto divieto al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori pregiudicando la professionalità acquisita dal lavoratore. Si definisce demansionamento l’assegnazione da parte del datore di lavoro di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza.

 

DEONTOLOGIA: Insieme di regole e norme elaborate dagli stessi professionisti e che disciplinano il comportamento di ogni operatore sia nei confronti dei clienti che dei colleghi. Si concretizza nel Codice deontologico.

DEQUALIFICAZIONE: la lesione dell’immagine personale e professionale del lavoratore  conseguente alla continua assegnazione da parte del datore di lavoro di mansioni esecutive che ne sviliscono il ruolo riconosciuto dalla contrattazione collettiva. in alcune strutture la confusione dei ruoli professionali determinata dalla cronica assenza del personale di supporto ha fatto si che alcune delle attività estranee al profilo professionale dell’infermiere siano state addirittura inserite nel loro piano di lavoro giornaliero

 

DIAGNOSI INFERMIERISTICA Problema di salute o bisogni insoddisfatti, reali o potenziali, considerati, identificati e analizzati dall’infermiere con interventi autonomi o in collaborazione. Giudizio clinico sulle reazioni ai problemi di salute reali o potenziali, ai processi di vita di una persona, di una famiglia, di una collettività.

DIAGNOSI: (Dal greco: dià, ‘attraverso’ e gnosis, ‘conoscenza’). Il processo di identificazione e categorizzazione di una malattia o di una condizione. Nella medicina occidentale la procedura comprende un’anamnesi e l’elenco dei sintomi del paziente, i segni visibili e i risultati dell’analisi di laboratorio di sangue, urine, biopsia di tessuti o di altre sostanze che possono identificare i segni clinici di una malattia. In fase finale, vengono assemblate tutte le informazioni rilevanti per decidere se i sintomi e le analisi corrispondono a uno specifico tipo di malattia o meno.

DIAGNOSI INFERMIERISTICA: Dall’analisi della letteratura possono emergere almeno quattro definizioni: a) una funzione infermieristica e una valutazione delle risposte all’utente indipendente; b) problemi di salute attuali o potenziali che gli infermieri, in virtù delle loro preparazione ed esperienza, sono capaci di trattare ed abilitati a farlo (Gordon, 1982); c) un giudizio clinico riguardante una persona, una famiglia o una comunità al quali si giunge mediante un processo deliberato e sistematico di raccolta ed analisi dei dati e che costituisce la base per la prescrizione di trattamenti risolutivi di cui l’infermiere è responsabile; d) un’affermazione che descrive una risposta umana di una persona o di un gruppo, che l’infermiere è abilitato a riconoscere e per la quale può prescrivere interventi risolutivi che mirano a mantenere lo stato di salute o a ridurre, eliminare o prevenire le alterazioni (Carpenito, 1988). La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), ha approvato una definizione ufficiale della diagnosi infermieristica: “”giudizio clinico riguardante le risposte delle persona, della famiglia o della comunità a problemi di salute/processi vitali attuali o potenziali””. La Diagnosi Infermieristica: costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a raggiungere dei risultati di cui l’infermiere è responsabile; è un’affermazione che descrive uno specifico tipo di problema o di risposta identificato dall’infermiere esprime il giudizio professionale sulle condizioni del paziente, sulle sue risposte ai trattamenti ricevuti e sulle necessità di assistenza infermieristica.

DICHIARAZIONE DI HELSINKI: Dichiarazione dell’Associazione Medica Mondiale (WMA) adottata per la sua XVIII riunione generale, tenutasi a Helsinki nel giugno del 1964, sui principi etici per la ricerca medica che coinvolga soggetti di ricerca umani. È stata spesso modificata nel corso delle riunioni successive del WMA. Non va confusa con l’Accordo di Helsinki, stipulato nell’agosto del 1975, un importante patto diplomatico, firmato in occasione della prima conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DI DIRITTI UMANI: È un documento costituzionale universale che delinea i diritti dell’intera umanità, adottando e preservando uno ‘standard di conseguimento comune per tutte le persone e tutte le nazioni’. Stilato dalla commissione per i diritti umani, nominata dal consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite presieduto da Eleanor Roosevelt, il documento è stato approvato dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1948, con quarantotto voti favorevoli e otto contrari, per poi essere sottoscritto da molti altri stati. I trenta articoli della dichiarazione coprono le seguenti aree: gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza già sanciti dalla Rivoluzione Francese; gli articoli 3-11 stabiliscono i diritti individuali, quali il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona; gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti degli individui verso la comunità, il diritto alla famiglia, al matrimonio, il diritto a possedere una proprietà, il diritto a una nazionalità; gli articoli 18-21 sanciscono le libertà costituzionali, ovvero il diritto alla libertà di pensiero e coscienza, la libertà di espressione e di associazione; gli articoli 22-27 stabiliscono i diritti economici, sociali e culturali; gli articoli 28-30 stabiliscono le modalità di utilizzo di questa dichiarazione.
DIDATTICA TUTORIALE: Metodo di apprendimento attivo, centrato sul discente e basato sull’apprendimento per ricerca e per scoperta. Si avvale di un docente, che non trasmette informazioni, ma facilita l’apprendimento e valorizza e motiva sia lo studio individuale che il lavoro di gruppo.

DILEMMA ETICO: situazione di conflitto tra due o più principi etici, senza una soluzione ovvia.

 

DILIGENZA: circostanza che ricorre ogni volta in cui il professionista abbia tenuto un comportamento da considerarsi idoneo a permettere il raggiungimento di precise finalità in funzione dell’interessi degli utenti, e alle quali deve fare riferimento l’incaricato nell’esecuzione della prestazione.

 

DIRETTIVA: Atto di indirizzo per l’azione amministrativa di un servizio, per un contratto di lavoro.

 

DIRETTIVE ANTICIPATE: Nella letteratura bioetica nazionale ed internazionale questo processo viene per lo più indicato con l’espressione inglese living will, variamente tradotta con differenti espressioni quali: testamento biologico, testamento di vita, direttive anticipate, volontà di trattamento. Tali denominazioni fanno riferimento a un documento con il quale la persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato.
DIRIGENTE INFERMIERISTICO: La qualifica di Dirigente Infermieristico viene istituita in Italia con la legge 251 del 10 agosto 2000 come importante novità nella disciplina della professione sanitaria infermieristica/ostetrica/o. L’Infermiere Dirigente è un professionista che si prende cura dei bisogni di salute delle persone sane e malate ed è responsabile dei Dipartimenti e Direzioni Infermieristiche ed assistenziali specifiche delle strutture pubbliche e private e del S.S. Nazionale. Il professionista dirigente, secondo la legge n. 43 del 2006 (art. 6) è un professionista in possesso della laurea specialistica/magistrale di cui al D.M. 2 aprile 2001 che abbia esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni. Contribuisce alla definizione della mission, vision e dei valori guida dell’azienda e persegue il loro raggiungimento attraverso il razionale uso delle risorse umane e materiali disponibili. Fà in modo che sia erogata un’assistenza efficace, efficiente, di qualità, contribuisce alla formazione continua e all’aggiornamento del personale di competenza. E’ costantemente sotto controllo e viene valutato per i risultati ottenuti sia economici sia sanitari.

 

DISAGIO ETICO/MORALE: conflitto tra le cognizioni dell’azione eticamente appropriata e le limitazioni istituzionali che impediscono o rendono difficile l’azione al professionista.

 

DISAPPLICAZIONE: Atto scritto con il quale si rendono inefficaci norme previste da leggi, regolamenti, ecc. I primi due CCNL hanno provveduto a disapplicare molte norme riportandole a contrattazione tra le parti. La disapplicazione non è abrogazione, per questa occorre una legge.

 

DISADATTAMENTO: Difficoltà ad accettare condizioni principi e valori e propri di una data professione e in un dato contesto. Conduce a un rapporto conflittuale con essa e l’ambito di riferimento organizzativo.

 

DISCUSSIONE DI CASI: Presentazione ad un gruppo di un caso emblematico, preferibilmente complesso sul quale viene intavolata una discussione, senza specifico mandato di trovare una soluzione al problema, ma con l’obiettivo di confrontare posizioni anche diverse di fronte ad una situazione reale o realistica. Possono partecipare alla discussione di casi anche professionalità diverse.

DISIMPEGNO ETICO: Può verificarsi se gli infermieri cominciano a vedere il disprezzo dei loro impegni etici. Allora si può diventare apatico e disimpegnarsi verso i colleghi e le persone assistite.

DISPONIBILITÀ: Mettere con intento costruttivo a disposizione dei colleghi e dell’organizzazione le proprie competenze e conoscenze per il raggiungimento di un fine comune nell’interesse di tutti.

DISSERVIZI: Risultante negativa di un comportamento  non responsabile conseguente alla superficiale valutazione delle scelte e delle ricadute di ogni singola decisione assunta da un singolo professionista o dal management nei confronti dell’assistito, dei lavoratori e del contesto organizzativo.

DISTRESS MORALE: si verifica quando gli infermieri sanno o credono di sapere quale sia la cosa giusta da fare, ma per diverse ragioni non possono mettere in atto l’azione giusta o prevenire un particolare danno. Questo pregiudica i valori, gli impegni morali, l’identità e l’integrità degli infermieri in quanto agenti morali.

 

DISTURBO: Soggettiva percezione di malessere che può essere causata anche da lavoro; ad esempio: dolori,senso di pesantezza alle gambe,mal di testa,mal di stomaco,stanchezza,tensione nervosa,ecc.

 

DOCENTE – FORMATORE: Dal latino docere insegnare, riferito prevalentemente alla trasmissione di contenuti ai discenti Esperto pedagogico che attva la costruzione del percorso formativo, dall’analisi dei bisogni, alla elaborazione degli obiettivi, alla scelta delle tecniche didattiche ed alla organizzazione del piano di valutazione, sia formativo sia certificativo. E’ compito di questa figura, dotata di capacità didattiche e contenutistiche, anche l’approfondimento e la scelta dei contenuti, eventualmente insieme a tutto il gruppo docente. La sua attività può espletarsi con maggiore efficacia negli eventi che si svolgono con la metodica della didattica attiva.

 

DOCUMENTAZIONE CLINICA: raccolta per ogni singolo assistito delle certificazioni diagnostiche cliniche anamnestiche terapeutiche amministrative facenti parte della cartella sanitaria integrata.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Schede che il Datore di lavoro deve compilare o far compilare, ma che deve sottoscrivere e tenere in ogni unità produttiva. Il Documento deve contenere: l’individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischio individuati, le misure di sicurezza da adottare e gli interventi da effettuare in considerazione dei rischi.

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: Schede che il Datore di lavoro deve compilare o far compilare, ma che deve sottoscrivere e tenere in ogni unità produttiva. Il Documento deve contenere: l’individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischio individuati, le misure di sicurezza da adottare e gli interventi da effettuare in considerazione dei rischi.

 

DOLO (COMPORTAMENTO DOLOSO): condotta dannosa o pericolosa, volontà deliberata e precisa di attuare un fatto lesivo dell’ordine giuridico e del diritto altrui.

 

DOMINANZA CULTURALE: Nel rapporto tra dominante e dominato, il dominato rinuncia al potere decisionale e ad alcuni privilegi, rinuncia alle prime scelte, all’autonomia nella gestione delle relazioni e della professionalità, a qualche autonomia nell’organizzazione e nel bisogni dell’utenza. Il dominante, che ha potere decisionale, prime opzioni su quasi tutto e quasi tutti i vantaggi del ruolo, si assume di contro il carico totale della responsabilità per se stesso e per gli altri. L’insieme, la combinazione e gli incastri di esigenze e ruoli diversi hanno permesso dominante di ampliare complessità e funzionalità espandendo vantaggi ai suoi pari.
DOTAZIONE ORGANICA: Con la riforma del Pubblico Impiego DLGS 81/98, sostituisce il concetto statico di pianta organica, in base alla quale si pianificava l’organizzazione del lavoro riferendosi delle posizioni funzionali in essere. Con il termine dotazione organica si introduce il concetto dinamico che ogni servizio pubblico si dota del personale necessario al raggiungimento dei fini che intende perseguire nell’interesse dell’utenza di riferimento. Possiamo definire la dotazione organica quale la risultanza dei procedimenti e dei documenti amministrativi nel quale è prevista la consistenza del personale dipendente ordinato in base al sistema di classificazione del personale vigente alla data di sua definizione. E’ costituita dall’elenco dei profili professionali istituiti all’interno in base alle esigenze organizzative e, per ognuno di essi, dalla loro consistenza numerica. Carenza di organico significa quindi mancanza di copertura di posti numericamente previsti in dotazione. E’ oggetto di revisione in sede di piano pluriennale annuale del personale, e può comunque essere modificata con atto aziendale ogni qualvolta mutino le esigenze programmatiche dell’amministrazione. Si concerta con le OO.SS. e la RSU.

 

DOTTORATO DI RICERCA (DS). Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

DOVERI: Atti e comportamenti che non si possono non compiere in quanto codificati da regole, principi e consuetudini.

DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) (art. 74 del D.Lgs. 81/08). attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

 

E

E- LEARNING (Electronic Based Learning): Erogazione di contenuti di formazione attraverso strumenti elettronici ƒ_” tecnologie Internet, intranet ed extranet, trasmissioni via satellite, TV interattiva, CD-ROM ecc. Non comprende corsi per corrispondenza o basati sul solo utilizzo di materiale cartaceo o analogico (audio e video cassette).

ECCESSO DI POTERE: vizio di legittimità che rende invalido l’atto che si riscontra nei casi in cui la pubblica amministrazione utilizza il potere di cui è dotata per conseguire uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM): L’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche sia pratiche, promosse da Società Scientifiche, nonchè soggetti pubblici e privati accreditati (provider), allo scopo di adeguare continuamente e sistematicamente conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute. Consiste nell’insieme delle attività che servono a mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le capacità e le prestazioni di ogni professionista, per offrire una migliore qualità nell’assistenza e cure rivolte ai cittadini.

 

EDUCAZIONE SANITARIA: “L’Educazione Sanitaria è un processo di comunicazione interpersonale, diretto a fornire le informazioni necessarie per un esame critico dei problemi della salute ed a responsabilizzare gli individui e i gruppi sociali nelle scelte che hanno effetti diretti ed indiretti sulla salute fisica psichica dei singoli e della collettività”. (Alessandro Seppilli, 1970). Intervento che, attraverso l’appropriazione critica di nozioni corrette di tipo sanitario e/o sociale tende a supportare, fornire e/o modificare, consapevolmente e durevolmente, un adeguato comportamento nei confronti dei problemi connessi alla tutela della salute individuale e collettiva.

 

EFFETTI NOCIVI: Danni provocati da una condizione, da un agente sulla salute del lavoratore

 

EFFICACIA ERGA OMNES: Che vale per tutti , ad esempio il CCNL di Lavoro.

 

EFFICACIA: raggiungimento degli obiettivi assistenziali e organizzativi prefissati.

EFFICIENZA: e’ il miglior risultato ottenuto a fronte dell’utilizzo di metodologie, strumenti specifici, risorse impiegate e scelte compiute.

EGUAGLIANZA, PRINCIPIO DI: principio stabilito dalla Costituzione, secondo il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» ( art. 3.).

ELABORAZIONE STATISTICA, DI DATI. Fase processuale di un’indagine statistica nella quale i codici registrati vengono elaborati con metodiche statistiche che mirano alla stima di parametri o alla verifica delle ipotesi prefissate. L’elaborazione riguarda la revisione con strumenti elettronici a fini convalida e di eventuale correzione dei dati registrati, la stima dei parametri e dei rispettivi livelli di attendibilità statistica, il computo di statistiche (meta-dati) per la valutazione della qualità dei dati.

ELABORAZIONE DEL LUTTO: Supporto psicologico alla famiglia nella fase di superamento del dolore per la perdita del proprio congiunto.

ELEZIONI: procedimento con cui, mediante votazione, vengono nominati i rappresentanti dei cittadini, a cui vengono affidate cariche pubbliche o private.

EMPATIA: Capacità di condividere i sentimenti positivi o negativi degli altri. Capacità di entrare in relazione, di percepire esattamente i sentimenti dell’altro e di comprenderne il loro significato, mettersi nei suoi panni, provare ciò che egli prova, immedesimarsi nell’altro, ma avere chiaro che non si è l’altro. Per instaurare un rapporto empatico bisogna conoscere bene le proprie reazioni emotive, non solo con l’introspezione, ma anche con l’aiuto degli altri componenti del gruppo di lavoro. L’empatia permette di instaurare un rapporto professionale   equilibrato con il malato, evitando sia il coinvolgimento emotivo dell’operatore sia l’isolamento affettivo del paziente.

 

 

EMOZIONE: Reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata determinata da uno stimolo ambientale; provoca una modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico.

EMPOWERMENT del paziente. Processo con cui il paziente viene aiutato ad acquisire consapevolezza circa la propria salute e ad assumerne piena responsabilità, mediante la partecipazione al piano di cura, condividendo le decisioni che lo riguardano e, conseguentemente, adottando coerenti comportamenti

ENABLER O FATTORE GUIDA: Processo, pratica o metodo che facilita la realizzazione della migliore pratica e contribuisce a spiegare le ragioni della performance benchmark.

 

ENTI BILATERALI: Organismi nazionali o territoriali costituiti dalle parti sociali attraverso la contrattazione, prevalentemente con i contributi delle aziende, per la gestione di particolari aspetti della vita delle imprese e della tutela dei lavoratori. Di particolare rilevanza la gestione di ammortizzatori sociali, forme mutualistiche assistenziali, la formazione professionale dei lavoratori e, in prospettiva, il mercato del lavoro.

ENTI PUBBLICI: un ente viene qualificato come pubblico, in relazione al suo regime giuridico, cioè al complesso di norme e di principi che ne regolano l’esistenza, l’attività e l’inserimento nella struttura pubblica.

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE: Dimensione capace di integrare i diversi ruoli e le diverse funzioni in un sistema teso alla realizzazione di obiettivi comuni. Per l’attivazione di un’équipe è necessario un impianto programmatico e progettuale chiaro, una metodologia condivisa, specifiche descrizioni che mettano in relazione  le competenze generali di ogni ruolo con il contesto operativo e metodologico e con le  finalità definite dell’intervento. Ogni équipe, per poter ben operare, deve disporre di una responsabilità decisionale propria, di una struttura organizzata di coordinamento e di un metodo definito che regoli il suo funzionamento.

 

EQUIPE: Composta da altri infermieri, altri professionisti o operatori sanitari che offrono servizi alla persona, alla famiglia o alla collettività e che operano congiuntamente per il raggiungimento degli obiettivi desiderati.

EQUIPOLLENZA: Dichiarazione di autorità per cui un titolo di studio italiano o estero è equivalente ad un altro

 

ERGONOMIA: Disciplina che si occupa della comprensione delle interazioni tra gli esseri umani e gli altri elementi di un sistema, applicando teorie, principi, dati e metodi per progettare nell’ottica dell’ottimizzazione del benessere umano e della prestazione di tutto il sistema.

ERRORE: Fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una sequenza di azioni che  determina il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato

ERRORE DI COMMISSIONE: Errore che si verifica come risultato di un’azione che non doveva essere eseguita.

ERRORE DI ESECUZIONE: Fallimento degli obiettivi prefissati a causa di una errata esecuzione di azioni, adeguatamente pianificate. Spesso accadono nell’esecuzione automatica di compiti di routine. Errore d’attenzione o di percezione (slip) Errore nell’esecuzione di una sequenza di azioni dovuto ad un deficit di attenzione o di percezione. Errore di memoria (lapse). Errore dovuto a deficit di memoria.

ERRORE DI GIUDIZIO: Incorre nella formulazione di un giudizio, si manifesta nei processi inferenziali  coinvolti nella analisi di un problema, nella selezione di un obiettivo o nella esplicitazione dei mezzi per raggiungerlo. Può essere dovuto o a scelta di regole errate o a conoscenze inadeguate.

ERRORE DI OMISSIONE: Mancata esecuzione di un’azione che doveva essere eseguita

ERRORE DI PIANIFICAZIONE (mistake): Mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati a causa di una errata pianificazione

ERRORE IN TERAPIA (medication error): Qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farmaco e può essere rappresentato da errore di prescrizione, trascrizione/ interpretazione, etichettatura/confezionamento, allestimento/preparazione, distribuzione, somministrazione.

ERRORI ATTIVI: Azioni o decisioni pericolose commesse da coloro che sono in contatto diretto con il paziente. Sono più facilmente individuabili, ma hanno conseguenze immediate.

ERRORI LATENTI: Condizioni presenti nel sistema determinate da azioni o decisioni manageriali, da norme e modalità organizzative e quindi correlate ad attività compiute in tempi e spazi lontani rispetto al momento e al luogo reale dell’incidente. Un errore può restare latente nel sistema anche per lungo tempo e diventare evidente solo quando si combina con altri fattori in grado di rompere le difese del sistema stesso.

ESERCIZIO ABUSIVO: Delitto commesso da chiunque eserciti una professione senza avere la speciale abilitazione richiesta dallo Stato ( art. 348 c.p.).

ESERCIZIO PROVVISORIO: Gestione finanziaria provvisoria che viene esercitata se il bilancio, è limitato alle spese necessarie come, ad esempio, pagamento degli stipendi e delle pensioni.

ESERCIZIO: insieme delle azioni che costituiscono lo svolgimento di una attività, di una funzione o di un incarico.

ESITO (Outcome): Modificazione delle condizioni di salute come prodotto degli interventi sanitari erogati

ESPERIENZA: Complesso di attività poste in essere al fine di realizzare un dato fenomeno o perseguire un dato risultato nelle condizioni ritenute più opportune.

ESPERIRE: dare corso, attuare, tentare, specialmente riferito ad azioni giudiziarie.

ESPOSIZIONE PERSONALE DI UN LAVORATORE (valori limite): Esposizione del lavoratore ad agenti chimici, fisici e biologici nell’ambiente di lavoro. Viene definita, in funzione dell’intensità del fattore, in base al tempo effettivo di esposizione e al periodo di riferimento temporale (8 ore giornaliere o settimana lavorativa).

ESPOSTO: mezzo di comunicazione all’autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria, o ad altro ufficio pubblico, di una notizia di reato.

ETICA: E’ un sistema di principi morali che regolano il comportamento e, più in particolare, si riferisce alle specifiche scelte morali che l’individuo compie interagendo con gli altri (J.L. Vincent, 1999). E’ la giustificazione razionale delle valutazioni morali. L’etica, come riflessione, si propone come ambito di ragionamento nel quale si mira a far risultare quali siano, in una determinata circostanza, le linee d’azione da considerarsi giuste, in forza del fatto che si possono addurre a loro sostegno degli argomenti che valgono come ragioni giustificanti.

ETICA CONSEQUENZIALISTA: Ciò che conta per la moralità è il valore dello stato di cose che le nostre azioni causano come conseguenza. Per valutare la moralità di una azione bisogna valutare le conseguenze che essa pone in essere (valutazione ex post).

ETICA DEONTOLOGICA: Basa il suo giudizio sul rispetto del principio che la giustifica, la cosa rilevante è la conformità alla norma. Per il deontologo il divieto (e il corrispondente valore) vale di per sé indipendentemente dalle conseguenze. L’etica deontologica ha sempre affermato l’esistenza di divieti assoluti.

ETICA PROFESSIONALE : etica applicata alla pratica (infermieristica) che costituisce il tentativo di avvalersi di principi di etica normativa per affrontare specifici problemi. Studia l’attuazione dei principi e dei paradigmi proposti dalle teorie etiche, entro contesti particolari, per renderle applicabili in una particolare situazione assistenziale (nursing, organizzazione sanitaria).

 

EUTANASIA: (Dal greco: eu, ‘bello’ e thanatos, ‘morte’). Atto posto in atto, esclusivamente su richiesta esplicita e in equivoca della persona interessata e in fase terminale, volto a procurare la morte rapidamente e senza dolore.  In Italia è vietata per legge, è ammessa soltanto in Olanda, Belgio e depenalizzata in Svezia. Il “suicidio assistito” invece (atto posto in essere dal medico fornendo al paziente prossimo alla fine, su sua richiesta, un farmaco letale che mira a procurargli la morte) in cui il paziente deve possedere la capacità di intendere e volere, è ammesso in Oregon (Usa) e depenalizzato in Svizzera.
EVENTO (Incident): Accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine ad un danno non intenzionale e/o non necessario nei riguardi di un paziente.

EVENTO AVVERSO (Adverse event): Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è “un evento avverso prevenibile”

EVENTO AVVERSO DA FARMACO (Adverse drug event): Qualsiasi evento indesiderato che si verifica durante una terapia farmacologica, per effetto dell’uso o del non uso di un farmaco, ma non strettamente correlato all’azione del farmaco stesso.

EVENTO EVITATO ( Near miss o close call): Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente.

EVENTO FORMATIVO: Singola attività didattica destinata ad avere in misura più o meno rilevante obiettivi di natura formativa.

 

EVENTO SENTINELLA (Sentinel event): Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda opportuna un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e l’implementazione delle adeguate misure correttive.

EVIDENCE BASED NURSING: la EBN costituisce un approccio all’assistenza infermieristica dove le decisioni del processo di nursing risultano dall’integrazione tra l’esperienza e l’utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili.
EVOLUZIONE: Successione di eventi che caratterizzano le varie fasi di un processo.

EX NUNC: in latino “da questo momento”, “d’ora in poi”, espressione usata nel linguaggio giuridico per indicare che un atto ha efficacia solo dal momento in cui è stato emesso.

EX TUNC : in latino “da allora”, “da quel momento”, espressione usata nel linguaggio giuridico per indicare il momento in cui l’atto comincia ad avere efficacia.

 

F

FABBISOGNO FORMATIVO: Esprime le dimensioni qualitative e quantitative delle azioni formative indispensabili per acquisire capacità e conoscenze proprie di una professione.

 

FACULTY: Insieme dei docenti e dei responsabili di un programma educativo.

 

FAD: Attività di formazione nella quale docente e discenti sono separati da tempo, luogo o entrambi; raggiunge il discente dove si trova, può arrivare contemporaneamente a molte persone (singole o in gruppo), può adattarsi ai tempi del discente (registrabile e riutilizzabile).

 

FALLIMENTO delle difese/controllo (Failed control/defence): Il venir meno della capacità dei dispositivi o delle procedure di controllo o delle barriere di protezione.

FALSA TESTIMONIANZA: incriminazione che il codice penale detta a tutela del corretto funzionamento dell’attività di amministrazione della giustizia.

FALSITÀ: qualità di non corrispondenza al vero di un atto o di un documento, attribuita in diritto a un certo numero di ipotesi perseguibili penalmente o amministrativamente.

FALSITA’ IDEOLOGICA,  481 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: l’infermiere dell’adi che per accondiscendenza nei confronti dei familiari del paziente e ai fini di una frode amministrativa, certifica falsamente di aver prestato assistenza infermieristica per un periodo superiore a quello realmente erogato.

 

FALSITA’ IDEOLOGICA IN ATTI PUBBLICI, 479 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: l’infermiere che scrive in cartella infermieristica, di aver mobilizzato un paziente a rischio lesioni da decubito, senza averla effettuata.

 

FALSITA’ MATERIALE IN ATTI PUBBLICI, 476 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: l’infermiere che, venuto a conoscenza di una indagine amministrativa , cancella dalla consegna infermieristica alcuni dati che comporterebbero delle sanzioni a carico proprio o dei colleghi.

FALSO: reato commesso da chi, essendo parte in un giudizio civile, giura il falso.

FAQ (Frequently Asked Questions): Un file utilizzato nei gruppi di discussione che contiene le domande (e le relative risposte) che i nuovi utilizzatori più frequentemente pongono.

 

FARMACI ad alto rischio (High-alert medications): Sono quei farmaci che hanno un rischio elevatissimo di provocare danni significativi ai pazienti quando vengono usati in modo inappropriato.

FARMACOVIGILANZA (Pharmacovigilance): Insieme di attività finalizzate alla valutazione continuativa di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i farmaci in commercio, un rapporto rischio/beneficio favorevole per la popolazione.

FATTISPECIE: situazione o fatto previsto dalla legge, a cui la norma ricollega determinati effetti giuridici.

FATTO ILLECITO: qualunque fatto doloso o colposo che provochi ad altri un danno ingiusto e obblighi colui che l’ha commesso al risarcimento.

FATTORE DI RISCHIO: Tutto quanto può produrre danno per la salute. I fattori di rischio presenti sul lavoro possono essere di vario tipo, di cui alcuni misurabili con strumenti: rumore, inquinanti chimici, polveri, ecc.. Altri, individuabili per mezzo della “osservazione” e della discussione tra i lavoratori stessi e con i tecnici della prevenzione, sono: cattiva organizzazione del lavoro, fatica fisica, ritmi di lavoro, ecc..

 

FATTORI FAVORENTI (Contributing factor – interchangeable with contributory factor) Fattori antecedenti all’evento, che ne favoriscono il verificarsi o ne aggravano l’esito. Talvolta sono usati come sinonimi di errori latenti.

FATTORI MITIGANTI (Mitigating factors): Fattori, identificabili sia in azioni che in omissioni, anche casuali e fortuiti, che possono alleviare o minimizzare un esito altrimenti più grave

FATTORI UMANI (Human factors): Termine utilizzato come sinonimo di ergonomia per indicare lo studio dei comportamenti umani, in relazione a specifiche condizioni ambientali, strumenti  o compiti

FEDELTÀ, OBBLIGO DI: obblighi previsti dal codice civile a carico del lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IPASVI: E’ un ente di diritto pubblico non economico, istituito con legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e regolamentato dal Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, e successivo Dpr 5 aprile 1950, n. 221. Lo Stato delega alla Federazione Ipasvi la funzione, a livello nazionale, di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un Ordine di per sé certifica. L’organo di vigilanza della Federazione dei Collegi è il Ministero della Salute. La Federazione nazionale coordina i Collegi provinciali, che tra i loro compiti istituzionali hanno quello della tenuta degli albi dei professionisti. Per esercitare la propria attività, anche l’infermiere pubblico dipendente ha l’obbligo di esservi iscritto (legge 43/06 art. 3). Le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti locali e nazionali si svolgono ogni tre anni.

 

FERIE: Diritto del lavoratore a un periodo di riposo annuale retribuito, affermato dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 2109 del Codice civile al fine di ritemprare le emnergie psicofisiche usurate dal lavoro sia di soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali. Importanti novità sono state introdotte dal decreto legislativo n. 66/2003 (orario di lavoro) che stabilisce il principio della loro irrinunziabilità.

 

FIDUCIA: Impulso di convincimento positivo che si manifesta nei confronti del prossimo per quanto ci si può attendere da esso. Valore che caratterizza la relazione tra assistiti e operatori sanitari.

FINALITÀ STATISTICHE. Espressione utilizzata per indicare che la rilevazione e l’analisi di dati hanno scopi di documentazione statistica.

FONDI: Risorse economiche diversamente costituite ed assegnate alla contrattazione integrativa

 

FORMATORE: Dal latino formator – oris , chi forma, chi dà forma a qualcosa. Il formatore è un facilitatore di apprendimento che opera all\’interno di un processo di formazione: il suo fine è quello di massimizzare il processo di apprendimento, realizzando in prima persona azioni specifiche, sia sul contenuto (didattica e stili di docenza) che, soprattutto, sul processo (processo e clima).

 

FORMAZIONE (art. 2 D.Lgs. 81/08): Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

 

FORMAZIONE CONTINUA: Qualificazione specifica del personale soprattutto dei profili sanitari mediante partecipazione a seminari, congressi, aggiornamenti, convegni, organizzati da associazioni o aziende aventi requisiti per essere accreditate come provider di obiettivi formativi di interesse nazionale

FORMAZIONE DEI LAVORATORI: L’Art. 22del D. Lgs 626/94 afferma che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, compresi i lavoratori di cui all’Art. 1. comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

 

FORMAZIONE PERMANENTE: Insieme di attività aventi l’obiettivo di sviluppare competenze, abilità cliniche, tecniche e organizzative per garantire maggior efficacia, efficienza, appropriatezza e sicurezza delle prestazioni rese dall’organizzazione e dal singolo operatore.

FORMAZIONE PROFESSIONALE: Formazione mirata all’accrescimento di conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro, al fine di favore lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell’occupazione, anche in conformità con le continue innovazioni che caratterizzano le economie avanzate. Può essere rivolta ai lavoratori occupati che desiderano aggiornare o riqualificare le proprie capacità professionali. Attività programmata e finalizzata che permette o sollecita l individuo a evolvere, ponendolo in situazioni che possono ottenere come risultato un accrescimento delle sue competenze. Processo permanente finalizzato a costruire un progetto professionale nell ottica dell eccellenza, strettamente connesso con l dea di qualità dinamica, intesa come ricerca del miglioramento continuo e adeguamento di conoscenze, abilità e competenze professionali. La formazione deve tradursi in un processo e le tappe di questo processo sono analisi dei bisogni, progettazione, azione formativa, valutazione dei risultati.

 

FRASI DI RISCHIO: Indicano i rischi a cui può essere sottoposto il lavoratore in presenza o durante l’uso di sostanze pericolose (tossico, irritante, corrosivo, comburente, infiammabile, nocivo). Tra le frasi di rischio che si possono trovare in etichetta vi può essere, ad esempio, l’R40=possibilità di effetti irreversibili, l’R45=può provocare il cancro, ecc..

 

FUNZIONI DI COORDINAMENTO: L’evoluzione delle organizzazioni ha comportato la necessità di potenziare le funzioni di coordinamento delle risorse umane per razionalizzare le fasi di intervento e assicurare al cittadino utente una risposta ai bisogni emergenti con maggiore efficacia. Tali funzioni di coordinamento possono assumere ad una importante funzione di valorizzazione delle risorse umane immediatamente coinvolti nei processi assistenziali, ciò in ragione soprattutto delle risorse umane infermieristiche caratterizzate da una professionalità comprensiva non solo delle capacità tecniche in senso stretto ma anche degli aspetti riferiti alla capacità di interazione con l’utenza e di collaborazione nell’ambito di un sistema organizzato e non di meno della capacità di tipo tecnico-assistenziale ma anche doti di comunicazione, motivazione, e capacità di far partecipare gli operatori ai processi decisionali. Nel campo normativo particolare evidenza assume la Legge 1 Febbraio 2006, n. 43 “ Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative , tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, che valorizza proprio la natura manageriale dei professionisti coordinatori, identificandoli come apposita articolazione professionale che necessita di una formazione specifica di management , distinta dalla formazione dei professionisti di base e dei professionisti specialisti. Le funzioni di coordinamento del personale infermieristico sono previste dall’ art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – II biennio economico 2001-2002 area comparto sanità.

 

G

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA: Giornale nel quale vengono pubblicate tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e gli atti che devono essere obbligatoriamente resi noti ai cittadini.

GERARCHIA: relazione che intercorre tra più organi individuali dello stesso ramo di amministrazione.

GESTIONE DEL FARMACO (Medication use system): L’insieme dei processi interdipendenti che condividono l’obiettivo di sicurezza, efficacia, appropriatezza ed efficiente erogazione della terapia farmacologica ai pazienti. I principali processi di questo sistema sono: selezione e approvvigionamento, stoccaggio, prescrizione e trascrizione, preparazione e distribuzione, somministrazione e monitoraggio degli effetti, smaltimento.

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO (Clinical Risk Management): Processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale, che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni che consentono di identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti

GIUDIZIO DI IDONEITÀ: Valutazione che il medico competente esprime dopo aver effettuato la visita medica e gli accertamenti specialistici al lavoratore. Contro il giudizio di inidoneità il lavoratore può presentare ricorso all’Organismo di vigilanza

GIUDIZIO: sinonimo di processo, è l’esame di fatti giuridici per giungere a una conclusione prevista dalla legge.

GIURISPRUDENZA: termine che indica l’insieme delle decisioni prese dai giudici nel risolvere una determinata controversia interpretando e applicando una norma giuridica. Insieme delle sentenze prevalentemente della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che, quindi, costituiscono un precedente.

GIUSTA CAUSA: nel rapporto di lavoro, motivo che consente al datore di lavoro o al lavoratore di interrompere il contratto senza preavviso o prima della scadenza.

GIUSTIFICATO MOTIVO: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, oppure ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento, che rendono possibile il licenziamento con preavviso del lavoratore.

GOVERNANCE: Il complesso delle strutture, delle regole, dei principi, delle procedure e delle strategie e della classe dirigente che presiedono alla guida di un’azienda, un’amministrazione, un’istituzione, un ente per la gestione e il governo di fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute sociali.

GOVERNO CLINICO (Clinical governance): Sistema attraverso il quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità dei loro servizi e garantiscono elevati standard assistenziali creando le condizioni ottimali nelle quali viene favorita l’eccellenza clinica (Scally G, Donaldson L J, BMJ, 4 July 1998)

GRATUITO PATROCINIO: Possibilità riconosciuta dallo Stato ai cittadini più bisognosi di non pagare nè l’avvocato, nè tutte le altre spese relative alla propria vicenda giudiziaria, ad eccezione delle spese processuali in caso di condanna.

 

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO: Piccoli gruppi volontari di professionisti, interfunzionali e interprofessionali, che intervengono sui processi di lavoro con le metodologie del miglioramento continuo, presidiando globalmente il percorso del cambiamento (analisi, diagnosi, terapia, valutazione, implementazione e documentazione).

 

H

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point): Metodologia di analisi, valuzione e controllo degli aspetti di rischio di un sistema, richiamata dalla Direttiva CEE 93/43 del 14/06/93, recepita in Italia con il d. Lgs 155/97 del 26/05/97, che stabilisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari. Il D.Lgs. 155/97 è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 193/07

 

HAZARD (Rischio/Pericolo): Fonte potenziale di danno

HAZOP  HAZOP (HAZard and OPerability study) è una tecnica che, partendo da un’analisi dei processi e considerandone i progressivi mutamenti nel tempo, consente di individuare un numero finito di modalità di errore utili alla valutazione del grado di rischio e di efficienza del processo stesso.

 

I

IATROGENO: Qualsiasi condizione indesiderata che interessa il paziente in conseguenza del trattamento sanitario, causato o associato alle cure sanitarie e non alla malattia

IDEF IDEF (Integration DEFinition language): è un metodo ed un linguaggio standardizzato, che consente di eseguire un’analisi funzionale di un processo, attraverso una rappresentazione grafica e strutturata di come questo si controlla, di cosa produce e quali risorse consuma

IDONEITÀ AL LAVORO SPECIFICO: Capacità psichica e fisica di svolgere la propria mansione senza rischi per la propria salute, per quella dei compagni di lavoro e degli utenti e per la sicurezza degli impianti.

ILLECITO AMMINISTRATIVO: comportamento del privato che viola obblighi imposti nei confronti della pubblica amministrazione, per il quale la legge prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

ILLECITO: oltre che come aggettivo, è usato come sostantivo per gli atti compiuti in violazione di una norma di legge. Comportamento che viola una disposizione di legge.

ILLEGALE: Che è vietato da tutte le norme

 

IMMEDIATEZZA: nel rapporto con il paziente nell’equipe, prontezza nelle pratiche assistenziali, nel saper lasciare la propria programmazione per il bene dell’altro, capacità all’ascolto ad arrivare subito all’essenziale.

 

IMPERIZIA: mancanza di abilità e di preparazione specifica, inesperienza.E’ una delle ipotesi che determinano la  colpa nel diritto penale. Risultante del disinteresse e della superficialità dimostrata per i bisogni che l’utente richiede di veder soddisfatti dal professionista infermiere. Circostanza incompatibile con il raggiungimento del risultato desiderato.

 

IMPRUDENZA (Recklessness) : Comportamento che denota la mancata adozione di tutte le cautele utili ad evitare l’esposizione a pericoli non giustificati. Rappresenta comportamenti per cui L’individuo sa che vi è un rischio e lo assume deliberatamente, l’individuo compie un’azione che crea un rischio a cui non ha pensato nel momento in cui la compie, ma anche dopo averlo riconosciuto, continua ad assumerselo. Atto o comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza dettate dall’esperienza o dalla ragione

IMPUGNAZIONE: “Contestazione” scritta e motivata della decisione di un giudice o di un’altra autorità

INABILITAZIONE: condizione di incapacità relativa in cui un soggetto viene a trovarsi in seguito a una sentenza dichiarativa apposita.

INADEMPIMENTO: mancato adempimento di una prestazione da parte di chi vi è tenuto.

INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE: chi abbia raggiunto la maggiore età, e abbia perciò la capacità di agire, può disporre liberamente dei propri diritti e obblighi con atti negoziali, purché sia in grado di valutare seriamente i propri atti e di volerli coscientemente; vi sono infatti dei casi in cui detta capacità risulta menomata.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO: persona esercente un servizio di pubblica necessità, sono qualifiche che assumono estrema importanza per due aspetti: a) per alcuni reati che possono essere commessi solo da tali individui; b) per alcuni reati che possono essere commessi solo contro tali individui.

INCERTEZZA ETICA: si verifica quando un infermiere si sente indeciso, non ha chiaro oppure non è in grado di riconoscere quale è  il problema morale ma allo stesso tempo si sente a disagio.

INCOLUMITÀ: fatti che si contraddistinguono per la loro capacità di mettere in pericolo la vita, l’incolumità fisica e la salute di un numero indeterminato di individui, provocando effetti che mettono, inoltre, in pericolo la sicurezza sociale.

INDAGINE: Ricerca diligente, sistematica e approfondita.

 

INDAGINI SANITARIE: Indagini che permettono di conoscere lo stato di salute dei lavoratori. Possono consistere in visite mediche, analisi del sangue e delle urine esami strumentali (es. radiografie, elettrocardiogramma, ecc.): la legge impone che i lavoratori esposti a rischio siano periodicamente controllati con visite mediche e con altri accertamenti sanitari.

 

INDICATORE: Caratteristica qualitativa (paragonabile) o quantitativa (misurabile) di un oggetto o di un fenomeno che su questi consente di inferire (= costruire ipotesi, dare giudizi).

 

INDICE DI PRIORITÀ DEL RISCHIO (RPN – Risk Priority Number): Indice numerico, costruito attraverso scale di punteggio che considerano la probabilità di accadimento dell’errore, la probabilità che venga rilevato e la gravità delle sue conseguenze. Esso viene utilizzato nell’applicazione della FMECA e definisce il livello di criticità di un processo. Il valore dell’indice di priorità del rischio aiuta ad assumere decisioni per l’attivazione di misure di prevenzione

INDIZIO: fatto noto da cui si può dedurre la prova di un altro fatto ignoto. Piccola parte di prova che, da sola, non può essere considerata tale

INFERMIERA PEDIATRICA: figura professionale responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie e dei disabili in età evolutiva. Dm 70/97

 

INFERMIERE: professionista impegnato sia nel versante assistenziale che nel campo della promozione della salute. L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica (art. 1 Codice deontologico, 2009)

 

INFERMIERE EXTRACOMUNITARIO: Professionista non in possesso della cittadinanza di uno dei paesi che attualmente compongono l’Unione Europea. Sono extracomunitari anche gli Svizzeri e gli Statunitensi.

INFERMIERE FORENSE: professionista specializzato nella valutazione di ogni aspetto giuridico e giurisprudenziale che riguarda l’esercizio della professione infermieristica. Si pone come obiettivo lo studio degli aspetti concettuali metodologici e pratici della dimensione giuridica e legale dell’assistenza infermieristica.

INFERMITÀ: stato di malattia acuta o cronica che determina l’assenza del lavoratore o può inficiare la sua idoneità all’espletamento delle attività di competenza

INFORMAZIONE 1 (art. 2 D.Lgs. 81/08): Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

 

INFORMAZIONE 2: Tipo di relazione sindacale che consiste in un incontro in cui l’amministrazione informa i sindacati rappresentativi di una iniziativa da prendere (preventiva) o sui risultati di una iniziativa (informazione successiva) su materie indicate dai contratti nazionali di lavoro.

INFORMAZIONE DI GARANZIA: avviso che va inviato alla persona nei confronti della quale il pubblico ministero sta procedendo con indagini.

INFORTUNIO SUL LAVORO: Incidente verificatosi per causa violenta e per motivi di lavoro dal quale derivi la morte o invalidità permanente o temporanea. La denuncia di infortunio deve essere fatta sia dal dipendente che da datore di lavoro nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa. I lavoratori infortunati hanno diritto ad avere gratuitamente tutte le cure fino alla completa guarigione, oltre alle indennità previste.
INGIURIA: Reato commesso da chi offende l’onore o il decoro di una persona, direttamente o mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone
INIZIO DI VITA: È il momento in cui si ritiene che abbia inizio lo sviluppo della personalità dell’essere umano.

INSUBORDINAZIONE. nozione che nell’ordinamento giuridico militare italiano ha un significato molto più limitato rispetto a quello che si dà comunemente al termine nel linguaggio corrente, con il quale invece s’intende il comportamento di disubbidienza in generale.

INTEGRARE (UN REATO): espressione tipica del linguaggio giuridico: quando un fatto ha tutti gli elementi previsti dal codice penale perché possa essere considerato un reato si dice che integra quel tale reato.

INTEGRITÀ  MORALE: diritto al godimento del proprio onore e del proprio decoro che, pur non essendo direttamente previsto dalla Costituzione, rientra fra quelli fondamentali dell’uomo.

INTEGRITÀ  PSICOFISICA: consiste nel diritto di ognuno al godimento del proprio organismo che, nella sua interezza, si compone di corpo e di psiche.

INTENZIONE: situazione per la quale si è protesi a produrre o evitare un determinato stato di cose

INTERAZIONE INTERPROFESSIONALE: rapporto professionale basato su azioni collegiali e interazioni reciproche, nonché comportamento che mira al raggiungimento di certi obiettivi.

INTERAZIONE: azione o influenza reciproca di due variabili. usato in psicologia soprattutto con riferimento ai rapporti tra organismo ed ambiente fisico e ai rapporti interpersonali.

INTERDIZIONE: una delle categorie di  incapacità di intendere e di volere, da cui sospensione da una professione o da un’arte,

INTERINALE (LAVORO): Forma di lavoro atipica in cui un lavoratore viene assunto temporaneamente da un’apposita agenzia (agenzia interinale), la quale, a sua volta lo cede (lo “affitta”) a un’azienda che lo utilizzerà per un periodo limitato di tempo.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA: l’interpretazione giuridica è l’attività diretta a chiarire il significato di una norma. E’ autentica quando proviene dallo stesso organo che emanato una norma giuridica o da un organo superiore ed è vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento;

 

INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO I DI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’, 340 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: gli infermieri di un ambulatorio che per protesta nei confronti del caposala, si assentano tutti determinando la chiusura dell’ambulatorio.

 

INTORNO AL LETTO: Tecnica didattica utile nella Formazione sul Campo, quando studenti con un istruttore discutono attorno al letto di un paziente il caso od osservano la dimostrazione di una procedura clinica.

 

INTRAMOENIA: La libera professione intramuraria chiamata anche “intramoenia”, ai sensi dell’art 2 DPCM 27 marzo 2000 si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro da personale che individualmente o in equipe, utilizza strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa.

 

INVALIDITÀ: Perdita della capacità lavorativa o sua diminuzione. Nel primo caso si parla d’invalidità assoluta, nel secondo caso di invalidità parziale. Può essere temporanea, in pratica limitata ad un determinato periodo di tempo e permanente, cioè persistente per tutta la vita. Ci sono quindi quattro tipi di invalidità: invalidità temporanea, invalidità temporanea parziale, invalidità permanente assoluta, invalidità permanente parziale.

IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE: principio in base al quale «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

ISPETTORATO DEL LAVORO: organo periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale cui competeva la vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale, nonché dei contratti collettivi.

ISTANZA: termine usato genericamente per indicare vari tipi di domande e richieste. Nel linguaggio dei giuristi il termine è largamente usato, poiché designa ogni fenomeno sociale regolato da un complesso di norme o di principi. Indica anche l’insieme di leggi che regolano una stessa materia.

 

J

 

JUDGEMENT: Nello svolgimento di un ruolo istituzionale o professionale, ambito in cui sono necessari si impongono ed emergono senno, discernimento e conoscenze. Esercitare le prerogative con buonsenso ed esprimere giudizi  con equilibrio.

JUS VARIANDI: E’ il potere di modificare le mansioni del lavoratore oltre l’ambito convenuto al momento dell’assunzione.

 

 

L

 

LAUREA IN INFERMIERISTICA (L) – Dm 19 febbraio 2009 . Ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (180 Cfu. 1 credito = 30 ore). E’ il titolo che abilita all’esercizio professionale (sostituisce i precedenti titoli di Infermiere professionale e di diploma universitario in Scienze infermieristiche). La durata accademicamente definita è di 3 anni.

LAUREA MAGISTRALE (LM) – Dm 270/04 (ex Laurea specialistica in Scienze infermieristiche (LS) – Dm 8 gennaio 2009). Ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata complessità (120 Cfu). La durata è di 2 anni.

LAVORATORE: Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Sono equiparati i soci di cooperative o società che prestino la loro attività per conto degli enti stessi, e gli utenti del servizio di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale. Sono altresì  equiparati gli studenti e i partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di apparecchi, attrezzature ed elettromedicali

LAVORI USURANTI: sono quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. sono tabellati in apposito decreto.

 

LAVORO NOTTURNO: è il lavoro ordinariamente prestato per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

LEA: I Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. I Lea sono stati definiti con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza. I Lea sono organizzati in prevenzione collettiva e sanità  pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera. Oltre alle prestazioni incluse nei Lea, è previsto che le singole Regioni possano stabilire ulteriori prestazioni da erogare con stanziamenti propri.

LEGALITÀ, PRINCIPIO DI: principio di massima importanza fissato dal primo articolo del codice penale, in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano dalla legge stabilite. Tale principio è sancito anche dalla Costituzione, secondo la quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ( art. 25 Cost.).

LEGGE: provvedimento emanato dagli organi tipici dello Stato che secondo la Costituzione esercitano la funzione legislativa.

LEGISLATORE: con questo termine si intende l’organo che fa le leggi; nel nostro Paese tale potere spetta al Parlamento e, nei limiti previsti dalle norme costituzionali, al governo, alle Regioni, alle Province e ai Comuni.

LEGITTIMITÀ: conformità dell’atto amministrativo, o più in generale dell’attività amministrativa, alle norme giuridiche stabilite dall’ordinamento.

LESIONE PERSONALE COLPOSA: 590 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA: terapia intramuscolare in posizione errata con lesione del nervo sciatico con menomazione funzionale nel cammino mancato posizionamento dei presidi antidecubito in un paziente ad elevato rischio, con manifestazioni di lesioni da decubito importanti.

 

LEZIONE MAGISTRALE: Discorso accademico su un argomento scientifico o letterario, generalmente rivolto ad un pubblico di studiosi da parte di un altro studioso particolarmente esperto sull’argomento stesso. Rispetto alla lezione frontale, ha carattere più ampio, privilegiando lo stato attuale delle conoscenze rispetto ai singoli aspetti problematici Non è seguita da discussione con il pubblico Per molti aspetti è simile alla conferenza la quale è tuttavia aperta ed indirizzata ad un pubblico più eterogeneo

LIBERE PROFESSIONI: esercizio professionale di attività economiche senza vincolo di subordinazione.

LIBERTÀ: condizione di autonomia determinata da assenza di limitazioni o costrizioni. I diritti che ne derivano sono garantiti dalle leggi nei limiti del rispetto dei diritti altrui.

LICENZIAMENTO: in un rapporto di lavoro subordinato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nei tempi e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. Quando il recesso è operato dal datore di lavoro, si parlerà di licenziamento; quando è invece il lavoratore che recede, si parlerà di dimissioni.

LINEE GUIDA BASATE SULLE EVIDENZE (evidence-based guidelines): Raccomandazioni di comportamento clinico elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni degli esperti, con lo scopo di aiutare clinici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche. La loro adozione consente di ridurre la variabilità nella pratica clinica ed a migliorare gli esiti di salute

LINEE GUIDA: 1) è un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatto allo scopo di rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, un comportamento desiderato. Sono una base di partenza per l’impostazione di comportamenti e modus operandi condivisi in organizzazioni di ogni genere (sia private, sia pubbliche) nel campo sociale, politico, economico, aziendale, sanitario e così via. Prevalentemente non si tratta di procedure obbligatorie (in questo caso si parla di  protocollo, di codice o procedura). 2) Insieme di indicazioni procedurali suggerite, prodotte attraverso un processo sistematico, finalizzate ad assistere gli operatori a decidere quali siano le modalità assistenziali più adeguate in specifiche circostanze cliniche (atto di coordinamento e di indirizzo integrato con la definizione del Institute of Medicine USA).

 

LIVELLI DI ASSISTENZA: Sono lo strumento con cui si garantisce omogeneità e razionalità dell’offerta assistenziale con riferimento a indicatori di efficienza ed efficacia, evidenza scientifica, nonché a una metodologia di processo assistenziale.

 

LUOGHI DI LAVORO (ART. 62 DEL D.LGS. 81/08). Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;

 

M

 

MALA FEDE: termine che richiama una valutazione etica di un comportamento umano, opposta rispetto all’altro concetto esistente nel nostro diritto, di buona fede.

MALATTIA: Stato patologico per alterazione della funzione di un organo o di tutto l’organismo. Qualsiasi condizioni del corpo e della mente che diminuisce la probabilità di sopravvivenza dell’individuo o della specie. Assenza dello stato di salute.

MALATTIA PROFESSIONALE: Malattia contratta a causa delle mansioni lavorative svolte, manifestatasi durante il periodo di lavoro o insorta dopo la cessazione della lavorazione a rischio. I lavoratori affetti da malattie professionali hanno diritto a ricevere gratuitamente tutte le cure fino alla completa guarigione, oltre ala indennità prevista. Rispetto all’infortunio sul lavoro, sono caratterizzate da una diluizione nel tempo della causa lesiva.

MANAGEMENT: Complesso delle attività direzionali di gestione e organizzazione in aziende pubbliche e private. si traduce, letteralmente, con la parola italiana “gestione”. il concetto è generalmente legato alla gestione di organizzazioni o funzioni complesse. Gli studiosi Terry e Rue hanno definito management come: “processo o forma di lavoro che implica la guida e la direzione di un gruppo di persone verso gli scopi o gli obiettivi dell’organizzazione”. Stoner, invece, intende il termine come: “processo di pianificazione, organizzazione, guida e controllo degli sforzi dei membri di un’organizzazione e l’impiego di tutte le altre risorse dell’organizzazione per il raggiungimento degli scopi definiti dall’organizzazione”. Johnson e Stinson inquadrano il concetto con poche parole: “il management è il processo di lavorare con e tramite altre persone per raggiungere gli scopi dell’organizzazione”. per tentare un riassunto, si può utilizzare la definizione di Ernest Dale:”processo attraverso il quale un manager di un’organizzazione impiega efficientemente le risorse per raggiungere gli obiettivi generali al minimo costo e con il massimo profitto”.

 

MANDATO ISTITUZIONALE: identifica il complesso delle funzioni che un professionista è tenuto a svolgere sulla base della normativa generale e specifica che informa l’organizzazione alla quale appartiene e alla quale deve rispondere nel suo operato; indica le competenze, i contenuti, le modalità attraverso i quali può e deve operare a favore dei fruitori del servizio che eroga; il mandato istituzionale è sostanzialmente interagente con il mandato professionale e con il mandato sociale.

MANDATO PROFESSIONALE: indica i contenuti della professione (principi e valori, metodologia e modelli di riferimento, livelli di competenza, deontologia) storicamente definiti nella comunità professionale di riferimento nelle sue diverse espressioni (comunità scientifica, associazioni, ordine professionale); il mandato professionale è sostanzialmente interagente con il mandato istituzionale e con il mandato sociale.

MANDATO SOCIALE: Rappresenta le indicazioni che provengono (e che devono essere colte) da ciò di cui la comunità necessita e ciò che la comunità richiede attraverso la domanda esplicita o implicita, recepita nel sistema normativo fondato sui principi costituzionali, che può essere rappresentata più o meno adeguatamente dalle istituzioni preposte e che si rivolge direttamente ad esse oppure alle istituzioni politiche, oppure alla comunità scientifica, alle comunità professionali, con ciascuno dei quali esercita un ruolo attivo; anche il mandato sociale è sostanzialmente interagente con il mandato istituzionale e con il mandato professionale.

MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, DIRITTO DI: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione» ( art. 21 Cost.). Limiti:L’esercizio di tale diritto incontra dei limiti affinché altri diritti con cui venga in conflitto siano tutelati. I mezzi mediante i quali si possono manifestare le proprie idee sono: la parola, lo scritto e in primo luogo la stampa, il cinema e il teatro, la radio e la televisione, internet. Libertà di stampa: L’essenza della libertà di stampa si esplica nell’esclusione di ogni forma di autorizzazione preventiva, in quanto chiunque voglia pubblicare uno stampato non deve chiedere alcun consenso preventivo. diritto di cronaca: Collegato alla libertà di stampa è il diritto di cronaca, cioè interpretazione e commento della notizia da parte del cronista.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione» ( art. 21 Cost.). L’esercizio di tale diritto incontra dei limiti affinché altri diritti con cui venga in conflitto siano tutelati. Può anche essere definito con un atto con il quale si esprime l’interesse di un determinato soggetto a ottenere una certa cosa.

MANSIONI nel Codice Civile articolo 2103 c.c.. disciplina il cosiddetto ius variandi, vale a dire il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del proprio dipendente. Recita: 1. il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione delle retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diventa definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2. Ogni patto contrario è nullo”.

MANSIONARIO: Elenco delle mansioni inerenti all’incarico e alle funzioni svolte in seno a un’azienda, un ente. Per gli infermieri era contenuto nel DPR 225/74, abrogato nel 1999.

MASSIMARIO: insieme di massime raccolte per materia o per giudice che ha emesso le sentenze da cui derivano.

MASTER DI PRIMO LIVELLO. Corso di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici (area critica, geriatria, pediatria, salute mentale, sanità pubblica, management infermieristico ecc.), successivo al conseguimento della laurea in Infermieristica (60 Cfu).

MASTER DI SECONDO LIVELLO. Corsi di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici, successivo al conseguimento della laurea specialistica (60 Cfu).

MEDIAZIONE. È un processo formale attraverso il quale le parti in conflitto si incontrano alla presenza di un terzo neutrale (il mediatore) il cui compito è facilitare la comunicazione. L’obiettivo del mediatore è creare un canale di ascolto, affinché le parti si riconoscano reciprocamente, ristabiliscano un rapporto ed infine, se lo desiderano, giungano da sole ad un accordo. Il mediatore non giudica, non suggerisce soluzioni, lavora sul piano dei sentimenti, delle emozioni, della relazione

MEDICALIZZAZIONE: Rilevante trasformazione in termini medici di eventi di natura diversa (cura della persona, morte) o condizioni personali (benessere psicofisico)

MEDICINA DEL LAVORO: Branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie del lavoro.

 

MEDICINA LEGALE: Disciplina che contribuisce all’elaborazione e all’interpretazione di norme giuridiche

MEDICO COMPETENTE (art. 2 D.Lgs. 81/08): Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

 

MENTORING: E’ una relazione intensa caratterizzata da ricchezza individuale del mentor il quale dimostra capacità di coinvolgere con passione e di investire emozioni e sentimenti, con asimmetria definita soprattutto dalla esperienza. Usa il codice del fratello maggiore con gratuità dello scambio dedica un tempo a disposizione per mantenere il rapporto con pazienza, rispetto dei tempi e lenisce le frustrazioni

MERITO: conformità dell’azione della pubblica autorità al principio di buona amministrazione.

METODI DIDATTICI: Definizione della strategia e del contesto operativo attraverso cui si sviluppa la esperienza di insegnamento apprendimento

Tipologie: 1. Didattica frontale: lezioni magistrali, lezione frontale standard con dibattito tra discenti ed esperto-i guidato da un conduttore (l\’esperto risponde), tavole rotonde con dibattito tra esperti (non simposi o corsi brevi)

2. Didattica interattiva: dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti, presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo, lezione integrata con filmati, questionari, casi didattici flash di stimolo, ecc. 3.Didattica attiva: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche, Role playing, lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle conclusioni in sessione plenaria con esperto.

 

METODO MAPO: Il Metodo MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati) permette di calcolare un indice sintetico per la valutazione del rischio nella Movimentazione Manuale dei Pazienti (MMP), sulla base della valutazione di una serie di fattori di rischio specifici nella movimentazione dei pazienti. Il Metodo MAPO è stato proposto e messo a punto dal gruppo di ricerca EPM (Ergonomia della Postura e del Movimento) dell’ICP CEMOC (Istituti Clinici di Perfezionamento-Centro di Medicina Occupazionale) di Milano.

 

METODO NIOSH: Per metodo NIOSH si intende, per brevità, il Metodo NIOSH per la Movimentazione Manuale dei Carichi. Questo metodo permette di ricavare un indicatore sintetico del rischio a cui è sottoposto il lavoratore nella Movimentazione Manuale dei Carichi, che è dato dal rapporto tra il peso del carico movimentato ed il peso raccomandato.

 

MICROCLIMA: Valori della temperatura, umidità e ventilazione che caratterizzano un ambiente di lavoro. E’ importante per valutare lo stato di benessere del lavoratore durante il lavoro

 

MIGLIORAMENTO CONTINUO QUALITA’: Un atteggiamento professionale e scientifico per assicurare che lo staff continui a migliorare i processi di lavoro impiegando collaudati metodi di miglioramento della qualità ciò al fine di scoprire e risolvere le cause dei problemi di qualità in modo sistematico

 

MISSION: Motivo per cui una organizzazione, un processo, una azione esiste,  viene prodotta.

 

MISURE IGIENICHE: In tutte le attività nelle quali si evidenzino rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve predisporre dei servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, di indumenti protettivi o di altri indumenti idonei, di dispositivi di sicurezza individuabili controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.

 

MOBBING: Termine usato in ambito lavorativo per indicare una situazione di pressione psicologica esercitata da superiori, colleghi o subordinati nei confronti di uno o più lavoratori. Le forme che esso può assumere sono diverse e vanno dalla semplice emarginazione alla diffusione di calunnie, dalle ripetute critiche agli insulti o minacce, dall’assegnazione di compiti dequalificanti alla svalutazione di fronte a colleghi, superiori o estranei, dalla privazione deliberata di informazioni riguardanti il lavoro al sabotaggio strisciante per impedire la corretta esecuzione del lavoro stesso.

 

MODELLI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA: Modalità di gestione organizzativa di riferimento attraverso cui vengono coordinate le funzioni assistenziali infermieristiche erogate.

MONITORAGGIO: Combinazione di osservazione e misurazione delle prestazioni di un piano, programma o misura, e della conformità delle

medesime con la politica e la legislazione in campo ambientale rispetto ad una serie di indicatori, criteri ed obiettivi programmatici predeterminati, ad esempio la conformità con la politica in campo ambientale.
MORALE DI SENSO COMUNE: insieme delle intuizioni morali particolarmente diffuse in una data società. E’ qualcosa di socialmente dato che l’individuo acquisisce dall’ambiente in cui vive, che ha fatto proprio e sente come vincolante.

 

MORTE CEREBRALE: Morte delle cellule cerebrali che non mandano segnale elettrico e l’elettroencefalogramma risulta piatto. Nella morte cerebrale il paziente perde in modo irreversibile la capacità di respirare e tutte le funzioni cerebrali, quindi non ha controllo delle funzioni vegetative (temperatura corporea, pressione arteriosa, diuresi). Questa condizione coincide con la morte della persona.

MORTE CLINICA: Si ha la morte clinica quando sulle varie funzioni dell’organismo cessa il controllo del sistema nervoso centrale. È caratterizzata dall’arresto cardiocircolatorio.
MORTE NEONATALE: È la morte di un bimbo entro i primi 28 giorni dopo la nascita.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

MOTIVAZIONI: Una delle due parti che costituiscono una sentenza, contenente l’indicazione dei fatti, dello svolgimento del processo, degli elementi giuridici e la spiegazione del perchè e del come il giudice è giunto alla decisione. Le motivazioni non sempre sono contestuali al dispositivo

 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare portare o spostare un carico che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano fra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari. E’ fatto obbligo al datore di lavoro di adottare misure organizzative necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi sospesi da parte dei lavoratori; adottare le misure necessarie per ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale; adottare le misure necessarie ad evitare o ridurre il rischio di lesioni dorso-lombari; adottare la sorveglianza sanitaria per gli addetti alle attività di movimentazione manuale.

MOZIONE: strumento che ha il fine di promuovere una deliberazione su un determinato argomento presso assemblee pubbliche

MULTA: Sanzione disciplinare che consiste in una trattenuta di retribuzione fino ad un massimo di 4 ore.

 

MULTICULTURALITA’: tendenza culturale politica e sociologica volta a promuovere il riconoscimento e il rispetto dell’identità linguistica, religiosa e culturale delle diverse componenti etniche presenti nelle complesse società odierne.

 

 

N

 

 

NEGLIGENZA: Inosservanza del dovere di prestare assistenza, secondo lo specifico ruolo e le relative competenze, che provoca un danno alla persona da assistere. Si caratterizza, per la professione, dal compimento di una serie di atti che da cui conseguono comportamenti negativi da parte dell’infermiere.

NEGOZIO GIURIDICO: Dichiarazione di una o più volonta’ dirette ad uno scopo pratico riconosciuto dall’ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui si ricollegano effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico stesso. Esso può essere unilaterale (ad es. testamento) o bilaterale (ad es. contratto)

NON DOVERSI PROCEDERE: formula usata per indicare che quando si scopre che la persona indiziata di un reato o un fatto, non lo ha commesso.

NORMA GIURIDICA: ogni regola che disciplina la vita organizzata di una società e rientra nel sistema di norme che rappresentano il diritto. Caratteri essenziali della norma giuridica, che la distinguono dalle altre tipologie di regole, sono: la generalità, l’astrattezza e l’imperatività.

NORMA PRECETTIVA: Norma dotata di immediata applicazione il cui contenuto obbligatorio è compiutamente specificato.

 

NOTIFICAZIONE: Attività con la quale si porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia uguale all’originale dell’atto stesso, ad esempio una notifica di sanzione disciplinare per violazione del Codice di Deontologia Infermieristica.

NOTIZIA DI REATO: detta anche notitia criminis, ha lo scopo di portare a conoscenza del pubblico ministero un fatto che potrebbe essere reato. Sono notizie di reato le denunce, i rapporti e i referti.

NOTIZIA: comunicazione o diffusione di elementi o fatti tali da determinare conseguenze o influenzare rapporti e condizioni.

NOVELLARE: Modificare, inserire, innovare rispetto ad una norma giuridica.

NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, SINE LEGE: espressione creata dal politico e giurista latino Ulpiano e raccolta nel Digesto che significa «senza legge, non vi è crimine né pena».  La formula esprime il principio di legalità che domina tutta la materia delle fonti del diritto penale.

O

OBBLIGATORIETÀ DELL’AZIONE PENALE: principio per il quale l’azione penale deve essere obbligatoriamente iniziata dal pubblico ministero, quando non ci sono i presupposti per la richiesta del decreto di archiviazione.

OBBLIGHI: Si indica un obbligo di comportamento attraverso l’autorità e gli atti del legislatore, del datore di lavoro, del Collegio e in caso di azioni contrarie o di omissioni può proporre sanzioni. E’ vincolo giuridicamente previsto nell’ambito di un ordinamento o di una normativa.

OBIETTIVI FORMATIVI: Gli obiettivi formativi, nazionali e regionali, sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi di aggiornamento professionale e di formazione continua rivolti agli operatori della sanità. Gli obiettivi formativi di rilievo nazionale vengono definiti dalla Conferenza Stato/Regioni e devono essere riconducibili alle attività collegate ai Livelli Essenziali di Assistenza. Essi tengono conto del Piano sanitario nazionale, del miglioramento dell’assistenza e delle competenze professionali specifiche, ma anche della necessità di sviluppare capacità di collaborazione e integrazione, di trasferimento delle conoscenze e di comunicazione.

 

OBIETTIVO ASSISTENZIALE: E’ una fase del processo di nursing da prevedersi concreto (redazione di termini di comportamento osservabile e misurabile), pertinente (stesura in rapporto al problema identificato), realistico (da sviluppare tenuto conto di abilità e risorse), specifico (orientato al raggiungimento di obiettivo specifico).

OBIETTIVO DIDATTICO: Elemento fondamentale nella costruzione di un percorso educativo che abbia valore formativo, l’obiettivo didattico dichiara in modo esplicito il traguardo che si intende raggiungere. Tipologie:

a) Fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti

b) Fare acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche

c) Fare migliorare le capacità relazionali e comunicative

d) Far acquisire competenze per l’analisi e la risoluzione dei problemi nei vari contesti

 

OBIEZIONE DI COSCIENZA: Atteggiamento di chi rifiuta di obbedire a un’imposizione della legge o di attenersi a condotte che la legge prevede per la generalità dei cittadini, in base a principi morali, religiosi, umanitari o ideologici che rendono personalmente intollerabile quanto viene ingiunto dall’autorità.

OCCULTAMENTO DI REATO: quando una persona per nascondere l’esecuzione di un reato ne commette un altro.

OFFESA: azione o comportamento che lede la dignità, l’integrità o il ruolo di un altro soggetto.

OMESSA DENUNCIA DA PARTE DI UN INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, 362 C.P., 331 C.P.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: l’infermiere in adi che, venuto a conoscenza di maltrattamenti da parte di familiari nei confronti dell’assistito, omette di denunciare l’accaduto all’autorita’ giudiziaria.

OMICIDIO, ART 589 CODICE PENALE: fattispecie somministrazione errata di farmaci che comporta la morte del paziente.

OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: forma attenuata di omicidio che si realizza quando esso avvenga con il consenso della vittima. Non è configurabile nei confronti del minore, degli infermi di mente e delle persone il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero con l’inganno.

OMISSIONE DI REFERTO: omessa o tardiva trasmissione di notizie relative a fatti conosciuti nell’esercizio di una professione sanitaria.

OMISSIONE DI REFERTO, 365 C.P., 331 C.P.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: infermiere di triage o di ps che presta assistenza ad una persona che presenta ferite da armi e non si accerti che il medico abbia provveduto a stilare il referto ovvero, in caso di omissione del medico, a darne personalmente notizia all’autorita’ giudiziaria.

 

OMISSIONE DI SOCCORSO: Reato commesso da chi, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, un’altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, o trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.

 

OMISSIONE DI SOCCORSO, 593 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: durante una seduta dialitica  o altra terapia o intervento, l’infermiere omette di provvedere  alla immediata sostituzione di una bombola di ossigeno esaurita, limitandosi a ricercare personale addetto all’operazione e determinando così una cessazione dell’erogazione di ossigeno al paziente.

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO: reato contro la pubblica amministrazione che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio il quale indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di igiene e sanità.

OMISSIONE: una delle due forme che può assumere la condotta del colpevole che commette un  reato.

ONERE DELLA PROVA: locuzione atta a definire la necessità che incombe alle parti di un processo civile di dimostrare le proprie affermazioni ai fini di ottenere l’accoglimento delle domande che su di esse vengono fondate.

ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO: Ore di lavoro che devono essere effettuate dai lavoratori dipendenti sulla base di quanto stabilito dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nella rilevazione sulle Retribuzioni contrattuali si considera la durata contrattuale del lavoro dei dipendenti a tempo pieno, al netto delle ore che vengono retribuite

 

ORARIO CONTRATTUALE: L’orario contrattuale è quello definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che determinata durata e modalità della prestazione lavorativa in tutte le sue articolazioni (lavoro giornaliero, a turni, notturno). Lo stesso contratto fissa i limiti del lavoro straordinario, pause, ferie e permessi retribuiti. In materia di orario interviene anche la contrattazione di secondo livello. L’orario contrattuale può differire dall’orario legale.

 

ORARIO DI SERVIZIO: Periodo in cui si svolgono tutte le attività alle quali si è assegnati.

 

ORARIO LEGALE: L’orario legale è quello definito dal Decreto Legislativo n. 66/2003 che fissa la durata dell’orario normale settimanale (40 ore), la durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore medie nell’arco di quattro mesi comprensive del lavoro straordinario) e i criteri generali per il ricorso allo straordinario. Le legge definisce anche limiti del lavoro notturno, pause, riposi e ferie.

ORDINAMENTO GIURIDICO: complesso organico di norme che regola l’organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici della comunità a cui esso si riferisce.

ORDINE DI SERVIZIO: Comunicazione scritta del dirigente che assegna un compito preciso al lavoratore. L’ordine di servizio deve essere eseguito, salvo che non contenga ipotesi di reato, e solo successivamente contestato ed impugnato.I criteri per l’esecuzione dell’ordine di servizio sono contenuti nell’art. 28 ccnl 1999 modificato in “Obblighi del dipendente”.

 

ORDINE PROFESSIONALE: Organizzazione giuridica dell’attività professionale, cioè dell’attività intellettuale svolta da quei soggetti (professionisti) a cui è riconosciuta la conoscenza di regole e tecniche necessarie per affrontare e risolvere situazioni e problemi nell’ambito di una certa materia. In sintesi: organismi previsti per il controllo dei requisiti di ammissione ad albi professionali.

 

ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE: Durata, espressa in ore, del lavoro degli occupati dipendenti, con esclusione delle ore di Cassa integrazione guadagni, delle ore di sciopero, delle ore non lavorate relative ad assenze per ferie, festività, permessi personali e in genere delle ore non lavorate anche se per esse è stata corrisposta una retribuzione. Tra le ore effettivamente lavorate si distinguono le ore ordinarie da quelle straordinarie, quelle cioè al di fuori dell’ordinario orario di lavoro stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

 

ORE RETRIBUITE: Numero delle ore retribuite dal datore di lavoro agli occupati dipendenti indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate. Esse comprendono pertanto non solo queste ultime (ore di lavoro ordinario e straordinario), ma anche le ore di assenza dal lavoro per ferie, festività, permessi retribuiti e, in genere, tutte le ore non lavorate per le quali è stata corrisposta una retribuzione.

 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: Insieme coerente di iniziative, di azioni formative e informative, di consulenze e di assistenza che ha la funzione di accompagnare una aspirante lavoratore nella costruzione di un progetto professionale personalizzato. L’orientamento professionale si propone, in altre parole, di definire con chiarezza le proprie capacità, competenze e aspirazioni professionali, in modo da individuare il tipo di attività lavorativa maggiormente soddisfacente.

 

ORIENTAMENTO: Attitudine a svolgere, con adattamento soggettivo e rendimento obiettivo, una determinata professione.

OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO: operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. (CONFERENZA STATO REGIONI del 22 febbraio 2001 individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’ operatore socio sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione).

 

 

OSSERVATORI/COMMISSIONI PARITETICHE: Organismi nazionali, territoriali o aziendali di cui fanno parte, in misura paritaria, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali o delle aziende e i rappresentanti dei sindacati. Sono prevalentemente istituiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (ma anche dalla contrattazione di secondo livello) per il monitoraggio o la gestione di determinate materie quali andamento del settore, inquadramento, formazione professionale, pari opportunità.
OUTPLACEMENT: Servizio posto in atto da un’azienda nei confronti di dipendenti considerati in esubero. Ha lo scopo di risolvere il rapporto di lavoro senza traumi e senza ripercussioni legali, individuando un’adeguata collocazione del lavoratore in un’altra azienda.
OUTSOURCING: Alla lettera “approvvigionamento all’esterno”. E’ il processo di esternalizzazione, cioè passaggio a terzi, di attività o funzioni che non costituiscono le competenze chiave ( core business ) di un’azienda. Sono frequentemente esternalizzati i servizi di pulizia, di trasporto, di manutenzione, di sicurezza o di elaborazione dati: detti servizi vengono affidati ad aziende specializzate, con risparmi di costi e maggiore efficienza, evitando di impiegare risorse in attività diverse da quelle centrali.

 

P

PAR CONDICIO: dal latino “condizione paritaria”, principio in forza del quale tutti i soggetti hanno uguali diritti e non devono essere subordinati a favore di alcuni.

PARI OPPORTUNITÀ: Espressione riferita alla parità tra uomo e donna in materia di lavoro. Tale provvedimento dà concretezza al principio di parità rimuovendo gli ostacoli alla sua affermazione e offrendo gli strumenti per agire contro le discriminazioni ((vedi anche) azioni positive). La Carta Costituzionale sancisce il principio di parità e uguaglianza fra tutti i cittadini senza distinzione di sesso Art.3, comma 1, Costituzione): l’esplicazione di tale principio si rintraccia nelle disposizioni costituzionali relative alla famiglia, al lavoro, al godimento dei diritti politici e sindacali, all’accesso nei pubblici uffici e alle cariche elettive, che nelle disposizioni di legge ordinarie e in regolamenti che specificano o danno attuazione all’uguaglianza tra i sessi. La Legge n°400 del 1988 ha previsto l’istituzione di una Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, quale organo ausiliario del governo, divenuto in seguito organo permanente.

PARITÀ  DI TRATTAMENTO UOMO-DONNA: principio che trova il suo fondamento principale nella Costituzione dove è previsto che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso» ( art. 2 Cost.).

PARI OPPORTUNITA’: Il concetto di Pari Opportunità si basa sulla necessità di uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne, al fine di rivendicare la propria differenza di genere e di stabilire un giusto rapporto fra i sessi. Il principio che sta alla base di tale assunto è la necessità di dare alle donne la possibilità di compiere delle scelte, sia relative alla vita privata che a quella professionale, senza che esse diventino oggetto di discriminazione diretta (una persona è vittima di discriminazione in ragione del genere), indiretta, (a livello legislativo, si prendono provvedimenti i quali, apparentemente neutri,  contengono elementi discriminanti a sfavore di un sesso). In sanità vedasi art. 7 ccnl 1998/2001 e art. 21 del Collegato al lavoro Legge 183/2010.

PARTE CIVILE: chi, avendo subito un reato, decide di far parte del processo penale al fine di ottenere dall’imputato il risarcimento del danno

PARTE LESA: soggetto che ha subito un danno in seguito alla commissione di un reato.

PARTECIPAZIONE: Termine riferito prevalentemente a forme di relazione fra le parti sociali improntate al confronto e alla condivisione delle soluzioni, anziché rimesse ai puri rapporti di forza. In taluni casi si tratta di un sistema di relazioni strutturato e formalizzato, con commissioni, organismi e procedure definite.

PART-TIME (O CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE): rapporto in cui la prestazione è resa secondo un orario inferiore a quello ordinariamente previsto dai contratti collettivi, o per periodi limitati nell’ambito della settimana, del mese o dell’anno. Si definisce come “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato in forma scritta nel contratto individuale, che risulti inferiore a quello a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo “orizzontale”, con una riduzione rispetto all’orario giornaliero; “verticale”, con un impiego del lavoratore in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno; “misto”, con una combinazione delle due modalità sopra indicate. Le principali fonti legislative in materia di part-time sono il decreto legislativo n. 61/2000 e il decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge 30/2003. Alla contrattazione collettiva – nazionale, territoriale e aziendale – è rinviata la possibilità di determinare, per tutte le tipologie di lavoro a tempo parziale, le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa, anche in riferimento al lavoro supplementare, al lavoro straordinario, alle clausole flessibili e alle clausole elastiche. PART-TIME ORIZZONTALE: Rapporto di lavoro con orario giornaliero ridotto rispetto a quello normale. PART-TIME VERTICALE: Rapporto di lavoro ad orario pieno ma solo in alcuni giorni della settimana o in periodi predeterminati del mese o dell’anno.

 

PARTI SOCIALI: Insieme di associazioni che rappresentano il mondo delle imprese e delle organizzazioni dei lavoratori coinvolte, da parte delle istituzioni pubbliche, in processi di consultazione, negoziazione e concertazione su determinate materie.
PLACEMENT: Termine inglese che indica l’attività di collocamento, ossia l’inserimento in un contesto lavorativo.
PATTEGGIAMENTO: Tecnicamente applicazione della pena su richiesta, è la facoltà riconosciuta dalla legge all’imputato ed al pubblico ministero di chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria

PECULATO: forma di appropriazione indebita commessa da un pubblico ufficiale su denaro o altra utilità dei quali egli può disporre a causa della carica che riveste. Mancata restituzione di un determinato oggetto al legittimo proprietario, da parte di un pubblico ufficiale che ne ha, a qualsiasi titolo, il possesso momentaneo

PERCEZIONE: l’atto del prendere coscienza di una realtà, o la sequenza di eventi sensoriali che trasmettono delle informazioni su oggetti o ambiente.

 

PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI: Applicazione pratica delle linee guida in un preciso contesto sanitario (ospedale, reparto)

 

PERCORSI FORMATIVI: Insieme delle attività di formazione che consentono al professionista di mantenere e migliorare nel tempo conoscenze, abilita e competenze, adeguandole al progresso scientifico, tecnologico e culturale

 

PERCORSO FORMATIVO POST LAUREA DI BASE. Hanno accesso alla formazione post base tutti gli infermieri in possesso del diploma di laurea in Infermieristica, rilasciato ai sensi della normativa vigente. Possono accedervi anche tutti gli altri infermieri e infermieri pediatrici (ovviamente in possesso del titolo di scuola secondaria superiore) grazie all’art. 4 della legge n. 42 del 1999 e all’art.1 comma 10 della  legge n. 1 del 2002 che ha reso validi i precedenti diplomi al fine del’esercizio professionale e del  proseguimento degli studi. I precedenti diplomi erano comunque conseguiti in ottemperanza a precise direttive europee (Accordo di Strasburgo del 1967: 4600 ore di formazione) e davano e danno titolo all’esercizio professionale infermieristico in tutta l’Unione Europea.

 

PERFORMANCE: Azioni manifeste e oggettivabili di un soggetto (singolo o equipe) come espressione concreta e misurabile attraverso appositi indicatori delle abilità dello stesso

 

PERICOLO (art. 2 D.Lgs. 81/08): Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

 

PERIZIA: Accertamento richiesto dalle parti di un processo al giudice od eventualmente disposto da questi spontaneamente, quando occorre, per giungere alla decisione, svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche

 

PERQUISIZIONE: Operazione che si effettua con decreto motivato, Quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona occulti sulla persona il corpo del reato o cose relative allo stesso. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta di quel luogo

 

PERSONA INFORMATA DEI FATTI : Chi è a conoscenza di fatti inerenti ad un reato ed è chiamato a riferirli al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, quando il processo non è ancora iniziato

PERSONA OFFESA (dal reato): chi ha subito un reato (artt. 90-95 c.p.p.); si tratta del titolare del bene protetto dalla norma penale violata a seguito della commissione di un fatto di reato. La persona offesa non va confusa con il danneggiato da reato, ovvero con quel soggetto che ha riportato a seguito del fatto di reato dei danni patrimoniali o non e al quale, il codice, consente di costituirsi parte civile.

PERSONA: Nozione che identifica uomini e donne che devono essere protetti portando loro rispetto sul piano morale, tutelandoli giuridicamente quando ve ne siano le possibilità e condizioni

PERSONALITÀ: insieme integrato di caratteristiche psichiche e modalità di comportamento che costituiscono il nucleo caratterizzante un individuo, che tende a rimanere tale nella molteplicità e diversità delle situazioni ambientali in cui la persona si esprime e si trova ad operare.

PERSONE GIURIDICHE : Associazioni riconosciute, fondazioni, comitati riconosciuti, società di capitali ed enti pubblici. Esse sono considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri

PIANIFICAZIONE: Stabilire obiettivi e priorità, valutare risorse, attuare l’intervento assistenziale infermieristico.

PIANO DI ASSISTENZA: E’ lo strumento di attuazione del processo di nursing e permette di schematizzarne tutte le varie fasi e documentarne gli elementi (dati, diagnosi, obiettivi, azioni, risultati).

PIATTAFORMA: L’insieme delle rivendicazioni avanzate alle controparti dalle organizzazioni sindacali per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o aziendali. A partire da questo documento, approvato dai lavoratori o dai loro organismi di rappresentanza secondo regole pattuite tra gli stessi sindacati, si svolge la trattativa negoziale.

 

PLACEBO: Il termine placebo deriva dal futuro del verbo latino placere, letteralmente “io piacerò”. Per placebo si intende ogni sostanza innocua o qualsiasi altra terapia o provvedimento non farmacologico (un consiglio, un conforto, un atto chirurgico) che, pur privo di efficacia terapeutica specifica, sia deliberatamente somministrato alla persona facendole credere che sia un farmaco necessario.

POSIZIONE DI GARANZIA: Partendo dalla previsione di cui all’art. 40 del CP “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (delitto omissivo improprio), sono individuabili i fondamenti e i limiti di tale fattispecie nei confronti di determinati valori da tutelare, quali la vita e l’integrità fisica del paziente. L’infermiere si trova in una “posizione di garanzia”, definita come il vincolo di tutela tra il soggetto garante, l’infermiere stesso, ed un bene giuridico rappresentato dall’incapacità totale o parziale del titolare, il paziente, di proteggerlo. Ne scaturiscono una posizione di protezione, preservare i beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarli, quale che sia la fonte da cui scaturiscono, (ad esempio prevenire le lesioni da pressione) e di una controllo, neutralizzare determinate fonti di pericolo all’integrità dei beni giuridicamente tutelati (ad esempio la conta delle garze in sala operatoria).

POSIZIONE LAVORATIVA: Si definisce posizione lavorativa il rapporto di lavoro tra una persona fisica e un’unità produttiva (impresa) o istituzione, finalizzato allo svolgimento di una prestazione lavorativa contro il corrispettivo di un compenso (retribuzione). Le posizioni lavorative rappresentano, quindi, il numero di posti di lavoro occupati (a tempo pieno e a tempo parziale), indipendentemente dalle ore lavorate.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: E’ un istituto contrattuale con il quale si individuano profili che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità in direzioni di servizi, dipartimenti, unità organizzative di particolare complessità. Devono essere caratterizzate da un elevato grado di esperienza, autonomia gestionale e organizzativa.

PRAETERINTENZIONALE, DELITTO: quando il colpevole, volendo causare un dato evento, ne cagioni senza volerlo uno più grave.

PRAETERINTENZIONE: una delle forme che può assumere l’elemento soggettivo del reato. Oltre l’intenzione e si verifica quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto

PRECETTAZIONE: E’ un potere della pubblica amministrazione la quale, nel caso di proclamazione di uno sciopero in servizi di preminente interesse generale, può ordinare agli addetti di garantire le prestazioni indispensabili al funzionamento dei servizi medesimi.

PRECETTO: intimazione rivolta dal PREFETTO al LAVORATORE, di non adempiere al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

PREGIUDIZIO: stereotipo scarsamente fondato su dati verificati. di norma sfavorevole ad un gruppo sociale.

PREPOSTO (art. 2 D.Lgs. 81/08: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

 

PRESCRIZIONE MEDICA: Atto scritto e controfirmato dal medico finalizzato a definire e trasmettere all’èquipe di riferimento un piano terapeutico successivo ad una valutazione diagnostica. L’ordine/prescrizione può essere rivalutato criticamente in qualsiasi momento .

PRESCRIZIONE DEL REATO E DELLA PENA: causa estintiva del reato e della pena che consiste nella cessazione della punibilità di un reato in seguito al trascorrere di un lungo periodo di tempo. Può essere prescrizione del reato o prescrizione della pena, nel primo caso esclude la punibilità stessa del reato a seguito del decorso del tempo (e la parte vi può rinunciare espressamente), nel secondo estingue la pena e presuppone una sentenza irrevocabile di condanna. Termine che indica la “scadenza” del tempo massimo previsto dalla legge, avvenuta la quale, una determinata controversia non può più essere risolta

PRESTAZIONE AUTONOMA: quando sono individuate precise competenze infermieristiche,  l’interdipendenza con altre professioni  nell’ottenimento del risultato è assente o  bassa. La responsabilità dell’infermiere sul risultato è  piena e diretta.

 

PRESTAZIONE AD AUTONOMIA LIMITATA: Quando il risultato della prestazione è  garantito da decisioni prese da diversi  professionisti; l’interdipendenza è quindi  media o medio alta. La  responsabilità sul risultato è  quindi parziale, mentre vi è  responsabilità specifica sull’azione infermieristica che  ha portato al risultato.

PRESTAZIONE COMPLESSA: presenta, all’interno del processo  decisionale, una serie svariata di  alternative possibili comportando in tal  modo una maggiore osservazione,  informazione, discrezionalità del  professionista. I rischi sono quindi  superiori ed esiste incertezza nel risultato.

PRESTAZIONE OCCASIONALE D’OPERA: Con questo tipo di contratto, il lavoratore si impegna a fornire al committente un’opera o un servizio, senza alcun vincolo di subordinazione e in totale autonomia organizzativa e operativa, utilizzando mezzi e attrezzature proprie. Questa prestazione si definisce occasionale, poiché viene svolta da lavoratore una volta sola, nel senso che il committente non utilizzerà lo stesso lavoratore per prestazione analoghe. L’unicità della prestazione non implica necessariamente che essa non possa essere prolungata nel tempo.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE: risultati conseguiti mediante lo svolgimento di un complesso di azioni fra loro coordinate per  risolvere un bisogno specifico  manifestatosi in un cittadino/malato (M Cantarelli, 2003)

 

PRESTAZIONE SEMPLICE: in cui è noto il processo decisionale che conduce al risultato assistenziale, le  alternative sono limitate e vi è certezza  nell’esecuzione delle azioni.

PREVARICAZIONE: oltre al significato generico di abuso di potere per propri scopi, in diritto è usato tecnicamente come sin. di patrocinio o  consulenza infedele.

PREVENZIONE (art. 2 D.Lgs. 81/08): Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,

PRINCIPI ETICI: Sono i principi di: AUTONOMIA: rispetto per l’autodeterminazione del paziente; BENEFICIALITÀ: fare il bene del paziente; NON MALEFICIALITÀ: non fare il male del paziente; GIUSTIZIA (DISTRIBUTIVA): promuovere un’equa distribuzione delle (limitate) risorse. (T. Beauchamp e J. Childress, Principles of biomadical ethics, 1979). L’etica è un sistema di principi morali che regolano il comportamento ed, in particolare, le specifiche scelte morali che l’individuo compie interagendo con altri (Vincent J.L 1999).

PRIVACY: L’infermiere deve garantire che le informazioni riguardanti la sfera privata della persona o della famiglia ‑ ottenute durante il contatto professionale non vengano se rivelate pr non violare il diritto alla privacy e causare disagio, imbarazzo o danno alla persona o alla famiglia e tradire la fiducia riposta dall’assistito nei suoi confronti

PROBLEMA ETICO: Un problema è di tipo etico se, per la sua soluzione, bisogna fare riferimento a principi, valori, teorie, paradigmi che valgano come ragioni giustificanti.

PROCEDURE DIAGNOSTICHE- PROCEDURE TERAPEUTICHE: Insieme di azioni e tecniche correttamente applicate nel rispetto delle evidenze scientifiche, dei protocolli interni, delle linee guida, delle normative vigenti, delle prescrizioni ricevute, del titolo posseduto, del profilo rivestito e delle declaratorie di riferimento.

PROGETTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO: Sequenza di attività interconnesse finalizzate alla realizzazione del miglior approccio ad uno stato patologico con l’obiettivo di superarlo.

PROTOCOLLI: Strumenti attraverso l’applicazione dei quali si possono uniformare e dimostrare i modi di operare, adeguare l’assistenza alle acquisizioni tecniche e pratiche, adeguare i comportamenti alle conoscenze disponibili. Il protocollo infermieristico deve prevedere l’obiettivo da raggiungere, essere realistico e fattibile, basarsi su principi scientifici, motivare gli atti da compiere.

PROBABILITÀ: La probabilità di un evento rappresenta l’espressione quantitativa della frequenza con cui esso si verifica ed è calcolata come rapporto tra il numero di casi favorevoli (quelli in cui l’evento si verifica) ed il numero di casi possibili (il numero di volte che l’evento può verificarsi). Da un punto di vista strettamente statistico, la probabilità viene definita come ”la frequenza relativa di un evento, i cui valori sono compresi nell’intervallo [0;1] ove 0 indica un evento impossibile e 1 un evento certo” .

PROBLEM SOLVING (PS): Tecnica o modalità di didattica interattiva svolta individualmente o a piccoli gruppi consistente nel presentare al discente – già in possesso di tutte le informazioni cognitive necessarie per raggiungere la soluzione – un problema stimolandolo a cercare la soluzione mediante tentativi guidati dal docente stesso. Nel problem solving, il docente non deve in alcun modo proporre la soluzione del problema; nè deve dichiarare errati eventuali tentativi effettuati dal discente, limitandosi a mostrarne l\’incongruenza con il problema stesso. Nell’attività di problem solving il docente rimane presente ai tentativi del discente e lo assiste durante l’intera durata della ricerca.

 

PROBLEMA ETICO: Momento in cui si decide, a parte le evidenze e convinzioni scientifiche, ciò che si deve fare per un assistito piuttosto che ciò che si deve fare per lui.

PROCEDIMENTO: Complesso degli atti attraverso cui si realizza un determinato evento finale. Ad esempio procedimento disciplinare che si realizza con una sanzione o con l’archiviazione.

PROCEDURA: Insieme di azioni professionali finalizzate ad un obiettivo.

 

PROCEDURE DIAGNOSTICHE – PROCEDURE TERAPEUTICHE:  insieme di azioni e tecniche correttamente applicate nel rispetto delle evidenze scientifiche, dei protocolli interni, delle linee guida, delle normative vigenti, delle prescrizioni ricevute, del titolo posseduto, del profilo rivestito e delle declaratorie di riferimento

PROCESSO DI NURSING:  Rappresenta una base metodologica fondamentale per la preparazione e la pratica infermieristica ed è composto sostanzialmente da una serie di passaggi in un ordine ragionato, sistematico e scientifico diretti a individuare, pianificare e soddisfare i  bisogni di assistenza infermieristica dei pazienti, dei familiari e della collettività. E’ l’esplicitazione delle attività dell’infermiere, cioè la progettazione, la finalizzazione e la valutazione del sapere, saper fare e saper essere. E’ un insieme di fasi consequenziali e interdipendenti.

PROCESSO: Sequenza di attività interconnesse finalizzate alla realizzazione di un obiettivo definito.

PROFESSIONALITA’ Spazio operativo riconosciuto ad un soggetto all’interno di una organizzazione, concepito direttamente come risultato di una negoziazione, dove entrano in relazione il voler essere (potenziale dinamico), dover essere (posizione) e poter essere (profilo di ruolo). Mix di competenze (skills), capacità (abilities), atteggiamenti (judgement).

PROFESSIONE INFERMIERISTICA: E’ regolata dalla legge 42/99 e le riconosce il totale ambito di professione sanitaria non ausiliaria. E’ quindi caratterizzata da una notevole autonomia nei confronti di altre professioni sanitarie, soprattutto per l’evidenza di continue, continuative e non occasionali relazioni con gli assistiti per quanto attiene all’assistenza, al soddisfacimento dei bisogni e a tutte quelle situazioni che vedono gli infermieri sempre più capaci e tempestivi di comprendere esigenze, intenzioni, desideri. Da qui l’importante di poter decidere in autonomia e secondo scienza e coscienza.

PROFESSIONE INTELLETTUALE: Attività lavorativa intellettuale o manuale esercitata in modo continuativo e abituale è subordinato al conseguimento di un titolo di studio qualificato e al superamento di un esame di Stato abilitante

 

PROFILO DI RISCHIO: Insieme di fattori nocivi presenti nell’ambiente di lavoro,specifici per ogni lavoratore o figura professionale.

 

PROFILO PROFESSIONALE: Insieme di conoscenze,competenze ed atteggiamenti che un operatore deve avere per compiere il proprio lavoro. Attraverso il dm n. 739/94, definisce gli ambiti di competenza dell’infermiere, in particolare la responsabilità, l’autonomia, le aree di intervento, la natura delle prestazioni. il profilo è finalizzato alla identificazione dei bisogni della persona e della collettività, alla formulazione dei reali obiettivi, alla pianificazione-gestione-valutazione degli interventi assistenziali.

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE: Sviluppo professionale demandato alla contrattazione integrativa decentrata. Si realizza tramite selezioni sui risultati ottenuti, sulla qualità e sull’impegno delle prestazioni rese.

PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE: Sviluppo professionale basato su un passaggio di categoria per il tramite di una selezione interna che verifichi la professionalità richiesta attraverso la valutazione del curriculum e in una prova teorico pratica e/o colloquio. Le procedure selettive sono individuate in contrattazione decentrata.

PRONTA DISPONIBILITA’: Servizio caratterizzato dall’immediata reperibilità del dipendente in servizio presso Unità Operative con attività continua nel limite di sei turni mensili e dodici ore limitati ai periodi notturni e festivi e dall’obbligo dello stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, definita in sede di contrattazione decentrata

PROTOCOLLI: strumenti attraverso l’applicazione dei quali si possono uniformare e dimostrare i modi di operare, adeguare l’assistenza alle acquisizioni tecniche e pratiche, adeguare i comportamenti alle conoscenze disponibili. il protocollo infermieristico deve prevedere l’obiettivo da raggiungere, essere realistico e fattibile, basarsi su principi scientifici, motivare gli atti da compiere.

PROVA NEL DIRITTO CIVILE: È principio fondamentale che chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e che chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda: attraverso le prove di detti fatti nel giudizio civile si forma dunque il convincimento del giudice sull’esistenza o inesistenza dei medesimi.

PROVA NEL DIRITTO PENALE: Sono prove la testimonianza, l’esame delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia e i documenti.

PROVA: dimostrazione di un fatto data in sede di giudizio da una delle parti ai fini di avvalorare le sue affermazioni e ottenere la vittoria della causa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. sanzioni adottate dal datore di lavoro per punire il lavoratore in caso di inadempimento alle obbligazioni inerenti la prestazione lavorativa previste in linea generale dal codice civile, in relazione alla trasgressione dei fondamentali obblighi incombenti sul prestatore di lavoro

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: atto consistente in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione che si distingue dagli altri atti amministrativi e dagli atti giuridici in genere.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: soggetti di diritto che perseguono fini di interesse pubblico, per eccellenza lo Stato. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: comportamenti assunti dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio che siano lesivi degli interessi della pubblica amministrazione. Delitti dei privati cittadini contro la pubblica amministrazione: comportamenti che offendono l’immagine della pubblica amministrazione, danneggiano il regolare funzionamento della stessa, o i suoi rappresentanti.

PUBBLICO IMPIEGO: rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, disciplinato, fondamentalmente, da testi di legge, modificati, da ultimo, secondo i criteri della c.d. riforma Bassanini. Il rapporto di pubblico impiego è modellato sulle esigenze di organizzazione degli uffici e la sua disciplina tiene conto della necessità di accrescerne l’efficienza.

PUBBLICO MINISTERO: magistrato che si occupa di sostenere l’accusa nel processo penale e di partecipare all’azione civile in quello civile. Ufficio che, rappresentato in udienza da un sostituto Procuratore della Repubblica, sostiene l’accusa nel processo penale

PUBBLICO UFFICIALE: incaricato di pubblico servizio, persona esercente un servizio di pubblica necessità, sono qualifiche che assumono estrema importanza per due aspetti: a) per alcuni reati che possono essere commessi solo da tali individui; b) per alcuni reati che possono essere commessi solo contro tali individui

PUDORE, OFFESE AL: ipotesi criminose con le quali il codice penale intende reprimere quei comportamenti che secondo il comune sentimento offendono il pudore, cioè la normale riservatezza che circonda la vita sessuale degli individui.

PUNIBILE D’UFFICIO: sono punibili d’ufficio i reati che non hanno bisogno di denuncia da parte della persona che ha subito il reato.

Q

 

QUALIFICA PROFESSIONALE: Attestazione formale che viene rilasciata in base all’art. 14 della Legge 845/1978 a coloro che hanno frequentato i corsi di formazione professionale che superano le prove finali di esame. L’attestato di specializzazione è un attestato di qualifica che si acquisisce dopo la partecipazione a corsi finalizzati ad approfondire professionalità in settori tecnologicamente avanzati.  Tali attestazioni, indicanti ognuna le qualifiche oggetto del corso, permettono l’avviamento al lavoro, l’inquadramento aziendale e, dove richiesto, l’ammissione a concorsi pubblici.
QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI: Capacità di soddisfare, in uno specifico contesto, i bisogni di salute di una popolazione, secondo le evidenze scientifiche e le risorse disponibili

QUALITA PERCEPITA: Qualità risultante dalla valutazione degli utenti di una prestazione. In campo ECM il giudizio di qualità su un evento formativo, dato dai partecipanti all’evento stesso. E’ compito del Provider rilevare la qualità percepita dai partecipanti relativamente a ogni evento mediante una scheda standard anonima che includa, tra l’altro, specifiche domande su la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale; la qualità formativa del programma e dei singoli docenti;  l’efficacia della formazione ricevuta rispetto agli obiettivi formativi;  la qualità dell’organizzazione e i tempi; la percezione di interessi commerciali nell’evento o nel programma

 

QUALITA’: Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto e-o di un servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare i bisogni espliciti e impliciti del cliente-fornitore.

 

QUALITÀ DELLA VITA (Paradigma bioetico):  Teoria etica che afferma come valore fondamentale la qualità della vita intesa come benessere e/o come rispetto dell’autonomia delle persone. La scelta autonoma diventa il criterio decisivo e determinante per le scelte morali (in riferimento all’ etica deontologica con divieti prima facie – che vincolano di primo acchito – o all’etica consequenzialista). Nell’etica della qualità della vita le norme sono una creazione umana di natura sociale.

QUERELA: dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato manifesta la volontà che si proceda penalmente contro l’autore del reato. Dettagliata descrizione dei fatti dai quali si ritiene siano emersi estremi di reato, presentata da una persona all’autorità giudiziaria. Essa, che è prevista esplicitamente dal codice penale solo per alcuni reati, per essere valida, deve sempre contenere un’esplicita richiesta di condanna (istanza punitiva)

QUESTIONARIO: Insieme strutturato di domande e di relative modalità di risposta registrato su un supporto idoneo per la somministrazione. Il supporto tradizionale è quello cartaceo, da tempo, invece, il questionario è registrato su computer.

QUIESCENZA, TRATTAMENTO DI: forma di pensione che spetta ai dipendenti pubblici al momento della cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età

 

R

 

RADIAZIONE: Sanzione disciplinare di cui all’art. 40 del DPR 221/50. Consiste nella radiazione dall’Albo pronunciata contro il professionista che con la sua condotta abbia gravemente compromesso la sua reputazione personale, la dignità della categoria e/o il prestigio della professionale.

 

RAGIONAMENTO MORALE: insiemi di asserzioni significanti, descrizioni e spiegazioni che tendono a dare una visione unitaria della vita morale tale che in essa sia possibile trovare risposta a tutti i problemi che si presentano o che si immagina possono presentarsi. E’ il punto di vista morale da cui si giudicano razionalmente le intuizioni di senso comune.

 

RAPPRESENTANZA: Capacità giuridica del sindacato di agire e trattare per conto dei lavoratori da cui ha ricevuto una delega o un mandato.

 

RAPPRESENTATIVITÀ: Misura del grado di rappresentanza del sindacato. Nel settore pubblico è la media di due percentuali:

1.voti ricevuti rispetto ai voti riportati dalle liste nelle elezioni delle RSU

2.iscritti al sindacato rispetto al totale degli iscritti a tutti i sindacati

 

R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) (art. 2 D.Lgs. 81/08). Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

 

RAREFAZIONE OGGETTIVA: Intervallo tra azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi.

 

RAREFAZIONE SOGGETTIVA: Intervallo tra azioni di sciopero proclamate dallo stesso soggetto.

REATO: fatto commesso da una persona fisica, la cui attuazione comporta una pena. Perché vi sia reato, è necessario che vi sia un comportamento concreto, in quanto il nostro ordinamento non punisce la semplice volontà di commetterlo. È necessario inoltre che venga commesso da una persona fisica. I reati sono descritti dal legislatore nelle norme incriminatrici, che prevedono il comportamento concreto e la pena prevista per chi lo pone in essere.

REAZIONE AVVERSA A FARMACO (Adverse Drug Reaction): Risposta ad un farmaco, indesiderata, involontaria, nociva e non prevenibile, che si verifica alle dosi normalmente usate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, la terapia o per ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche

RECIDIVA: “Condizione” di Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro.

RECLAMO: Espressione di una insoddisfazione nei confronti di una prestazione sanitaria, relativamente al risultato atteso, che può essere avanzata sia in forma orale che scritta e può essere rilevata attraverso flussi informativi specifici o indagini ad hoc, al fine sia di tutelare la salute dei cittadini sia di garantire il miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari

REFERTO: L’atto obbligatorio con il quale ogni esercente una professione sanitaria dà comunicazione alle autorità competenti di quei casi, nei quali ha prestato la propria assistenza od opera, che possono presentare i caratteri di un reato non punibile a querela

REGOLAMENTO: insieme di norme intese a dirigere e controllare un’attività o una serie di rapporti tra soggetti diversi, o disciplinare il funzionamento interno di organi e istituzioni. Atto normativo di natura formalmente amministrativa aventi forza di legge.

RELATORE: Esperto di specifico contenuto di formazione: è inserito nel contesto dell’evento formativo per la sua particolare esperienza sull’argomento. La sua performance viene di norma gestita dalla segreteria scientifica ed è strumento didattico tipico degli eventi tradizionali tipo congressi, convegni, tavole rotonde e così via.

 

RELAZIONE CAUSA-EFFETTO: In questo meccanismo vi è l’essenza della gestione: a tutti i livelli l’eccellenza può essere raggiunta soltanto se si ha il massimo controllo di queste relazioni. Poiché l’ente deve perseguire obiettivi incrementali per la soddisfazione dei cittadini e l’obiettivo non è altro che un effetto, è necessario che le persone acquisiscano un meccanismo mentale che le renda sensibili a queste relazioni. Esse devono essere analizzate con metodo ed acume. Solamente così l’ente acquisisce una potenza enorme per raggiungere obiettivi ambiziosi. Possedere il controllo di queste relazioni richiede la capacità di ricercare e di identificare le cause che portano ad un effetto. Questa capacità è l’essenza del metodo scientifico. La ricerca delle cause si attua attraverso due steps fondamentali: – elencazione di tutte le possibili cause con il supporto di strumenti specifici (per esempio, il diagramma causa-effetto e il diagramma delle relazioni); – identificazioni delle cause reali attraverso l’osservazione dei fatti, l’applicazione di tecniche statistiche e l’esecuzione di prove.

 

RELAZIONE CON L’ASSISTITO: Relazione empatica caratterizzata da conoscenza diretta e completa della condizione sanitaria dell’assistito, da fiducia e stima reciproca. Sviluppo di una corretta comunicazione per instaurare un corretto rapporto con l’assistito e di una vera relazione d’aiuto che esprima una valenza terapeutica.

 

RELAZIONE D’AIUTO: è soprattutto attenzione all’altro: alla sua condizione più che alla nostra, alle sue emozioni più che alle nostre. Una relazione soddisfacente va considerata in termini di successo terapeutico nella sua accezione più ampia, la quale coinvolge sia l’ambito del care (prendersi cura) che quello del trattamento della patologia. Per Evelyn ADAM la relazione d’aiuto è “la conditio sine qua non dell’efficacia dell’assistenza infermieristica”.

 

RELAZIONI PERSONALI: Relazioni caratterizzate da conoscenza diretta, legami e  stima reciproca

RELIGIONE, LIBERTÀ DI: diritto di ognuno di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico ( art. 19 Cost.).

REQUISITO: Ciascuna delle caratteristiche necessarie e richieste affinchè un prodotto-servizio risponda allo scopo (vedi qualità )

 

REQUISITORIA: Termine purtroppo poco usato oggi, che indica la discussione del rappresentante dell’accusa (Pubblico Ministero) al termine del processo penale, la quale contiene l’illustrazione delle prove eventualmente raccolte e le richieste di assoluzione o di condanna

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE: uso di violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a coloro che, dietro richiesta di costoro, gli prestino assistenza.

RESISTENZA IN GIUDIZIO: si dice che resiste in giudizio chi partecipa a un processo e presenta le proprie ragioni.

RESPONSABILE: Colui che deve rispondere o rendere ragione di una sua azione.

RESPONSABILITÀ CIVILE (definizione giuridica): Nel Diritto civile è: la conseguenza di un comportamento antigiuridico che comporta il dovere per il soggetto cui essa è attribuita di sottostare alla sanzione prevista dall’ordinamento. Conseguenza della violazione di un dovere giuridico nei rapporti interprivati è la nascita di un’obbligazione risarcitoria volta alla riparazione del pregiudizio economico subito dal danneggiato.

RESPONSABILITÀ GIURIDICA: rispondere del proprio operato davanti ad un giudicante (valutazione ex post).

 

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: Obbligo di rispondere del proprio operato se eseguito in modo non corretto. L’infermiere è tenuto a rifondere il danno ingiustamente arrecato a terzi da una condotta illecita, dolosa o colposa.

RETICENZA: situazione di chi nel corso di un processo, sia imputato o testimone, si dimostra poco collaborativo nei confronti della giustizia.

RETICENTE: Chi, pur non dicendo una bugia, tace la verità.

RETROATTIVITÀ: Indica l’efficacia della copertura assicurativa a decorrere da un tempo anteriore alla sua stipulazione

REVISIONE TRA PARI: Tecnica di valutazione e miglioramento della qualità della erogazione delle cure. I valori e coloro la cui attività viene valuta appartengono alla stessa professione.

 

REVISIONE: Introduzione di tutti i cambiamenti necessari alla sostanza e alla prestazione di un documento, amministrativo, tecnico, normativo. Essa comporta l’emissione di una nuova edizione del documento.

REVISORE DEI CONTI: colui che ha il compito di controllare la veridicità del bilancio della società a cui appartiene.

RICERCHE CLINICHE: Studi o inchieste finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute e delle malattie. Può assumere diverse forme: empirica (osservazionale), analitica, sperimentale, teorica e applicata. Sono incluse anche le sperimentazioni/valutazioni assistenziali e organizzative e i piani per la salute. La partecipazione a ricerche va svolta nell’ambito del loro svolgimento e prevede attività di studio e organizzazione di documentazione bibliografica, di collaborazione al disegno dello studio, di raccolta ed elaborazione di dati, di discussione in gruppo sui risultati, di redazione, presentazione e discussione di elaborati.

RICORSO AMMINISTRATIVO: opposizione agli atti della pubblica amministrazione, non giurisdizionale, rivolta alla stessa amministrazione, che contiene la richiesta di riesaminare la situazione e gli atti adottati, annullandoli o modificandone il contenuto. Può essere, gerarchico, in opposizione e straordinario al Capo dello Stato

RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO, 328 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: l’infermiere che rifiuta di somministrare un farmaco antidolorifico, prescritto al bisogno, ad un paziente che lo richiede con chiari sintomi di dolore; un infermiere che a fronte di una situazione di crisi di un paziente e su esplicita richiesta da parte dei parenti non avverte il mdg.

 

RIFIUTO DI TRATTAMENTO: Manifestazione di volontà negativa di un paziente, debitamente informato, in merito ad un intervento medico o ad alcune sue modalità. Scelta responsabile di un individuo che rifiuta di sottoporsi a un trattamento medico.

 

RILEVANZA: Proprietà di un obiettivo o, di un intero evento formativo che esprime non l importanza dell’argomento in se, ma il suo significato e il suo impatto rispetto alle attività e ai compiti professionali specifici dei discenti a cui si rivolge.

 

RIQUALIFICAZIONE: Acquisizione di nuove capacità professionali o approfondimento di quelle già possedute, maturate in ambito lavorativo o attraverso specifici corsi di formazione professionale. Le attività di formazione diretta a migliorare o aggiornare le competenze dei lavoratori rientrano negli interventi di formazione continua.
RISCHIO (analisi del): Processo costituito da tre componenti interconnesse, costituite dalla valutazione, gestione e comunicazione del rischio (Proposta del Parlamento europeo di regolamento sulla legislazione alimentare).

 

RISCHIO (art. 2 D.Lgs. 81/08): Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

 

RISK: Condizione o evento potenziale, intrinseco o estrinseco al processo, che può modificare l’esito atteso del processo. È misurato in termini di probabilità e di conseguenze, come prodotto tra la probabilità che accada uno specifico evento (P) e la gravità del danno che ne consegue (D); nel calcolo del rischio si considera anche la capacità del fattore umano di individuare in anticipo e contenere le conseguenze dell’evento potenzialmente dannoso (fattore K).

RISCHIO/BENEFICIO: Valutazione attraverso la quale vengono ponderati i pro e i contro di una certa situazione per stabilire se il beneficio che si può ottenere attraverso una determinata azione può valere il rischio a cui la stessa azione può dar luogo.

RISERVATEZZA: Riserbo a cui è tenuto un professionista sanitario per le relazioni delle quali si occupa nel corso del rapporto con l’assistito

RISORSE SANITARIE: Insieme dei mezzi (economici, tecnici, professionali, umani) con i quali si interviene a garanzia della salute dei cittadini. Tali risorse possono essere allocate, cioè ben distribuite.

RISPETTO: considerazione positiva dell’altro, atteggiamento non valutativo, privo di qualsiasi tipo di giudizio per la persona, rispetto delle sue potenzialità, della sua dignità, unicità, dell’integrità del corpo.

 

RITMO CIRCADIANO: è l’insieme dei fenomeni biologici che scandiscono un periodo di 24 ore (Dal latino circa dies = quasi un giorno) e che caratterizzano, tra l’altro, il ritmo sonno veglia nonché l’orario in cui abitualmente si consumano i pasti. L’alterazione del ritmo circadiano può determinare il cosiddetto “jet – lag” ben noto a chi fa lunghi viaggi in aereo attraversando più fusi orari.

RIVELAZIONE SEGRETO D’UFFICIO, 326 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA:  l’infermiere che venuto a conoscenza dell’intenzione da parte dell’amministrazione di intraprendere una indagine amministrativa nei confronti di un collega lo avverte.

 

RIVELAZIONE SEGRETO PROFESSIONALE, 622 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: l’infermiere che venuto a conoscenza della patologia grave di cui e’ affetto un paziente lo comunica ad altra persona senza il consenso del paziente stesso.

 

ROLE PLAYING: Particolare tipo di esercitazione che richiede ad alcuni partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di attori di rappresentare, cio , alcuni ruoli in interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono da osservatori dei contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta. Consente un’esplicitazione ed un’analisi dei vissuti, delle dinamiche interpersonali, delle modalità di esercizio di specifici ruoli e, più in generale, dei processi di comunicazione agiti nel contesto rappresentato.

 

RSA – Rappresentanza sindacale aziendale: Organo di rappresentanza dei lavoratori nell’unità produttiva costituito nell’ambito delle singole associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, o firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o provinciali, applicati nella stessa unità produttiva. La sua costituzione è disciplinata dall’art. 19 della L. 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori), che ne definisce anche diritti e normative. In quasi tutti i settori è stato sostituito dalla Rappresentanza sindacale unitaria, che ne ha acquisito i diritti.

 

RSU – Rappresentanza sindacale unitaria: Organismo unitario (cioè composto da membri appartenenti a più organizzazioni sindacali) di rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda, introdotto dall’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in recepimento di quanto previsto in materia dal Protocollo di luglio. Si distingue dalla Rsa in quanto composto in misura prevalente su base elettiva. In quasi tutti i settori ha sostituito la Rsa , acquisendone i diritti.

 

RUP – Responsabile Unico del Procedimento: L’art. 10 del Codice Contratti stabilisce che per ogni contratto di appalto l’ente debba provvedere alla nomina di un RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO il quale svolge tutti i compiti relativi alla procedure di affidamento e vigila sulla corretta esecuzione del contratto. IL RUP è un dipendente dell’ente e il suo nominativo deve essere indicato negli atti di selezione del contraente.

 

S

SACRALITA’ DELLA VITA (Paradigma bioetico):  Teoria etica secondo cui la vita umana è inviolabile o intangibile. Tale etica afferma che esiste un divieto assoluto di interferire con il finalismo intrinseco della vita (in riferimento all’etica deontologica con divieti assoluti). Nell’etica della sacralità della vita le norme sono un dato naturale o divino.

SALUTE PUBBLICA, DELITTO CONTRO LA: ipotesi criminose con le quali il codice penale tende a tutelare il benessere fisico e psichico dei cittadini mediante il sanzionamento di condotte che possono provocare il diffondersi di malattie, la morte, l’avvelenamento o l’intossicazione di cittadini, come, ad es., l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, l’adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

SALUTE: L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la salute un diritto, risultato di una serie di determinanti di tipo genetico, sociale, ambientale ed economico. La salute viene definita come “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” . Secondo la Costituzione italiana: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti» (art. 32 Cost.). Nella prospettiva di una più efficace tutela della persona, oltre ai classici aspetti della tutela dell’integrità fisica, di quella mentale, ecc., si è affermato che il diritto alla salute comprende anche quello a un ambiente salubre. Mentre un tempo “essere in salute” voleva dire “non avere malattie”, oggi questo concetto di salute è superato e si preferisce parlare di “salute attiva”.

SANATORIA: termine con cui si indica una particolare operazione attraverso la quale un atto nullo viene convalidato.

SANZIONE (O PENA): è il mezzo con il quale lo Stato punisce coloro che contravvengono alle norme giuridiche: possono essere di diversi tipi: alcune colpiscono la libertà personale altre solo il patrimonio.

SANZIONE DISCIPLINARE 1: E’ il mezzo con il quale l’ordine professionale infermieristico punisce gli esercenti  che contravvengono alle norme deontologiche. Rispetto all’inosservanza commessa, si manifesta per mezzo: dell’avvertimento cioè diffidare il colpevole a non ricadervi; della censura o dichiarazione di biasimo; della sospensione dall’esercizio della professione; della radiazione dall’Albo. Si parla di infrazione disciplinare allorché siano violati doveri previsti dal codice deontologico, tra le quali hanno rilevanza sul piano disciplinare non solo tutte le ipotesi di illecito penale ascrivibili all’infermiere, ma anche parte delle ipotesi di illecito amministrativo e comportamenti o omissioni che di per sé non sono previste come illecito dalla legge La deontologia infatti informa tutti i tipi di responsabilità, per quanto riguarda il riflesso di tale codice sui concetti di “decoro professionale” e di “reputazione e dignità sanitaria”, cui è collegata la responsabilità disciplinare. All’infrazione disciplinare consegue quindi La sanzione disciplinare, personale e proporzionate alla gravità delle infrazioni, La sanzione disciplinare può essere irrogata solo a conclusione di un procedimento previsto e regolamentato dalla legge, ed è opponibile, in ultima istanza, in via giurisdizionale. Tipologia sanzioni: L’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; La sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi; La radiazione dall’Albo.

SANZIONE DISCIPLINARE 2: Possono essere irrogate dal datore di lavoro al lavoratore che sia venuto meno ai propri doveri contrattuali e precisamente agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà.

 

SCELTE ALLOCATIVE: Decisioni istituzionali, societarie o organizzative in merito alla distribuzione delle risorse disponibili in termini economici (come l’ allocazione di risorse nell’ambito dell’assistenza sanitaria e delle risorse mediche).

SCIOPERO:  astensione collettiva dal lavoro da parte dei lavoratori con diverse finalità E per sostenere determinati interessi o rivendicazioni di carattere sindacale o politico. La Costituzione prevede che il diritto di sciopero si eserciti nell’ambito delle leggi che lo regolano, attribuendogli la funzione di garantire ai lavoratori la legittimità di un’astensione collettiva diretta a tutelare particolari diritti.

SCOPI SCIENTIFICI:le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

SCRIMINANTE: detta anche esimente o causa di giustificazione, è una circostanza che esclude l’esistenza del reato e quindi la punibilità.

SCRITTURA PRIVATA: documento contenente dichiarazioni delle parti predisposto e sottoscritto dalle medesime senza l’intervento di un pubblico ufficiale.

SEDAZIONE TERMINALE: Nota anche come ‘sedazione palliativa’, la procedura prevede la somministrazione di sedativi al fine di ridurre la vigilanza del paziente in stato terminale – fino alla perdita di coscienza – per ridurre o abolire la percezione di un sintomo altrimenti intollerabile e refrattari. Diversi studi attestano che i tempi di sopravvivenza dei malati sottoposti a sedazione palliativa coincidono con quelli di chi non viene sottoposto al trattamento.

SEGRETO PROFESSIONALE: Il suo rispetto è un principio imprescindibile nell’esercizio della pratica professionale, avendone una valenza etica prima ancora che giuridica. E’ il Codice Deontologico che lo disciplina all’art. 28: L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito”. Il rispetto di tale pronunciamento permette lo svolgimento della professione secondo i principi e i valori nei quali necessariamente si rispecchia.

SEMINARIO: Riunione tra un numero contenuto di persone, già più o meno esperte in un determinato campo, con l obiettivo non tanto di far apprendere conoscenze o competenze nuove, quanto di stimolare l\’apprendimento su un tema oppure il confronto tra conoscenze e esperienze diverse, al fine, ad esempio,di realizzare un progetto o raggiungere un consenso su una particolare procedura

SENTENZA: provvedimento emesso dal giudice, con cui si chiude un processo. Il dispositivo della sentenza racchiude in forma sintetica le decisioni dei giudici e deve sempre essere messo in relazione con la motivazione.

SERVIZI ESSENZIALI: Sono essenziali  tutti i servizi pubblici ( indipendentemente dalla natura privata o pubblica del soggetto erogatore) volti a garantire i diritti. indicati nell’art.1, comma 1 della l.n.146/90, “alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”. Tale elenco può essere ampliato solo dal legislatore.

 

SICUREZZA DEL PAZIENTE (Patient safety): Dimensione della qualità dell’assistenza sanitaria, che garantisce, attraverso l’identificazione, l’analisi e la gestione dei rischi e degli incidenti possibili per i pazienti, la progettazione e l’implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti.

SICUREZZA: Assenza di rischi di danni inaccettabili. Situazione nella quale viene minimizzato il pericolo grazie alla messa in atto di una serie di azioni preventive o difensive, che hanno come obiettivo l’integrità della salute psico-fisica dell’uomo nel lavoro e nella vita e che riguardano le seguenti aree di intervento: sicurezza degli impianti e delle macchine, igiene del lavoro, antincendio, ambiente esterno, sicurezza del prodotto.

SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: inerzia della stessa, mancata decisione o emanazione di un determinato provvedimento nel caso concreto. Può essere significativo o non significativo, nel primo caso la legge gli attribuisce il medesimo valore di un atto amministrativo; rientrano in tale categoria (silenzio-accoglimento, silenzio-rigetto, silenzio-assenso, il secondo si verifica quando la legge non attribuisce alcun significato all’inerzia della pubblica amministrazione.

SILENZIO: mancanza di manifestazione di volontà;

SIMPOSIO: Incontro di studiosi a scopo aggiornamento e informazione reciproca, differisce dal congresso per l argomento più specifico e il minor numero di convenuti.

SINDACATI: associazioni volontarie aventi lo scopo di difendere gli interessi professionali della categoria che rappresentano. Per libertà sindacale si intende la facoltà o il diritto di costituire associazioni sindacali. Durante il periodo fascista esisteva il cosiddetto sindacato corporativo, unico per ogni categoria di lavoratori. Oggi non esiste più un sindacato unico per ogni categoria, ma una pluralità di sindacati che dovrebbero, secondo quanto previsto dalla Costituzione, essere registrati presso uffici locali o centrali secondo la previsione di specifiche norme di legge, ma tale registrazione non è mai stata attuata.

SINDACATO RAPPRESENTATIVO: Sindacato con una rappresentatività  almeno il 5%. E’ abilitato a trattare i contratti collettivi di comparto.

 

SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI (Incident reporting): È una modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, errori, near miss, rischi e condizioni non sicure, effettuata volontariamente od obbligatoriamente dagli operatori.

SISTEMA: Complesso di fattori intercorrelati, umani e non, che interagiscono per raggiungere uno scopo comune. Per sistema sanitario si intende l’insieme delle attività il cui scopo primario è quello di promuovere, recuperare o mantenere lo stato di salute. Per sistema professionale intendiamo l’insieme delle competenze, delle attitudini, delle conoscenze e delle esperienze il cui obiettivo è quello di eccellere ed essere autorevoli e in tutti gli ambiti e contesti politici di riferimento.

SITUAZIONI: Somma complessiva dei fattori che influenzano un soggetto o una relazione ad un tempo determinato

SKILLS: Competenze possedute e definite come una combinazione di conoscenze, capacità e attitudini. Esige abilità organizzative e analitiche, oltre a un’intelligenza creativa.

SOCCOMBENTE: è la parte che ha perso un processo, quando non vengono accettate le sue richieste.

SOGLIA: E’ il livello di esposizione a un agente chimico o fisico al di sotto del quale non si verificano effetti nocivi per l’organismo, dimostrabili con le tecniche più sensibili a disposizione.

 

SOMMINISTRAZIONE FINALE DI SEDATIVI (sedazione terminale): Nota anche come ‘sedazione palliativa’, la procedura prevede la somministrazione di sedativi al fine di ridurre la vigilanza del paziente in stato terminale – fino alla perdita di coscienza – per ridurre o abolire la percezione di un sintomo altrimenti intollerabile. Diversi studi attestano che i tempi di sopravvivenza dei malati sottoposti a sedazione palliativa coincidono con quelli di chi non viene sottoposto al trattamento.

SPECIFICITÀ: del proprio ruolo all’interno dell’equipe assistenziale, disponibilità a cooperare per il bene del paziente.

 

SPERIMENTAZIONE MEDICO-BIOLOGICA: Per definizione (Devoto-Oli) sperimentazione è: “Operazione diretta a sottoporre un prodotto, un’attività, un metodo ad una serie di prove e di verifiche”. Nella ricerca biomedica, il prodotto può essere un farmaco, un dispositivo medico-chirurgico, un metodo diagnostico o altro, ad esempio un’ipotesi da verificare. In Medicina clinica, la sperimentazione ha scopi di approfondimento conoscitivo sulla eziologia e patogenesi delle malattie e scopi preventivi, diagnostici o terapeutici. I principi informatori della sperimentazione clinica risalgono al Codice di Norimberga (1946-1947) ed alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, sempre dello stesso periodo, in cui , per la prima volta, fu sancita l’ammissibilità della sperimentazione clinica, purché condotta nel rispetto dei diritti dell’uomo. Al 1964 risale il primo documento ufficiale internazionale, la Dichiarazione di Helsinki della Associazione Medica Mondiale. Il documento, aggiornato periodicamente (circa ogni due anni e l’ultima volta nel 2013), stabilì i principi etici e scientifici su cui ancora oggi si basa la sperimentazione clinica. Questi principi sono riportati nella normative vigenti negli stati dell’Unione Europea. In Italia la normativa attuale è basata su Decreti che recepiscono le direttive UE. La sperimentazione può essere attuata sull’uomo, su animali, su piante. La sperimentazione sull’uomo è considerata giuridicamente lecita quando concorrano condizioni oggettive: rispetto della vita e della salute del paziente, rigore del metodo sperimentale utilizzato, e condizioni soggettive: il soggetto su cui si sperimenta deve prestare un consenso reale, personale dopo essere stato adeguatamente informato.

SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 2 D.Lgs. 81/08): Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

 

SOSPENSIONE CAUTELARE: Provvedimento di allontanamento temporaneo dal lavoro di un lavoratore inquisito o sottoposto ad un procedimento disciplinare. E’ Regolata da apposite leggi.

SOSPENSIONE: interruzione di un procedimento, di un’attività, di un rapporto, soprattutto se provvisorio o in attesa di un evento che ne determini la fine. Dell’atto amministrativo: provvedimento che impedisce che per un certo periodo di tempo l’atto venga eseguito e con esso gli effetti che ne conseguono.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO: Sanzione disciplinare di cui all’art. 40 del DPR 221/50, da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. Viene inflitta nei casi di gravi abusi o mancanze nell’esercizio professionale oppure di gravi fatti disdicevoli per il decoro professionale. Ha carattere punitivo che comporta un danno morale e materiale per l’inibizione ad esercitare la professione.

STAGE TIROCINIO: Frequenza presso una struttura assistenziale o formativa che permette di verificare direttamente i rapporti professionali, relazionali, sociali e organizzativi che caratterizzano, concretamente, il contesto lavorativo. Lo stage può essere orientativo, conoscitivo, applicativo e di preinserimento.

 

STAKEHOLDERS : Portatori di interessi, soggetti che influenzano a qualche titolo in processo o il sistema considerato. In sanità si considerano, tra gli altri: la utenza dei servizi, le organizzazioni dei cittadini, le associazioni di volontariato, la comunità, i dipendenti e le loro organizzazioni, gli amministratori pubblici, i fornitori, gli assicuratori

STATISTICA DESCRITTIVA: Dati statistici di sintesi di osservazioni ottenuti con l’intento di descrivere un determinato fenomeno. In questo senso, si giustappongono a statistiche analitiche, che mirano invece a studiare le relazioni tra fenomeni. Se si considera che la rappresentazione di una relazione altro non è che una descrizione, la distinzione non è interamente logica.

STATO DELL’ARTE: Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi, o servizi basato su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali pertinenti.

 

STATO VEGETATIVO: È lo stato di quei pazienti che, solitamente a causa di un danno al cervello, non sono in grado di comunicare e vivono in stato di incoscienza pur mostrando attività cerebrale.  Lo stato vegetativo può rappresentare una fase transitoria al momento dell’uscita del paziente dal coma (in questo caso esso è poi seguito dalla ripresa della coscienza), ma talora esso si protrae a lungo o indefinitamente. Si parla di stato vegetativo persistente quando la sua durata supera un mese. Lo stato vegetativo persistente differisce dallo stato di coma, in quanto il malato è in grado di aprire gli occhi e conserva un’alternanza di sonno e veglia.

STATUTO DEI LAVORATORI: La legge emanata il 20 maggio 1970 (Legge 300/70), che costituisce la prima vera legge sindacale nell’ordinamento giuridico italiano. Vi concorrono due aspetti fondamentali: la tutela della libertà e della dignità del lavoratore, anche in riferimento a situazioni di carattere repressivo o discriminatorio all’interno delle aziende; l’affermazione del diritto di associazione e attività sindacale nelle unità produttive, sostenuta e resa effettiva da un efficiente apparato sanzionatorio. E’ giudizio unanime che tale Statuto (firmato dal giuslavorista Gino Giugni) abbia consentito alla Costituzione di penetrare oltre i cancelli delle fabbriche.

 

STRALCIO: Separazione. Esso in genere riguarda la separazione dell’intera posizione processuale di uno o più imputati od indagati, da una vicenda processuale relativa a più persone.

 

STRESS: Complesso di reazioni individuali provocati da fattori ambientali e sociali a motivo dei quali possono scatenarsi nel soggetto alterazioni del comportamento e disturbi psicosomatici. Secondo recenti statistiche il 60% dei lavoratori sono colpiti da stress

 

STRUMENTO DIDATTICO: Dispositivo utile o di supporto indispensabile ai metodi di insegnamento. Agli strumenti più semplici e storici si sono aggiunti nel tempo la lavagna luminosa , il videoregistratore, la telecamera e la fotocamera, i manichini e i simulatori, il computer, il videoproiettore

STUDIO ASSOCIATO INFERMIERISTICO: è una forma contrattuale atipica per il fatto che la prestazione professionale infermieristica richiesta dal cliente può essere adempiuta dal singolo associato, mentre l’onorario per tale prestazione è invece incamerato dall’associazione che, nei confronti dei terzi, rappresenta pertanto un centro d’imputazione di interessi. Lo studio associato viene costituito mediante la stipula del contratto associativo che disciplina le regole cui devono attenersi gli associati, quindi parlare di atto costitutivo o di statuto al pari delle imprese è un modo improprio per inquadrare il contratto stesso di associazione.

 

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TAVOLA ROTONDA: Un contesto nel quale un gruppo di esperti (anche provenienti da categorie professionali diverse) guidati da un moderatore, discute e si confronta su un tema prestabilito. Il tutto in presenza di un uditorio che, generalmente, si trova in situazione di tipo recettivo-passivo e non interviene se non in modo sporadico e marginale e in genere al termine della discussione.

 

TECNOLOGIA SANITARIA: Le attrezzature sanitarie, i dispositivi medici, i farmaci, i sistemi diagnostici, le procedure mediche e chirurgiche, i percorsi assistenziali e gli assetti strutturali, organizzativi e manageriali nei quali viene erogata l’assistenza sanitaria. Le tecnologie sanitarie comprendono quindi tutte le applicazioni pratiche della conoscenza che vengono utilizzate per promuovere la salute e prevenire, diagnosticare e curare le malattie

TEMPO DETERMINATO: Tipo di contratto di lavoro nel quale la data di scadenza viene stabilita all’atto della stipula del contratto stesso. Si tratta di un contratto utilizzabile solo in casi particolari, e precisamente: per sostituire una persona temporaneamente assente (malattia, maternità, aspettativa), per lavori stagionali, per realizzare opere di carattere straordinario, quando si tratta di lavoratori in liste di mobilità. Il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento economico riservato a dipendenti a tempo indeterminato.
TEMPO INDETERMINATO: Costituisce il contratto base, “tipico” (in contrapposizione ad altri tipi di contratti definiti “atipici”).
Non prevede una scadenza, assicurando così al dipendente una maggiore stabilità e sicurezza rispetto ad altre forme di contratto. L’assunzione a tempo indeterminato è regolata dai cosiddetti “contratti nazionali di categoria”, che fissano diritti e doveri all’interno di tutte le aziende di un determinato settore.  In caso di risoluzione del contratto, indipendentemente dal motivo, il lavoratore ha diritto a percepire il TFR.

TEORIA DEI SISTEMI (Systems Theory): Un sistema è caratterizzato da un insieme di parti in relazione tra loro e con l’ambiente (sistema aperto), pertanto la modifica di una parte del sistema e/o dell’ambiente comporta, di conseguenza, il riadattamento dell’intero sistema

TERZO: persona che non è direttamente coinvolta in un rapporto giuridico, ma viene è chiamata a intervenire o vi interviene volontariamente.

TEST ATTITUDINALE: Prova scritta costituita da gruppi di domande a risposta multipla utilizzate per la valutazione delle capacità potenziali possedute da un determinato soggetto. Dette prove si usano sia all’interno della scuola, nell’ambito della scelta del tipo di scuola superiore o della facoltà universitaria, sia per avere utili indicazioni nella fase di orientamento professionale. In quest’ultimo caso, i test valutano le potenzialità dell’individuo a svolgere una determinata attività.

 

TESTAMENTO BIOLOGICO: Atto formale per permettere ai cittadini di dare indicazioni sui trattamenti medici a cui essere o non essere sottoposto, nel caso in cui la vita dipenda soltanto da supporti tecnologici (es. ventilazione meccanica)o interventi artificiali (es. alimentazione, trasfusioni), non ci sia possibilità di miglioramento e impossibilità di comunicare coi medici in seguito alla malattia. Il testamento potrebbe anche comprendere indicazioni sull’uso del corpo o parti di corpo (organi da trapiantare) dopo la morte.

TIMORE RIVERENZIALE: sentimento di paura e rispetto che induce un soggetto alla stipulazione di un contratto con un’altra persona, considerata superiore o importante.

TIROCINIO CLINICO: è l’area formativa in cui vi è integrazione delle competenze teoriche con quelle operative, permettendo l’incremento della maturità professionale attraverso la riflessione sui problemi dell’attività infermieristica. E’ una attività curricula obbligatoria.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche insieme ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

TOSSICITÀ: Per tossicità di una sostanza si intende la sua capacità di provocare effetti dannosi sugli organismi viventi, alterandone il corretto funzionamento cellulare. Ogni sostanza è virtualmente tossica in funzione della dose; diviene tossica quando raggiunge una certa concentrazione nell’organismo e nel suo sito di azione. La tossicità di una sostanza è strettamente legata alla sua possibilità di assorbimento, trasporto, metabolismo ed escrezione nell’organismo vivente.

TRANSAZIONE: contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o ne prevengono una che prevedono possa sorgere tra di loro.

TRAPIANTO DI ORGANI: materia regolamentata dalla legge, a seconda che si tratti di donazione tra persone viventi ovvero di trapianto di organi prelevati da un cadavere, in entrambe le ipotesi, la regolamentazione tende a garantire la vita (mediante regole rigide sia di accertamento dell’avvenuta morte che delle medesime ipotesi in cui il trapianto tra vivi è consentito) e/o a rispettare la pietà verso i defunti.

TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE: lo statuto dei lavoratori stabilisce che il prestatore di lavoro può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive prevedendo la nullità di ogni patto contrario.

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO: la Costituzione (art. 32.) prevede che «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti del rispetto della persona umana», di conseguenza tutti i trattamenti sanitari obbligatori, quindi, devono essere disposti, per quanto possibile, con il consenso e la partecipazione del malato sulla scelta del medico e del luogo di cura.

TRATTAZIONE DELLA CAUSA: attività svolta dalle parti per esporre, completare, sviluppare e difendere le loro ragioni di fatto e di diritto.

TRIGGER (spia) di evento avverso (adverse event trigger): Dato clinico relativo al paziente che indica, con una probabilità ragionevole, che è avvenuto o che sta accadendo un evento avverso

TURNAZIONE: Per turnazione o lavoro a turni si intende qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane.

TURNO IN “QUINTA”: è un turno che si articola in cinque giornate lavorative ed è caratterizzato dalla sequenza: mattino – pomeriggio – notte – smonto notte – riposo. Una sua variante molto diffusa è quella che prevede l’anticipo di fase, ovvero l’inizio del turno con il pomeriggio anziché con il mattino. In realtà questa modalità non è corretta perché, in molti casi, non permette di osservare l’intervallo di 11 ore continuative stabilito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003 ampiamente citato.

TUTOR: E’ l’operatore sanitario infermiere che svolge attività professionale continuativa all’interno della struttura e che esplica la funzione di tutorato. Istituito con la legge 19 novembre 1990 n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari art. 13, “svolge una attività finalizzata ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il percorso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli”.

 

 

U

 

 

UMANIZZAZIONE DELLE CURE: è la capacità di rendere i luoghi di cura e le

stesse pratiche medico assistenziali ‘aperti, sicuri e senza stesse pratiche medico assistenziali aperti, sicuri e senza dolore’, conciliando politiche di accoglienza, informazione e comfort con percorsi assistenziali il più possibile condivisi e partecipati con il cittadino” (Turco 2006)

UNA TANTUM: Cifra corrisposta ai lavoratori al di fuori degli aumenti salariali che entrano nella paga base a seguito di un rinnovo contrattuale. Di solito tale cifra è corrisposta a titolo di copertura di un ritardo nel rinnovo determinatosi prima della conclusione dell’accordo.

 

UNIVERSALISMO: Comprensione, tolleranza, rispetto e protezione del benessere di tutte le persone. (dieci valori di Shwartz)

 

V

 

 

VACATIO LEGIS: Periodo di tempo che va dall’approvazione di una determinata legge alla sua effettiva entrata in vigore

VALIDITÀ – VALIDO, STRUMENTO, DATO STATISTICO. Riferito ad uno strumento di misurazione, ad una tecnica o ad una procedura di rilevazione e di analisi, etc., esprime la rispondenza agli scopi per i quali lo strumento è predisposto. Il termine mantiene gli stessi significati anche se riferito al dato statistico, poiché validità del dato significa, sostanzialmente, rispondenza dello stesso agli obiettivi della ricerca per la quale è stato creato e a criteri statistici di attendibiltà e trasparenza. Si veda anche “convalida”.

VALORIZZAZIONE: Processo che consente ad un professionista di ottenere dal proprio gruppo di riferimento, sia esso la categoria cui appartiene o l’èquipe con la quale lavora, un riconoscimento che esalta i termini morali, etici, deontologici, scientifici e tecnici (intendendo una o più di queste componenti) del suo agire.

VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 2 D.Lgs. 81/08): Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Risk assessment): Processo di identificazione dello spettro dei rischi, intrinseci ed estrinseci, insiti in un’attività sanitaria, di analisi e misura della probabilità di accadimento e del potenziale impatto in termini di danno al paziente, di determinazione del livello di capacità di controllo e gestione da parte dell’organizzazione, di valutazione delle opportunità, in termini di rischio/beneficio e costo/beneficio. Per assicurare la considerazione di tutti i rischi è utile adottare un approccio multidisciplinare

VALUTAZIONE1 : Processo attraverso il quale si analizza e giudica, al suo termine o a scadenze prefissate, le risorse impiegate, le attività svolte (efficienza) ed i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi del programma stesso (efficacia), il tutto in vista della riprogettazione dello specifico sistema (imparare sistematicamente dall’esperienza e riprogettare al meglio il futuro).

 

VALUTAZIONE 2 : Dal lat. valuta, valere valutare. Confronto tra la situazione iniziale e quella di arrivo. Processo scientifico e sistematico con cui viene determinato il grado in cui un intervento o programma pianificato raggiunge pre-determinati obiettivi (WHO)

 

VALUTAZIONE 3: La complessiva e sistematica valutazione multidisciplinare (descrizione, esame e giudizio) delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione

VERBALE: atto scritto in cui si indicano gli avvenimenti accaduti in un certo momento o le parole pronunciate da alcune persone.

VIOLAZIONE (violation): Deviazione deliberata dalle procedure, dalle norme di sicurezza, dagli standard o dalle regole definiti all’interno di uno specifico contesto organizzativo e finalizzata alla realizzazione ed al raggiungimento dei relativi risultati. La violazione può essere eccezionale quando si realizza solo in alcune situazioni specifiche che accadono molto raramente. La violazione è ottimizzante quando è finalizzata al miglioramento dei processi di cura e dei relativi risultati ottenuti. La violazione è di routine quando è diventata una consuetudine condivisa nel contesto clinico considerato.

VIOLENZA CARNALE: reato di chi con violenza o minaccia costringeva taluno a congiunzione carnale o si congiungeva carnalmente con persona minore degli anni 14. Abrogato nel 1996, è stato sostituito dal reato di  violenza sessuale.

VIOLENZA E MINACCIA, DELITTI DI: sono quelli che prevedono la violenza o minaccia come elementi costitutivi.

VIOLENZA PRIVATA, 610 C.P., FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVA DI CONDOTTA: contenzione di un paziente quando non sussistono  i presupposti per tale intervento.

VISITE FISCALI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA: Per provvedere al controllo in caso di assenza per malattia, il datore di lavoro deve rivolgersi alla USL che utilizzerà proprio personale addetto. Anche l’istituto assicuratore (INPS) può esercitare tale facoltà in maniera autonoma. Le visite di controllo avvengono in orari prestabiliti, e cioè la mattina dalle ore 10 alle 12 ed il pomeriggio dalle ore 17 alle 19, tutti i giorni comprese le domeniche ed i festivi. Entro queste fasce orarie il lavoratore deve essere reperibile presso il proprio domicilio. Nel caso in cui il lavoratore non possa giustificare i motivi dell’assenza dal domicilio, è soggetto a sanzioni comportanti la sospensione dalla retribuzione. Il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il lavoratore, anche nelle ipotesi di frequenti e continue assenze per malattia, prima che sia stato superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo.

VITA, DIRITTO ALLA: rientra fra i tipici diritti fondamentali dell’uomo, nonchè previsto dalla nostra Costituzione, ma è stato inserito nel progetto di carta europea dei diritti al fine di evitare la previsione della pena di morte. L’intangibilità del diritto alla vita vale, infatti, anche nei confronti dello Stato: la Costituzione prevedeva infatti la pena di morte solo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, ma una legge ordinaria del 1994 ha abrogato la pena di morte anche in questa circostanza ( art. 27 Cost.).

VIZIO: Anomalia, difetto, irregolarità

 

VOCE RETRIBUTIVA: Denominazione delle singole componenti della retribuzione, quali: paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di turno ed altre eventuali indennità, premi e gratifiche, mensilità aggiuntive ed altre erogazioni corrisposte regolarmente in specifici periodi dell’anno, arretrati ed erogazioni una tantum, indennità di vacanza contrattuale, superminimi collettivi e Individuali, incentivi all’esodo, eccetera.

 

W

WORKSHOP: Sessione di lavoro di un gruppo ristretto (8-12 persone) con funzioni specifiche da svolgere. Può includere brevi presentazioni di casi ed anche performance con supervisione.

 

Z

 

ZONA PERICOLOSA (art. 69 D.Lgs. 81/08): Qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

 

 

Le voci per l’agire della professione sanitaria intellettuale infermieristica dalla A di Abbandono di Incapace alla Z di Zona pericolosa

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