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OPI CARBONIA IGLESIAS PRECISA AGLI ISCRITTI SUGLI OBBLIGHI ECM

OPI CARBONIA IGLESIAS PRECISA AGLI ISCRITTI SUGLI OBBLIGHI ECM

OPI CARBONIA IGLESIAS

Prot. 975 del 29 ottobre 2022                                      

ALLE ISCRITTE E AGLI ISCRITTI ALL’ALBO OPI CI

Oggetto: Educazione Continua in Medicina (ECM)

PERVENGONO ALLO SCRIVENTE ORDINE NUMEROSE RICHIESTE DI DELUCIDAZIONI RISPETTO AGLI OBBLIGLI FORMATIVI ECM CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2022.

NELL’ESCLUSIVO INTERESSE DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO E DEI DIRITTI DEI CITTADINI A RAPPORTARSI CON PROFESSIONISTI SANITARI IN REGOLA CON COMPORTAMENTI NORMATIVI E GIURIDICI, IL DIRETTIVO DELL’OPI CARBONIA IGLESIAS SU TALE OBBLIGO FORMATIVO E SULLE VARIE MODALITÀ PER METTERSI IN REGOLA PRECISA QUANTO SEGUE:

Nessuno degli adempimenti e delle procedure previste dagli Obblighi Formativi ECM per gli iscritti all’Albo e che impattano sulle procedure amministrative che conseguono in caso di posizioni di non certificabilità totale o parziale è stabilito dall’Ordine Professioni Infermieristiche Carbonia Iglesias;

 

Gli iscritti e l’Ordine devono pedissequamente uniformarsi ed ottemperare alle direttive, ai regolamenti, alle normative, alle circolari esplicative ricevute dagli enti e dalle istituzioni competenti sulla tematica della formazione ECM;

 

A partire dal triennio formativo 2020-2022, la Commissione Nazionale Formazione Continua ha esteso l’obbligo di acquisire crediti ECM anche a tutti gli iscritti all’Albo;

 

L’obbligo ECM riguarda tutte le infermiere e tutti gli infermieri  iscritti all’Albo, a prescindere dal contesto di esercizio della professione o dall’ambito applicativo e perfino dal concreto svolgimento dell’attività lavorativa nel triennio 2020-2021-2022;

 

Il triennio formativo è un periodo che inizia e termina per tutte le professioni sanitarie secondo gli stessi criteri temporali. Quello attuale è il triennio 2020-2021-2022. Il prossimo sarà il triennio 2023-2024-2025, mentre quello passato è il triennio 2017-2018-2019;

 

Il fabbisogno formativo ECM per ciascun triennio è pari a 150 crediti;

 

Per il triennio 2020-2021-2022 la nostra professione ha potuto beneficiare di importanti agevolazioni, che in maniera cumulativa hanno ridotto a 80 il numero di crediti da acquisire, per le infermiere e gli infermieri interessati dall’obbligo formativo, per l’intero triennio;

 

Una riduzione di 30 crediti ECM è data dal Bonus derivante dalla compilazione del dossier formativo applicato in automatico a tutti i professionisti per via dell’emergenza sanitaria;

 

Il Dossier formativo messo a disposizione dalla Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche è lo strumento attraverso cui i professionisti sanitari, dunque anche gli iscritti all’Albo degli Infermieri e delle Infermiere, programmano e verificano nel tempo il proprio percorso formativo alla luce del proprio profilo professionale DM 739/1994 e DM 70/1997 e consente di maturare 30 crediti ECM. L’agevolazione spetta a tutti i professionisti iscritti all’Albo, a prescindere dal concreto esercizio dell’attività.

 

Una riduzione di 40 crediti ECM è data dal Bonus Covid;

 

Il Bonus Covid è un’agevolazione introdotta dalla Legge di conversione del DL n. 34/2020 e consistente in una riduzione dell’obbligo formativo ECM triennale pari a un terzo dei crediti previsti per il triennio 2020-2021-2022. L’agevolazione viene applicata in automatico a tutti i professionisti sanitari, a prescindere dal concreto esercizio della professione nel periodo dell’emergenza sanitaria, senza necessità di presentare alcuna richiesta. E’ possibile verificare la riduzione spettante attraverso la propria Area riservata sul portale del CoGeaAPS da parte del diretto interessato;

 

Il triennio 2020-2021-2022 scade il 31/12/2022. Non sono attualmente previste proroghe e non si possono spostare crediti da un triennio ad un altro;

 

E’ possibile acquisire e maturare crediti ECM attraverso i percorsi disciplinati all’interno del Manuale sulla Formazione Continua;

 

Si possono acquisire e maturare tutti i crediti residui entro e non oltre il 31 dicembre 2022 frequentando sia o solo corsi di formazione in modalità FAD (Formazione a distanza), sia o solo corsi di formazione residenziali;

 

I crediti ECM possono essere acquisiti  in qualità di discente di corsi di formazione fad o residenziali erogati da provider ECM, attraverso il tutoraggio individuale, attraverso le docenze nell’ambito di eventi ECM, attraverso le pubblicazioni scientifiche, attraverso le sperimentazioni cliniche, attraverso l’autoformazione;

 

Verificare la propria situazione nei riguardi dell’obbligo ECM è prerogativa esclusiva del singolo iscritto all’Albo e non può essere delegata o compiuta dall’Ordine Professioni Infermieristiche Carbonia Iglesias;

 

Per verificare la propria situazione nei riguardi dell’obbligo ECM l’iscritto all’Albo deve accedere al portale del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie attraverso il quale è inoltre possibile inviare richieste di esonero, di esenzione per i casi previsti,  di riconoscimento di crediti, di riconoscimento autoformazione, di riconoscimento tutoraggio;

 

La Commissione Nazionale Formazione Continua sottolinea che la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale non comporta l’esenzione dall’obbligo formativo;

 

La trasmissione dei dati ECM al CoGeAPS da parte del provider avviene entro 90 giorni dalla data di fine evento anche nei casi di formazione a distanza;

 

Per visualizzare i crediti nel proprio profilo CoGeAPS, potrebbe essere necessario attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso, senza che da ciò possa derivare alcuna conseguenza negativa per il partecipante;

 

Nel caso in cui siano passati 90 giorni dalla data di fine evento, il professionista si accorgesse della mancata trasmissione dei dati, ha la possibilità di segnalare l’evenienza al CoGeAPS, utilizzando l’apposita funzione “Crediti mancanti” sul portale del Consorzio;

 

Accanto alla frequenza di corsi di formazione ECM, il professionista può maturare crediti ECM anche attraverso differenti modalità, previa richiesta di riconoscimento da presentare attraverso il portale CoGeAPS da parte del diretto interessato;

 

Accanto alla frequenza di corsi di formazione ECM, il professionista può maturare crediti ECM anche attraverso differenti modalità, previa richiesta di riconoscimento da presentare attraverso il portale CoGeAPS da parte del diretto interessato;

 

L’autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM, come ad esempio partecipazione a seminari, Webinar e corsi non organizzati da provider ECM ma vertenti su tematiche inerenti la professione;

 

Gli infermieri e le infermiere che svolgono attività di tutoraggio individuale ad esempio rivestendo il ruolo di tutor nell’ambito di un tirocinio hanno diritto al riconoscimento di 1 credito formativo individuale ogni 15 ore di attività;

 

La docenza in ambito accademico o le partecipazioni in qualità di docente in corsi non accreditati ECM e seminari/webinar su tematiche inerenti alla professione sono valide ai soli fini della “autoformazione”;

 

I corsi universitari che esonerano dall’obbligo formativo sono quelli finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria e le richieste di esonero devono essere presentate attraverso il Portale del CoGeAPS dal diretto interessato;

 

Il congedo di maternità/paternità comporta una riduzione dell’obbligo formativo triennale pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. La richiesta di esonero deve essere presentata attraverso il Portale del CoGeAPS da parte del diretto interessato;

 

I crediti eventualmente maturati in un periodo di esenzione non sono considerati validi ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM;

 

I crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero sono validi e dunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale;

 

L’infermiera o l’infermiere in pensione è esonerato dall’obbligo formativo triennale solo nel caso in cui si astenga totalmente dall’attività lavorativa o la eserciti in maniera saltuaria, cioè producendo un reddito annuo non superiore a € 5.000;

 

FNOPI ha messo a disposizione gratuitamente per tutti gli iscritti sulla sua piattaforma, raggiungibile dal sito www.fnopi.it, una serie di corsi ECM immediatamente fruibili;

 

Il mancato rispetto degli obiettivi fissati dal Dossier formativo comporta l’impossibilità, per il triennio 2023-2024-2025, di usufruire di un’ulteriore riduzione di 20 crediti;

 

Il CoGeAPS è un acronimo che sta per Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina;

 

Il CoGeAPS svolge attività per la gestione e la certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti della salute sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM;

 

Registrandosi al portale del CoGeAPS il professionista ha la possibilità di consultare la propria posizione nei riguardi dell’obbligo ECM e di verificare quanti siano i crediti maturati e quale sia il proprio fabbisogno formativo;

 

Attraverso il portale CoGeAPS è possibile presentare richieste di esonero o esenzione per i casi previsti dal Manuale e, qualora siano passati più di 90 giorni dalla data di fine evento di un corso al quale si è partecipato, segnalare la mancanza di eventuali crediti spettanti e chiederne il riconoscimento;

 

Per accedere al portale del CoGeAPS, è necessario collegarsi alla sua pagina web ed effettuare l’accesso esclusivamente tramite SPID (Servizio Pubblico Identità Digitale) e/o la CIE (Carta di Identità Elettronica);

 

Il mancato adempimento dell’obbligo formativo comporta una situazione di illecito disciplinare, valutabile come violazione di articoli del Codice Deontologico Infermieristico;

 

Il professionista non in regola con l’obbligo di formazione continua è esposto al rischio sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che sono – in ordine di gravità – l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno fino al caso estremo della radiazione;

 

A decorrere dal triennio formativo 2023-2025, il professionista che non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM, non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso;

 

Per conoscere in crediti maturati è necessario iscriversi sul portale CoGeAPS. Il sistema mostrerà  i crediti maturati ed indicherà il dovuto totale già comprensivo di vari “bonus”;

 

Solo il CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è deputato a gestire l’anagrafe nazionale dei crediti ECM;

 

Il Cogeaps riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei Provider nazionali e regionali. L’Ordine riceve le informazioni certificabili solo dal CoGeAPS e su richiesta dell’iscritto attesterà ESCLUSIVAMENTE quanto ivi riportato dal CoGeAPS sUl numero di crediti effettivamente raggiunti, che il raggiungimento dell’obbligo formativo triennale, che il non raggiungimento dell’obbligo formativo;

 

E’ solo ed esclusivamente il Cogeaps ad interfacciarsi direttamente con i professionisti sanitari;

 

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente che utilizzerà al termine del triennio i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S.;

 

Con la legge 233/2021 (art. 38 bis) si indica che dal triennio 2023-2024-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio;

 

Call Center della CoGeAPS: 06/42749600 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, email: ecm@cogeaps.it

 

link utili:  http://www.cogeaps.it;

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf;

https://application.cogeaps.it/login/;

https://ape.agenas.it/tools/eventi.aspx

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